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Sentenza — n. 21281/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court's non-prosecution under Art. 131 bis due to substantial illegal construction size and lack of sanability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21281/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision to dismiss prosecution for Salvatore Battimelli regarding specific illegal construction works. The Public Prosecutor argued the construction was substantial, located in a protected zone, and unsanctionable, whereas the lower court had granted non-prosecution under Article 131 bis of the Penal Code. The Court ruled that the significant size and multiple violations of the structure precluded the application of the exemption for insignificant damage or danger.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis c.p.; When an illegal construction is substantial in size and located in a constrained area, the court may exclude the application of the non-punishment provision for insignificant damage or danger.

Parole chiave

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Article 131 bis Penal Code Illegal construction exemption Substantial damage threshold Protected zone violations Non-prosecution dismissal Urban planning sanctions Functional connection of works restrizione di diritto pubblico della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis c.p.
Si rappresentano vizi di violazione di legge e di omessa e illogica motivazione in relazione all'art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
Si rappresentano vizi di violazione di legge e di omessa e illogica motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen., atteso che l'intervento abusivo per il quale si è fatta applicazione della fattispecie ex art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 33414 del 04/03/2021
Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso
(Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica del tribunale di Torre Annunziata nel procedimento a carico di Battimelli Salvatore nato a Vico Equense il 12.6.1970; avverso la sentenza del 09/12/2024 del tribunale di Torre Annunziata; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. ssa Marilia di Nardo che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente avv.to Sparano Giacomo che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Torre Annunziata dichiarava non doversi procedere nei confronti di Battimelli Salvatore in ordine ai reati edilizi a lui ascritti, limitatamente alla opere di cui alla lettera a) (interventi edili con cambio d'uso) del capo di imputazione, perché estinti per prescrizione e dichiarava altresì non doversi procedere ex art. 131 bis cod. pen. limitatamente alle opere di cui alla lettera b ( scavo di terre e roccia) dell'imputazione.

2. Avverso la predetta sentenza il Pubblico Ministero del tribunale di Torre Annunziata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un solo motivo di impugnazione.

3. Si rappresentano vizi di violazione di legge e di omessa e illogica motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen., atteso che l'intervento abusivo per il quale si è fatta applicazione della fattispecie ex art. 131 bis citato non solo non sarebbe esiguo ma risulta realizzato in assenza di ogni titolo abilitativo, in zona sottoposta a vincoli e non sarebbe sanabile, risultando agli atti un parere negativo su istanza di condono. Né vi sarebbero state iniziative di ripristino a fronte peraltro di una tettoia di 96 mq., oggetto di una giustificazione che il ricorrente definisce inconcepibile in quanto sostanziantesi nella rilevazione per cui la tettoia sarebbe strumentale alla protezione di un immobile abusivo ( quale quello di cui alla lettera a), interessato da prescrizione) nonostante peraltro la incidenza dell'opera su un bosco.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato, non avendo il giudice - a fronte di un'opera abusiva consistente, realizzata in area vincolata, e interessata da plurime tipologie di violazioni edilizie alla luce della contestazione, con riguardo anche al capo 3 (ancorchè oggetto di rilevata prescrizione) - tenuto conto di tutti i criteri che devono essere esaminati (a partire dalla consistenza dell'intervento), e più volte ribaditi in giurisprudenza, secondo cui, come pure sottolineato in ricorso, "quando, come nel caso di specie, la consistenza dell'opera è tale da escludere in radice l'esiguità del danno o del pericolo, correttamente il giudice può escludere la applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen."(cfr. in motivazione Sez. 3 - , Sentenza n. 33414 del 04/03/2021 Rv. 282328 - 01).

E' stato altresì precisato che, ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la ricorrenza della speciale causa di non punibilità nel caso di concorrente violazione di legge urbanistica, antisismica e in materia di conglomerato in cemento armato). (Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, Rv. 266586 - 01).

Non deve inoltre trascurarsi che appare manifestamente illogico giustificare la creazione di una tettoia abusiva (comprensiva peraltro di uno sbancamento), ai fini della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen., attraverso la valorizzazione della sua strumentale funzione di protezione di altra prospiciente opera abusiva, come emerge nel caso di specie. Laddove, al contrario, costituisce, come sopra evidenziato, uno dei criteri ostativi al predetto giudizio, "l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti", da intendersi anche nel senso di un collegamento non solo materiale ma anche "funzionale" rispetto ad altro intervento edile illecito, quale quello prospettato in sentenza.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata limitatamente alla dichiarazione di non doversi procedere ex art. 131 bis cod. pen. con rinvio al tribunale di Torre Annunziata in altra composizione fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di non doversi procedere ai sensi dell' art. 131 bis c. p. con rinvio al tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione fi