Sentenza — n. 22613/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile. Nella prospettazione del ricorrente, che agisce in proprio e quale legale rappresentante della ICM, tale società avrebbe, con contratto preliminare,promesso in vendita le aree confiscate in questione a favore della società Meridiem SRL, così immettendola nel possesso. Si contesta che il provvedimentoimpugnato inciderebbe in maniera abnorme sulle tematiche di possesso oggettodi procedimenti giurisdizionali civili tra il Comune di Gallipoli , che ha acquisito i terreni in ragione della deliberata lottizzazione abusiva dei medesimi con correlata confisca degli stessi, e la predetta Meridiem srl,oltre che con la ICM, quale originaria proprietaria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22613/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Si evidenzia che gli artt. 568 e 679 cod. proc. pen. escludono la confisca dal novero delle misure di sicurezza per la cui realizzazione è prevista l’iniziativa del pubblico ministero. Si aggiunge che, essendo ormai intervenuta confisca a favore del patrimonio comunale,nulla più dovrebbe essere eseguito. E si contesta la tesi per cui sarebbero intervenuti atti, aventi ad oggetto lotti di terreno confiscati,dopo la trascrizione in favore del comune di Gallipoli. Si aggiunge che la ICM avrebbe promesso in vendita, in data 20.7.2011,le aree in questione, alla Meridiem srl , la quale sarebbe stata anche immessa nel possesso.
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nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Marrella Angelo nato a Lecce il 09/01/1970; nel procedimento a carico delmedesimo; avverso il decreto del 23/10/2023 della Procura della Repubblica del tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere GiuseppeNoviello; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Giulio Monferini che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con decreto di cui in epigrafe , il Procuratore Aggiunto del tribunale di Lecce disponeva l'esecuzione della confisca di aree oggetto di sentenza del tribunale di Lecce,n. 257 del 27.9.2012, divenuta irrevocabile il 17.7.2017, con cui Marrella Angelo era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 44 lett.
c) del DPR 380/01 e 181 del Dlgs. 42/2004, disponendo altresì la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi. Nonché la confisca di aree oggetto di ritenuta illegittima trasformazione urbanistica ovvero di lottizzazione abusiva e l’acquisizione al patrimonio del Comune di Gallipoli. Il procuratore Aggiunto,in particolare, disponeva che si rendessero inaccessibili i terreni e manufatti, di cui alle aree confiscate , rispetto a persone fisiche e giuridiche diverse dal Comune di Gallipoli, che le aveva acquisite al patrimonio per effetto della confisca predetta. 2.Avverso il predetto provvedimento Marrella Angelo, in proprio e quale legale rappresentante della ICM srl, mediante il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 3.Si deduce la sussistenza di un atto abnorme e si osserva che la competenza a dare esecuzione alla confisca farebbe capo alla cancelleria del giudice che l’ha disposta.
Si evidenzia che gli artt. 568 e 679 cod. proc. pen. escludono la confisca dal novero delle misure di sicurezza per la cui realizzazione è prevista l’iniziativa del pubblico ministero. Si aggiunge che, essendo ormai intervenuta confisca a favore del patrimonio comunale,nulla più dovrebbe essere eseguito. E si contesta la tesi per cui sarebbero intervenuti atti, aventi ad oggetto lotti di terreno confiscati,dopo la trascrizione in favore del comune di Gallipoli. Si aggiunge che la ICM avrebbe promesso in vendita, in data 20.7.2011,le aree in questione, alla Meridiem srl , la quale sarebbe stata anche immessa nel possesso.
Emersa poi, la celebrazione di un procedimento penale per abusi edilizi, la Meridiem srl avrebbe notificato atto di citazione in relazione al contratto preliminare edil tribunale, nel marzo del 2015 , avrebbe ordi nato al Conservatore dei RR. II. di Lecce di procedere alla trascrizione. Sarebbe quindi stata annullata,previo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, una ordinanza comunale volte a consentire al comune di entrare in possesso dei terreni in parola. E sarebbe pendente un procedimento civile sul rilascio al Comune,da parte della Meridiem e ICM, dei beni confiscati.
Il provvedimento impugnato, in tale quadro entrerebbe in conflitto con statuizioni del giudice civile relative al contenzioso inst aurato tra la società Meridiem e ilcomune di Gallipoli per il possesso delle aree in parola.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Nella prospettazione del ricorrente, che agisce in proprio e quale legale rappresentante della ICM, tale società avrebbe, con contratto preliminare,promesso in vendita le aree confiscate in questione a favore della società Meridiem SRL, così immettendola nel possesso. Si contesta che il provvedimentoimpugnato inciderebbe in maniera abnorme sulle tematiche di possesso oggettodi procedimenti giurisdizionali civili tra il Comune di Gallipoli , che ha acquisito i terreni in ragione della deliberata lottizzazione abusiva dei medesimi con correlata confisca degli stessi, e la predetta Meridiem srl,oltre che con la ICM, quale originaria proprietaria.
Tuttavia , dalle sentenze allegate emerge che il Marrella è stato condannato avendo agito quale rappresentante legale della Società Praia del Sud SPA. Non si spiega e non si allegano le ragioni per cui la titolarità sarebbe risultata in capo alla ICM, di cui il Marrella attualmente agisce quale rappresentante legale. Neppure si illustra l’interesse al ricorso della società ICM, pur dando per buona una sua titolarità dei terreni in realtà poi confiscati, posto che si rivendica che gli stessi spetterebbero alla società Meridiem srl, quale titolare del relativo possesso , così che eventuali effetti favorevoli della impugnazione in esame non potrebbero che tradursi, al più,in maniera immediata e diretta, come necessario, in favore della Meridiem.
Da qui il difetto di legittimazione del Marrella, con conseguente assenza di interesse all’impugnazione,posto il principio per cui l’interesse ad impugnare si identifica con l'interesse al risultato del giudizio sull'impugnazione; ne consegue che, nella valutazione della sussistenza o meno dell'interesse della parte ad impugnare, è necessario prendere in esame i due aspetti di tale interesse e cioè quello processuale e quello sostanziale. Quest'ultimo deve risolversi in un "vantaggio", in una "utilità" in senso obiettivo, per la parte impugnante.
Se dunque, l'impugnazione proposta dall'imputato, per una qualsiasi causa, non può portare ad una modificazione degli effetti del provvedimento impugnato, non può cioè conseguire il risultato di porre riparo al pregiudizio dedotto, non vi è interesse (cfr. Sez. 6, n. 1473 del 02/04/1997 Cc. (dep. 20/05/1997 ) Rv. 207488 –01 Pacifico). Le Sezioni unite hanno ribadito questo concetto , laddove hanno rappresentato che l'interesse richiesto dall'art.568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso la eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez.
U, n. 29529 del 25/06/2009 Ud. (dep. 17/07/2009 ) Rv. 244110 –01).
2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am