Cassation annuls lower court order regarding asset seizure and confiscation of funds belonging to a third-party company.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the Naples Tribunal's order partially granting a precautionary appeal against asset seizure. The lower court had ordered the return of instrumental assets but rejected the return of funds on company accounts, treating them as direct profit from crimes committed by the defendant. The Court ruled that the trial judge erred by assuming the funds were available to the defendant for confiscation when the defendant committed crimes for a different legal entity. Consequently, the case was remanded to determine if the defendant actually had access to those specific company funds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74; When a legal representative commits crimes for a different entity, the defendant must prove availability of the third-party company's funds to justify direct confiscation; otherwise, seizure for equivalent confiscation applies.
Parole chiave
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PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Gastone Andreazza - Presidente - Sent. n. 657/2025 Giovanni Liberati CC – 15/04/2025 Emanuela Gai - Relatore - R.G.N. 39250/2024 Giuseppe Noviello Giovanni Giorgianni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da All Rent Services spa, in persona del legale rappresentante. avverso l’ordinanza del 16/10/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio; udito l’avv. Lamberti che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Napoli ha parzialmente accolto l’appello cautelare, ex art. 322 bis cod.proc.pen., avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione dei beni strumentali avanzata dalla società All Rent Services s.p.a., terza estranea al reato, disponendone la restituzione, ed ha respinto la richiesta di restituzione delle somme di denaro giacenti sui conti correnti, conto titoli della medesima società, sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, nell’ambito di indagini svolte nei confronti di Grasso Tommaso Nicola in relazione a reati di cui agli artt. 2, 3, 5 e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n.
74. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 21262/2025 Roma, lì, 06/06/2025 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore/procuratore speciale della società All Rent Services spa deducendo due motivi di ricorso. - Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett.
e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 321 cod.proc.pen., art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n.
74. Argomenta la ricorrente che il tribunale, dopo aver affermato la piena autonomia della società, avrebbe illogicamente ritenuto legittimo il sequestro delle somme di denaro sui conti correnti della società in quanto profitto diretto del reato. Tale decisione sarebbe erronea poiché, nel caso in esame, Grasso Tommaso non avrebbe commesso i reati nell’interesse dell’ente All Rent spa, essendogli contestati i reati con altra veste giuridica. La difesa aveva documentato l’autonomia della società rispetto alla quale non sarebbe giustificabile una confisca diretta del profitto del reato commesso dal Grasso nell’interesse di altra società, e la provenienza delle somme rivenute sul conto corrente da attività imprenditoriale lecita. - Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett.
b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 321 cod.proc.pen., art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n.
74. Argomenta il ricorrente la violazione di legge là dove il tribunale avrebbe configurato il sequestro preventivo a fini di confisca diretta ritenuto ammissibile nei confronti della persona giuridica per reati commessi dal legale rappresentante nel suo interesse, non considerando che il Grasso non aveva commesso i reati tributari nell’interesse dell’ente società All Rent Services, non essendo stati commessi gli illeciti tributari dal legale rappresentante nell’interesse dell’ente, avendoli commessi nell’interesse della Petrolifera italiana nella qualità di amministratore di fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione. Nel ripercorrere la vicenda processuale deve darsi atto che, con decreto in data 28 settembre 2023, il Gip del tribunale di Napoli ha emesso decreto di sequestro preventivo del profitto dei reati tributari contestati a Grasso Tommaso, di cui ai capi A), B), C), E), M) e N), nella sua qualità di amministratore di fatto della società Petrolifera Italiana srl, per € 52.488.924,92, anche nella forma di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente su beni mobili e/o immobili nella titolarità o disponibilità dell’indagato Grasso o di cui avesse la disponibilità anche in via indiretta fino alla concorrenza della somma indicata.
Il sequestro è stato eseguito su beni di proprietà della società All Rent spa (automezzi) e sui saldi attivi dei conti correnti della predetta società, società terza estranea al reato contestato al Grasso Tommaso, ma ritenuta nella disponibilità del Grasso tramite la partecipazione della Grasshoper sas, partecipata al 99% dal Grasso e al 1% dal di lei coniuge, titolare del 100% delle quote della All Rent spa. A seguito di appello cautelare della società il tribunale ha disposto la restituzione al legale rappresentante della All Rent spa dei beni mobili registrati ed ha rigettato nel resto l’appello cautelare con il quale si chiedeva la revoca del sequestro preventivo dei saldi attivi dei conti correnti della suddetta società.
4. L’ordinanza impugnata ha respinto, in parte qua, l’appello cautelare rilevando, in primo luogo, che i reati per i quali è stata disposta la misura cautelare sono quelli previsti dagli artt. 2, 3, 5 e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 contestati a Grasso Tommaso. Ha poi richiamato i principi giurisprudenziali consolidati secondo cui, quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell'imputato sul presupposto dell'impossibilità di reperire il profitto del reato nel caso in cui dallo stesso soggetto non sia stata fornita la prova della concreta esistenza di beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta (Sez. 3, n. 42966 del 10/06/2015, Rv. 265158 – 01;
Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, Rv. 268587 – 01; Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rv. 272238 – 01) e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto può essere disposto sui beni personali degli amministratori solo nell'ipotesi in cui il profitto (o i beni ad esso direttamente riconducibili) non sia più nella disponibilità della persona giuridica (Sez. 3, n. 30486 del 28/05/2015, Rv. 264392 – 01) e che il sequestro funzionale alla confisca per equivalente nei confronti della persona giuridica per le violazioni commesse dal legale rappresentante nell’interesse della società è possibile allorchè la persona giuridica sia in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso cui l’amministratore agisce come effettivo titolare (S.U. n. 10561, del 30/01/2014, Gubert).
5. L’ordinanza impugnata ha escluso, in fatto, che la società All Rent spa fosse un mero schermo utilizzato dal Grasso per la commissione dei reati tributari, ritenendo la società All Rent spa soggetto giuridico autonomo (cfr. pag. 3), nonostante Grasso Tommaso Nicola fosse stato in passato amministratore e disponga attualmente mediante la maggioritaria partecipazione in Grasshoper sas del 100% delle quote, ed ha argomentato che i saldi attivi dei conti correnti intestati alla All Rent spa costituivano il profitto dei reati tributari, da sottoporre a confisca diretta, commessi dal legale rappresentante della stessa, e ciò sull’erroneo presupposto che si trattasse di somme nella “disponibilità” del Grasso Tommaso Nicola che, come risulta pacificamente dagli atti, non ha commesso i reati tributari nella veste di legale rappresentante della All Rent spa e a vantaggio di questa società, bensì di altro e diverso soggetto giuridico, ovvero nella qualità di amministratore di fatto della Petrolifera Italiana srl, beneficiaria del profitto del reato tributario.
6. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al tribunale di Napoli per nuovo giudizio in relazione alla sussistenza del presupposto della “disponibilità” in capo all’indagato Grasso Tommaso dei saldi attivi dei conti correnti intestati alla società All Rent spa, società terza rispetto ai reati contestati all’indagato. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 324 comma 5 cod.proc.pen. Così deciso il 15/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Emanuela Gai Gastone Andreazza