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Sentenza — n. 21276/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls acquittal for procedural error in converting appealable fraud conviction to non-crime formula.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21276/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's acquittal due to a procedural error in the sentencing formula. The prosecutor argued the judge inconsistently assumed lack of intent while concluding the act was not committed, violating procedural rules for appealable fraud cases. Consequently, the decision was overturned and remanded for a new trial with a corrected legal characterization.

Regesto Legislator

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Art. 608, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.: A conviction for a crime punishable by an alternative penalty is appealable; if the lower court acquits using the formula 'did not commit the act' instead of 'the act does not constitute a crime' while assuming lack of intent, the judgment is flawed and must be annulled.

Parole chiave

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procedural error appealable offense alternative penalty acquittal formula subjective intent remand for retrial criminal procedure contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 608, comma 1, cod. proc. pen.
Il Procuratore generale ha impugnato, ai sensi dell'art. 608, comma 1, cod. proc. pen., una sentenza inappellabile, ai sensi dell'art.
Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
pen., una sentenza inappellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, perché avente a oggetto un reato - la frode nell'esercizio del commercio - punito con la pena alternativa.
art. 515 cod. pen
1.Con sentenza in data 26 luglio 2024 il Tribunale di Biella ha assolto Piera Valeggia dal reato dell'art. 515 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso del Procuratore generale presso il Tribunale di Torino nel procedimento a carico di Valeggia Piera, nata a Biella il 15/11/1952, avverso la sentenza in data 26/07/2024 del Tribunale di Biella, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino; letta per l'imputata la memoria dell'avv. Domenico Duso che ha concluso chiedendo di respingere il ricorso del Procuratore generale

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 26 luglio 2024 il Tribunale di Biella ha assolto Piera Valeggia dal reato dell'art. 515 cod. pen. per frode nell'esercizio del commercio delle mascherine anti Covid con la formula per non aver commesso il fatto.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino lamenta l'illogicità o inesistenza della motivazione perché il Giudice non aveva indicato alcun elemento da cui si poteva ritenere che l'imputata fosse convinta della conformità alla normativa europea delle mascherine prodotte in Cina; d'altra parte, la motivazione, pur facendo riferimento all'assenza dell'elemento soggettivo, aveva concluso nel senso che il fatto non era stato commesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. La motivazione della sentenza è perplessa perché si assume congetturalmente l'esclusione del dolo e si conclude incoerentemente con la formula assolutoria "per non aver commesso il fatto" anziché "perché il fatto non costituisce reato". Il Procuratore generale ha impugnato, ai sensi dell'art. 608, comma 1, cod. proc. pen., una sentenza inappellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, perché avente a oggetto un reato - la frode nell'esercizio del commercio - punito con la pena alternativa. Pertanto, l'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Biella in diversa persona fisica. P.Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Biella, in divers