Cassation court annuls order confiscating art works, ruling owner outside crime must not be confiscated under Art. 518-quaterdecies.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the lower court's order confiscating the plaintiff's artwork, ordering a retrial. The plaintiff argued the defendant's order violated the principle of contradiction and statutory exclusions for owners outside the crime. The court held that confiscation is prohibited for property belonging to persons extraneous to the offense, and the lower court's modification without reasoning was legally flawed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 518-quaterdecies, comma 2, cod. pen.; Confiscation of counterfeit works is prohibited when the items belong to persons extraneous to the crime, and orders modifying prior restitution decisions without reasoning violate the principle of contradiction.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Scutellà Marco Alfredo, nato a Concepción (Cile) il 15 marzo 1970 avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 16/02/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Sabrina Passafiume, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 18 luglio 2023, il Tribunale di Reggio Calabria, ha emesso sentenza di assoluzione per avvenuta prescrizione, nei confronti di Pentimalli Marco, e ha dichiarato non doversi procedere, nei confronti di Aricò Caterina, imputati per il reato di cui all'art. 178, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 42 del 2004, per avere posto in vendita tre opere contraffatte di proprietà di Scutellà Marco Alfredo. Al processo, Scutellà Marco Alfredo dichiarava di non avere mai dato mandato agli imputati di mettere in vendita le opere di sua proprietà, acquistate dal padre e conservate dal ricorrente in suo ricordo, e si costituiva parte civile.
Contestualmente al prosciglimento dei due imputati, il Tribunale di Reggio Calabria disponeva la restituzione delle opere agli aventi diritto. Successivamente, in data 1° dicembre 2023, in accoglimento alla richiesta del Comando dei Carabinieri, il Tribunale revocava l'ordinanza di restituzione delle opere agli aventi diritto e ne disponeva la confisca ai fini della distruzione. A seguito di istanza di presentata nell'interesse di Scutellà Marco Alfredo - di sostituire la confisca ai fini della distruzione dell'opera con la semplice apposizione a tergo della dicitura di opera falsa e del relativo procedimento penale - il Tribunale di Reggio Calabria, in data 16 febbraio 2024, inaudita altera parte, emetteva ordinanza con cui rigettava l'istanza stessa.
2. Avverso quest'ultima ordinanza il ricorrente, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 518-quaterdecies, comma 2, cod. pen. e vizi della motivazione in ordine al diniego della sostituzione della confisca con la meno afflittiva apposizione a tergo dei quadri della dicitura che si tratti di opera falsa. Nello specifico, secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale avrebbe erroneamente disposto la confisca e la distruzione dell'opera, omettendo di considerare la figura dello Scutellà quale legittimo proprietario dell'opera estraneo al processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. L'art. dell'art. 518-quaterdecies cod. pen., rubricato "Contraffazione di opere d'arte", sanziona penalmente, la contraffazione, l'alterazione, la riproduzione, il commercio, la detenzione a fini di commercio, l'introduzione nello Stato, la messa in circolazione, l'autenticazione, l'accreditamento di opere false. Chiude la previsione il secondo comma, a norma del quale «è sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato.
Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato». Ebbene, nel caso di specie, il reato sulla base del quale la confisca è stata disposta è rappresentato dalla messa in commercio di opere contraffatte. Nel caso in esame, va evidenziato che il ricorrente, soggetto estraneo al reato, aveva fatto valere le proprie pretese nel giudizio penale, a seguito del quale il Tribunale aveva disposto la restituzione dei beni in sequestro agli aventi diritto, ovvero a lui. L'ordinanza impugnata, per di più emessa in violazione del principio 7\k. del contraddittorio, ha modificato tale capo della sentenza, senza addurre alcuna motivazione.
Ma vi è di più: essa si pone in contrasto con il disposto del secondo comma di richiamato art. 518-quaterdecies cod. pen., il quale prevede la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, con l'espressa esclusione del caso in cui si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato.
2. Da quanto precede, consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, perché proceda a nuovo giudizio, tenendo conto dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale