Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 22590/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of interest after plea bargain.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22590/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible without a hearing, ruling that the defendant lacked standing to contest the legality of the coercive measure. The court found that the defendant's plea bargain regarding the sentence was incompatible with challenging the sufficiency of the evidence used for the detention order. Consequently, the court held that the interest to pursue compensation for unjust detention was absent because the plea bargain precluded contesting the underlying evidentiary basis.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 127 comma 9 cod.proc.pen.; Art. 309 comma 9 cod.proc.pen.: The inadmissibility of an appeal is declared de plano when it concerns only objective or subjective unappealability, the form or terms of the appeal, or the interest to appeal, excluding the need for a chamber hearing.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility de plano lack of interest appeal plea bargain incompatibility coercive measure legality unjust detention compensation impugnabilità della decisione di rinvio piano di esecuzione delle pene motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 127 comma 9 cod.proc.pen.
In tale situazione trova applicazione l'art. 127 comma 9 cod.proc.pen., richiamato dall’art.
Art. 309 comma 9 cod.proc.pen.
127 comma 9 cod.proc.pen., richiamato dall’art. 309 comma 9 cod.proc.pen., che prescrive che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito.
Art. 444 cod.proc.pen.
20219/2024, per sopravvenuta carenza di interesse sul rilievo che il ricorrente aveva patteggiato la pena, ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. e il Giudice aveva dichiarato ai sensi dell’art.
Art. 300 cod.proc.pen.
e il Giudice aveva dichiarato ai sensi dell’art. 300 cod.proc.pen. l’inefficacia della misura cautelare.
Art. 314 cod.proc.pen.
Art. 616 cod.proc.pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n.
art. 444 cod.proc.pen
20219/2024, per sopravvenuta carenza di interesse sul rilievo che il ricorrente aveva patteggiato la pena, ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen.
art. 300 cod.proc.pen
e il Giudice aveva dichiarato ai sensi dell’art. 300 cod.proc.pen.
art. 314 cod.proc.pen
art. 127 comma 9 cod.proc.pen
In tale situazione trova applicazione l'art. 127 comma 9 cod.proc.pen., richiamato dall’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 6445 del 23/01/2007, Tauman
(Sez. 5, n. 6445 del 23/01/2007, Tauman, Rv.
Sez. 4, n. 32357 del 11/04/2012, Ramzi
(Sez. 4, n. 32357 del 11/04/2012, Ramzi, Rv.
Corte costituzionale, n. 186 del 13 giugno 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Vito Di Nicola - Presidente - Sent. n. 744/2025 Cinzia Vergine CC – 08/05/2025 Emanuela Gai - Relatore - R.G.N. 7468/2025 Antonio Corbo Motivazione semplificata M. Beatrice Magro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Minichiello Enrico, nato a Mirabella Eclano il 22/03/1953 avverso l’ordinanza del 03/06/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, letta la memoria del difensore che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Napoli ha dichiarato de plano l’inammissibilità dell’istanza di riesame, a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 20219/2024, per sopravvenuta carenza di interesse sul rilievo che il ricorrente aveva patteggiato la pena, ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. e il Giudice aveva dichiarato ai sensi dell’art. 300 cod.proc.pen. l’inefficacia della misura cautelare.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’indagato e ne ha chiesto l’annullamento deducendo la violazione di legge in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 22590/2025 Roma, lì, 16/06/2025 relazione all’art. 309 comma 9, 568 comma 4 cod.proc.pen. per avere, il Tribunale, dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione con procedura de plano e così precluso di dedurre, a fronte dell’annullamento disposto dalla Corte di cassazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, il concreto interesse alla verifica della legittimità dell’applicazione della misura ai fini della riparazione dell’ingiusta detenzione ex art. 314 cod.proc.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte di legittimità con orientamento che il Collegio condivide, ha affermato che l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare va dichiarata "de plano", senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, come sanzione specifica delle sole irregolarità attinenti al rapporto di impugnazione - ovvero delle irregolarità che riguardano l'impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto di gravame, l'atto di impugnazione nelle sue forme e termini, l'interesse ad impugnare. In tale situazione trova applicazione l'art. 127 comma 9 cod.proc.pen., richiamato dall’art. 309 comma 9 cod.proc.pen., che prescrive che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito.

2. L’ordinanza impugnata che ha dichiarato de plano l’inammissibilità per carenza di interesse è corretta. Né può essere condivisa la prospettazione difensiva, per altro del tutto generica, secondo cui, a fronte di un annullamento con rinvio sulla ricorrenza della gravità indiziaria, l’adottata procedura de plano con cui è stata dichiarata l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avrebbe precluso al ricorrente la deduzione dell’interesse a coltivare l’impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione.

Occorre considerato che il patteggiamento sulla pena riposa sugli esiti delle indagini preliminari i quali, salvo eccezioni, sono gli stessi posti a fondamento della misura coercitiva, ne deriva che la richiesta della sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen., equiparata a quella di condanna, è significativa di una volontà incompatibile con quella di contestare la consistenza e la gravità del materiale indiziario, con la conseguenza che, in tal caso, si deve escludere che l'imputato coltivi un interesse ad esperire la procedura per la riparazione dell'ingiusta detenzione, ex art. 314 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 6445 del 23/01/2007, Tauman, Rv. 236055 – 01) e che, in ogni caso, il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione spetta nel caso in cui la durata della custodia cautelare subita risulti superiore alla pena finale applicata con sentenza di patteggiamento, essendo irrilevante la durata della pena posta a base del calcolo ai fini della riduzione ex art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 32357 del 11/04/2012, Ramzi, Rv. 253651 – 01).

Ciò premesso, il ricorrente non allega che la durata della custodia cautelare sia stata superiore alla durata della pena patteggiata, né che non ricorrevano ab origine i presupposti per l’applicazione della misura cautelare, sicchè il motivo è anche inammissibile per genericità.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 08/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Emanuela Gai Vito Di Nicola