Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21575/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal against cassation order regarding sentence substitution for minor offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21575/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the extraordinary appeal inadmissible de plano without examining the merits. The appellant argued factual errors regarding a plea agreement and a pending constitutional question, claiming the court misapplied principles from a different procedural stage. The court rejected these claims, ruling that the cited legal principle correctly applied to the specific context of sentence substitution and that the alleged errors constituted matters of judgment rather than factual mistakes.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 625-bis cod. proc. pen.: The extraordinary appeal against cassation decisions does not cover errors of judgment or interpretation of substantive law, limiting its scope strictly to factual errors and perceptual mistakes within the internal proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
extraordinary appeal sentence substitution factual error judgment error inadmissible appeal procedural law cassation order adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
279983-01, che tuttavia si riferisce al concordato in appello e non all'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., cui è stato impropriamente esteso.
Art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
pen., a Stefan Folino la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.066,00 di ammenda, sostituita ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in 124 giorni di lavoro di pubblica utilità presso un'associazione di volontariato, in ordine al reato di cui all'art.
Art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992
285, in 124 giorni di lavoro di pubblica utilità presso un'associazione di volontariato, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992.
Art. 625-bis cod. proc. pen.
Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., l'avvocato Sergio Vescio in qualità di difensore di fiducia del ricorrente, affidandosi a due motivi.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
I. n. 103 del 2017, art. 1, comma 64
pen., a Stefan Folino la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.066,00 di ammenda, sostituita ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs.
art. 444 cod. proc. pen
279983-01, che tuttavia si riferisce al concordato in appello e non all'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., cui è stato impropriamente esteso.
art. 625-bis cod. proc. pen
Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., l'avvocato Sergio Vescio in qualità di difensore di fiducia del ricorrente, affidandosi a due motivi.
art. 599-bis cod. proc. pen
279983-01, secondo cui il sostituto del difensore di fiducia, cui l'imputato abbia rilasciato procura speciale per la presentazione dell'istanza di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, ord. n. 14380 del 01/02/2024, Rv. 286368-01
Va premesso che in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso straordinario va dichiarata con procedura "de plano" come già affermato, tra le tante, da Sez. 5, ord. n. 14380 del 01/02/2024, Rv. 286368-01 (secondo cui l'espressione "anche di ufficio", contenuta nell'art.
Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193
Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953
Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953).
Sez. 5, n. 34988 del 06/10/2020, Egitto, Rv. 279983-01
Si afferma che l'ordinanza impugnata ha erroneamente ritenuto applicabile il principio espresso dalla sentenza Sez. 5, n. 34988 del 06/10/2020, Egitto, Rv. 279983-01, che tuttavia si riferisce al concordato in appello e non all'applicazione della pena ai sensi dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Folino Stefan, nato a Berca (Romania) il 29/08/1982 avverso l'ordinanza del 03/04/2024 della Corte di Cassazione di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Valeria Bove;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3 aprile 2024 la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza emessa in data 20 settembre 2023 con cui il Giudice dell'udienza preliminare di Lamezia Terme aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Stefan Folino la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.066,00 di ammenda, sostituita ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in 124 giorni di lavoro di pubblica utilità presso un'associazione di volontariato, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992.

2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., l'avvocato Sergio Vescio in qualità di difensore di fiducia del ricorrente, affidandosi a due motivi. 2.1 Con il primo motivo deduce errore di fatto nella valutazione della validità dell'accordo sulla pena. Si afferma che l'ordinanza impugnata ha erroneamente ritenuto applicabile il principio espresso dalla sentenza Sez. 5, n. 34988 del 06/10/2020, Egitto, Rv. 279983-01, che tuttavia si riferisce al concordato in appello e non all'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., cui è stato impropriamente esteso.

