Cassation court annuls acquittal due to lack of reasoning on retroactive application of urban planning constraints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court annulled the lower court's acquittal and remanded the case for a new trial. The defendant argued that a new urban planning constraint, introduced after the building's construction, should retroactively invalidate the acquittal based on the lack of such a constraint at the time. The court found the acquittal insufficiently motivated because it failed to explain why a subsequent normative change could have retroactive effect on a crime already determined. Consequently, the decision was overturned to ensure the lower court properly addresses the legal principles regarding retroactivity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 595 cod. proc. pen.: A criminal acquittal based on the non-existence of a specific legal constraint at the time of the act is invalid if the lower court fails to provide adequate reasoning regarding the non-retroactive application of subsequently introduced normative constraints.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA Deposituta in Cancelleria Oggi, sul ricorso proposto da -6 6 I U. 2025 Cirri Daniele nato a Poggio Caiano il 13/10/1962; nel procedimento a carico del medesimo: avverso la sentenza del 20/03/2024 del tribunale di Prato; L FUN710NA 17.1:5,RIO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. ssa Marilia di Nardo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Prato assolveva Cirri Daniele per la particolare tenuità del fatto, inerente il reato ex artt. 110 cod. pen., 44 lett.
a) DPR 380/01, per avere destinato una unità immobiliare avente destinazione quale abitazione per custode, ad uso esclusivo abitativo "puro", in violazione di norme del R.U. comunale secondo cui l'immobile poteva essere adibito ad abitazione ma esclusivamente del custode di una sottostante impresa, quale circostanza ritenuta insussistente nel caso in esame.
2. Avverso la predetta sentenza Cirri Daniele, mediante il proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un solo motivo di impugnazione.
3. Si rappresenta il vizio di manifesta illogicità della motivazione, evidenziando il travisamento degli atti istruttori che, con riferimento all'epoca di n realizzazione dell'immobile, rappresenterebbero come non fosse previsto dagli strumenti urbanistici alcun vincolo di pertinenzialità dell'appartamento medesimo rispetto ad attività di impresa e tantomeno quindi, e in particolare, la sua esclusiva destinazione a uso abitativo del solo custode di una correlata impresa. Ed in tal senso deporrebbe anche la testimonianza resa dal teste Martini, secondo il quale solo attraverso un sopravvenuto piano urbanistico si sarebbe disposto che le nuove costruzioni con destinazione abitativa dovessero essere vincolate ad una correlata azienda, mediante atto d'obbligo introduttivo del vincolo di pertinenzialità citato in precedenza e riportato nella contestazione. Vincolo dunque non operante retroattivamente, rispetto all'immobile in contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Il giudice ha ritenuto sussistente il reato e di prosciogliere nel contempo l'imputato ex art. 131 bis cod. pen., sul rilievo per cui, da una parte, ha rilevato che all'epoca della realizzazione dell'immobile non sussisteva alcuna disposizione che ne sancisse il vincolo di pertinenzialità nei termini di cui alla contestazione, ovvero quale appartamento destinato a uso abitativo solo in quanto abitato dal custode della sottostante attività di impresa, e dall'altra, che tale vincolo sarebbe stato introdotto solo successivamente.
Tuttavia, alla luce delle evidenziazioni proposte in ricorso, il giudice non spiega le ragioni per cui la nuova previsione di "vincolo", introdotta attraverso un sopraggiunto strumento urbanistico, dovrebbe avere avuto una efficacia retroattiva rispetto ad immobili già realizzati in precedenza. Tanto più alla luce deli principi generali vigenti in tema di efficacia retroattiva di disposizioni normative. Cosicchè, non appare adeguatamente motivato il presupposto (ovvero la sussistenza del reato) della definitiva decisione di proscioglimento ex art. 131 bis cod. pen.
2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Prato in diversa composizione fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Prato in diversa composizione fisica. Così deciso