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Sentenza — n. 23444/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23444/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23444/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso di Carabellese Canio, nato a Canosa di Puglia il 15/07/1987, avverso la sentenza in data 11/03/2024 della Corte di appello di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 23444/2025 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato ricorre per cassazione sulla base di un solo motivo, contestando l'applicazione dell'aggravante della conoscenza della minore età del giovane a cui aveva ceduto lo stupefacente.

Parole chiave

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maggiore età penale età del minore furto di minore entità traffico aggravato di stupefacenti commisurazione della pena minorile contravvenzioni
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso di Carabellese Canio, nato a Canosa di Puglia il 15/07/1987, avverso la sentenza in data 11/03/2024 della Corte di appello di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 11 marzo 2024 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza in data 3 marzo 2023 del G.u.p. del Tribunale di Trani che aveva condannato Canio Carabellese alle pene di legge per il reato dell'art. 73, commi 1 e 4, aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato ricorre per cassazione sulla base di un solo motivo, contestando l'applicazione dell'aggravante della conoscenza della minore età del giovane a cui aveva ceduto lo stupefacente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

ILM 3. Il fascicolo, esaminato dalla Settima Sezione penale all'udienza del 28 febbraio 2025, è stato trasmesso alla Terza Sezione penale non apparendo manifestamente infondato il vizio di motivazione sulla ricorrenza della circostanza aggravante della minore età dei cessionari della sostanza stupefacente. Il ricorso è fondato. L'imputato presenta l'impugnazione esclusivamente in relazione all'aggravante della cessione dello stupefacente a soggetti minori. Dall'istruttoria è emerso che l'imputato si era recato dai due quindicenni a bordo di una bici elettrica, chiamato da uno dei due che lo conosceva, per consegnare la sostanza.

Il Tribunale ha tratto dalle dichiarazioni dei ragazzi in merito alla "conoscenza" dell'imputato la convinzione che questi, a sua volta, non solo conoscesse almeno uno dei due, ma fosse addirittura edotto della sua età, sul presupposto che nel dizionario Garzanti il conoscente era definito come una persona "che si conosce e con cui si ha una certa familiarità". Dalla familiarità si è desunta la conoscenza dell'età e si è corroborata la decisione con il mancato ricorso da parte dell'imputato all'ordinaria diligenza nella verifica dell'età.

La decisione è congetturale. Infatti, la conoscenza o la familiarità non implicano di per sé la conoscenza di tutte le qualità o notizie rilevanti della persona, quali a esempio l'età; inoltre, la conoscenza dell'imputato da parte del minore acquirente, che sapeva di potersi rivolgere a lui per l'acquisito dello stupefacente, non rende certi del grado di conoscenza del ragazzo da parte dell'imputato; infine, non è prevista una presunzione di conoscenza della minore età dell'acquirente per cui il giudice è tenuto a motivare sull'elemento psicologico che deve sorreggere l'aggravante, dimostrando che la stessa sia da lui conosciuta, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (tra le più recenti, Sez. 4, n. 1351 del 28/11/2019, dep. 2020, Damisaha, Rv. 277954 - 01).

S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari P.Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'alt. 80, comma 1, lett. A), d.P.R. n. 309 del 1990 con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso, il 6 maggio 2025 Il Consiglier