Si assume che tale errore emergeva dal fatto che la procura speciale conferiva al difensore titolare il potere di negoziare una pena specifica (90 giorni ed euro 800,00) senza autorizzare modifiche peggiorative da parte del sostituto processuale, che ha invece autonomamente ridefinito la pena, superando i limiti del mandato e si contesta che la Corte abbia erroneamente interpretato tale modifica come conforme alla volontà dell'imputato. 2.2 Con il secondo motivo, si lamenta errore di fatto sulla questione di legittimità costituzionale non considerando che è pendente un'ordinanza del Tribunale di Marsala n. 33 del 2022 che rimette la stessa questione alla Corte costituzionale e che la riduzione della pena in caso di reati contravvenzionali presenta un vuoto normativo che incide direttamente sulla sanzione inflitta Si chiede quindi di annullare l'ordinanza e rinviare gli atti alla Corte di costituzionale per la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 cod. proc. pen.; in subordine di annullare l'ordinanza con rinvio al Giudice per l'udienza preliminare per nuovo esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, trattato de plano, è inammissibile.

2. Va premesso che in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso straordinario va dichiarata con procedura "de plano" come già affermato, tra le tante, da Sez. 5, ord. n. 14380 del 01/02/2024, Rv. 286368-01 (secondo cui l'espressione "anche di ufficio", contenuta nell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen, indica che, in caso di ricorso proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 625- bis cod. proc. pen., non è necessario fissare l'udienza in camera di consiglio), e che nel caso di specie, in ragione delle disposizioni tabellari sub par. 62.8 e 67.4, deve procedere questa Sezione, essendo impugnata una ordinanza di Settima Sezione su ricorso assegnato alla Quarta Sezione penale. 2.1 Come è dato evincere dal provvedimento impugnato, il ricorso veniva dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti, essendosi ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per reati contravvenzionali, prevede la diminuzione della pena fino a un terzo, anziché fino alla metà, essendosi ritenuto che trattasi di tematica del tutto irrilevante, in quanto inerente alla pena che, nel caso di specie, è stata frutto di specifico accordo tra le parti.Ritiene questo collegio che la censura mossa tenta inammissibilmente di sottoporre nuovamente a questa Corte di legittimità una questione "di diritto" (non certo "di fatto") già sottoposta con l'originario ricorso sulla quale la Corte, nel ritenerla irrilevante perché inerente alla pena, frutto di specifico accordo tra le parti, ha motivato in termini congrui e corretti, non potendosi dedurre la sua rilevanza dal fatto che sia stata sollevata da altro giudice una questione che si assume identica, in ordine alla quale non solo difetta ogni allegazione, ma mancano anche specifiche argomentazioni a sostegno della identità di tali questioni, che, in ogni caso, non rileverebbero a fronte della corretta motivazione assunta. 2.2.

Quanto alla seconda censura dedotta dal ricorrente, essa è stata ritenuta manifestamente infondata sull'assunto che l'accordo tra le parti si fosse correttamente perfezionato, in applicazione del principio espresso da Sez. 5, n. 34988 del 06/10/2020, Egitto, Rv. 279983-01, secondo cui il sostituto del difensore di fiducia, cui l'imputato abbia rilasciato procura speciale per la presentazione dell'istanza di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. con facoltà di determinare l'entità della pena, può validamente perfezionare l'accordo sulla pena nella misura specificamente indicata dal procuratore speciale, perchè in tal caso il sostituto è mero "nuncius" della sua volontà. 2.3 Anche su tale punto va ricordato che il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., può essere proposto solo nel caso di errore materiale o di fatto e non per un lamentato errore di diritto.

Come chiarito da Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01: «L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. (La Corte ha precisato in motivazione che: 1)- qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2)- sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3)- l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale).

A detti principi si sono allineate successive decisioni di questa Corte nelle quali si è affermato che «L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art.625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne deriva che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali» (ex multis, Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193;

Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953). 2.4 Tanto premesso, diversamente da quanto ritenuto nei motivi di ricorso, il principio di diritto espresso da Sez. 5, n. 34988 del 06/10/2020, Egitto, Rv. 279983-01 non è stato impropriamente esteso ad una fattispecie diversa (ossia quella del patteggiamento, per la quale si procedeva) ma è stato volutamente applicato a tale diversa fattispecie, come risulta dall'interlineatura delle parole "concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen.", e dalla loro sostituzione con "applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.", circostanza, questa, che esclude del tutto che si sia trattato di un errore percettivo, tale da poter fondare il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen.

3. Per le considerazioni or ora esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del