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Sentenza — n. 22900/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22900/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22900/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 21/11/2024, la Corte d'Appello di Torino ha riformato integralmente la sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Asti in data 14/11/2022, condannando GALLO Marco e VIARENGO Paolo alla pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 56, 515 cod. pen., loro ascritto in concorso.

Regesto Legislator

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art. 515 cod. pen; Sentenza — n. 22900/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per insussistenza del reato ipotizzato.

Parole chiave

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contraffazione di merci pratiche commerciali ingannevoli prodotti farmaceutici e cosmetici indicazioni nutrizionali integratori alimentari etichettatura e immissione sul mercato

Disposizioni normative citate

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art. 515 cod. pen
275357 - 01:, la quale, in applicazione del principio, ha escluso che la commercializzazione di fiori di canapa, tisane e altre infiorescenze, quali prodotti succedanei al tabacco, etichettati come "prodotto ad uso tecnico" e "non idonei al consumo alimentare", integrasse il reato di cui all'art. 515 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: VIARENGO Paolo, nato a Castello d'Annone il 29/06/1963 avverso la sentenza emessa il 21/11/2024 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/11/2024, la Corte d'Appello di Torino ha riformato integralmente la sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Asti in data 14/11/2022, condannando GALLO Marco e VIARENGO Paolo alla pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 56, 515 cod. pen., loro ascritto in concorso.

2. Ricorre per cassazione il VIARENGO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per aver erroneamente valorizzato il mancato rispetto, nelle informazioni relative al prodotto commercializzato dalla società amministrata dal ricorrente (prodotto che la Corte territoriale aveva considerato "un integratore alimentare"), della normativa nazionale in tema di alimenti (d.m. 04/11/2019). Si evidenzia, al riguardo, che il prodotto in questione non era un integratore ma un olio antiossidante e lenitivo, e soprattutto che l'indicazione della presenza di "tracce" e di rispetto della normativa europea, contenuta nel c.d. bugiardino, era del tutto priva delle connotazioni mendaci ipotizzate dall'accusa, dal momento che si era fatto correttamente riferimento al limite dello 0,2% previsto dalla normativa europea. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione del beneficio della non menzione della condanna, pur sussistendone le condizioni.

Si censura il riferimento della Corte alla mancata richiesta dell'imputato.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per insussistenza del reato ipotizzato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Deve invero convenirsi, quanto al primo motivo, con l'impostazione accolta dal Procuratore Generale nella propria requisitoria, che rende del tutto ultroneo ogni approfondimento in ordine alle puntualizzazioni di ordine merceologico operate nel ricorso, ed alla conseguente corretta individuazione delle tabelle di riferimento. La difesa ha invero chiarito che il prodotto per cui è causa, commercializzato dalla società amministrata dal ricorrente, non era un "integratore alimentare" ma un olio con proprietà lenitive ed antiossidanti, con conseguente congruità sia del limite dello 0,2% di presenza di THC previsto dalla normativa europea, indicato nel c.d. "bugiardino" (in luogo del ben più rigoroso limite previsto per gli alimenti dal d.m. del 04/11/2019), sia comunque del riferimento alla presenza di "tracce", contenuto nel medesimo documento (essendo pacifico che il superamento della soglia indicata nel predetto d.m. era stato di ordine infinitesimale: cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

Come già accennato, peraltro, ogni ulteriore indagine appare superflua, difettando totalmente la prova dell'intento di porre in vendita un aliud pro alio: questa Suprema Corte ha invero costantemente affermato che «il delitto di frode in commercio, incriminando la consegna all'acquirente di un aliud pro alio o di una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita, tutela la lealtà e la correttezza negli scambi commerciali, ma non la liceità del commercio del prodotto destinato alla vendita» (Sez. 3, n. 14017 del 04/12/2018, dep. 2019, Origlia, Rv. 275357 - 01:, la quale, in applicazione del principio, ha escluso che la commercializzazione di fiori di canapa, tisane e altre infiorescenze, quali prodotti succedanei al tabacco, etichettati come "prodotto ad uso tecnico" e "non idonei al consumo alimentare", integrasse il reato di cui all'art. 515 cod. pen., trattandosi di una indicazione non fuorviante rispetto alla destinazione dei beni venduti, poiché non contenente alcun esplicito riferimento a uno specifico fine legittimo o richiesto nel mercato di tali prodotti.

In senso analogo, cfr. da ultimo Sez. 3, n. 15117 del 28/03/2024, Sassi). Del tutto inidoneo, ai fini che qui specificamente interessano, risulta quindi il riferimento alla ritenuta erroneità delle indicazioni riportate all'interno della confezione, risultando decisivo il fatto che queste ultime appaiono del tutto prive delle connotazioni "ingannevoli" evocate in sentenza. Ed è appena il caso di evidenziare che la presenza di tali connotazioni, comprovanti l'intento di porre in vendita un aliud pro alio, avrebbe dovuto essere evidenziata nei termini rafforzati imposti dal fatto che la sentenza impugnata ha integralmente riformato la decisione assolutoria di primo grado.

3. Le considerazioni fin qui svolte rendono ultroneo l'esame dell'ulteriore motivo proposto, ed impongono, in accoglimento delle conclusioni rassegnate anche dal Procuratore Generale, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così dec