Court corrects missing costs order in appeal dismissal ruling under mandatory procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court ordered a correction to a prior judgment that had dismissed appeals but omitted the mandatory costs award. The original ruling declared the appeals inadmissible against three defendants but failed to include the required condemnation for procedural expenses and a fine to the State. The court ruled that because this provision is mandatory, the missing clause could be added to the original device without violating legal principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod.proc.pen.; The court may amend a judgment's device to add mandatory provisions regarding costs and fines when the original text omits them, ensuring the final decision complies with statutory requirements.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEComposta da VITO DI NICOLA - Presidente - Ord. n. sez. 746/2025 CINZIA VERGINE CC - 08/05/2025 EMANUELA GAI - Relatore - R.G.N. 7855/2025 ANTONIO CORBO MARIA BEATRICE MAGRO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Borin Elisa nato a PORDENONE il 04/09/1984 Di giorgio Nadia nato a UDINE il 26/10/1967 Pinardi Franco nato a PORDENONE il 10/08/1956 Presacco Giuseppe nato a RIVIGNANO il 10/08/1958 visti gli atti e la comunicazione della Cancelleria; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza n. 8866/2025, emessa nella udienza pubblica del 15/01/2025 e depositata in data 03/03/2025, questa Terza Sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Di Giorgio Nadia, Pinardi Franco e Presacco e li ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Tuttavia, il dispositivo del ruolo di udienza pubblica relativo a tale procedimento è mancante della statuizione della condanna alle spese e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende e che, trattandosi di previsione di natura obbligatoria, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. e della sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186, il medesimo dispositivo può essere emendato con la relativa aggiunta.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 22587/2025 Roma, lì, 16/06/2025 P.Q.M Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza del 15 gennaio 2025, sul ricorso n. 30502/2024 di pubblica udienza, nel senso che, dopo le dichiarazioni di inammissabilita', devono essere aggiunte le parole: "che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende". manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.
Così è deciso, 08/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Emanuela Gai Vito Di Nicola