Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 20912/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for lack of reasoning on why mitigating circumstances do not apply to satellite crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20912/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's judgment regarding the application of general mitigating circumstances to satellite crimes. The appellant argued that these circumstances should reduce the total sentence for all connected offenses, while the lower court applied them only to the primary crime. The court ruled that while the judge may choose not to apply reductions to satellite crimes, they must explicitly justify this decision with specific reasoning rather than leaving it unmotivated.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The judge may decline to apply general mitigating circumstances to satellite crimes but must provide adequate reasoning explaining why the subjective elements do not extend to those specific offenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
general mitigating circumstances continuing offense satellite crimes penal reduction lack of reasoning appeal judgment annulment subjective elements rettifiche finanziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62-bis cod. pen.
La Corte di appello di Milano ha applicato le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
e 2), dell'art. 133 cod. pen. con riferimento alla condotta dell'imputato, omettendo di considerare anche gli aspetti di cui al secondo comma e, in particolar modo, la collaborazione processuale mantenuta dall'imputato nel periodo successivo ai fatti.
artt. 110 cod. pen
art. 62-bis cod. pen
La Corte di appello di Milano ha applicato le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
art. 133 cod. pen
e 2), dell'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 10995 del 12/03/2018
Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020
pen., valutare diversamente l'eventuale incidenza del favorevole giudizio soggettivo che ha giustificato il riconoscimento delle menzionate attenuanti (Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Giuseppe Borsellino, nato ad Agrigento il 16 maggio 1975 avverso la sentenza del 12/06/2024 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 giugno 2024, la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del GUP del Tribunale di Pavia del 5 ottobre 2023, resa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputato, ritenuta sussistente la continuazione tra i reati, era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione, oltre alle pene accessorie e alla confisca per equivalente del tantundem, per i seguenti reati: - capo B) artt. 110 cod. pen. e 2, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto, in veste di amministratore di fatto della San Calogero Costruzioni s.r.l. - in concorso con Ramirez Salvatierra in veste di legale rappresentante, non appellante - al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, si è avvalso di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, indicando nelle dichiarazioni dell'anno 2017, relative all'anno di imposta 2016, elementi passivi fittizi pari a euro 10.309.756,20, con conseguente evasione di imposta sul valore aggiunto pari ad euro 2.835.182,95 ed imposta sul reddito delle società pari ad euro 2.268.146,36; - capo C) artt. 110 cod. pen. e 2, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto, in veste di amministratore di fatto della San Calogero Costruzioni s.r.l. - in concorso con Ramirez Salvatierra in veste di legale rappresentante, non appellante - al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, si è avvalso di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, indicando nelle dichiarazioni dell'anno 2018, relative all'anno di imposta 2017, elementi passivi fittizi pari a euro 3.106.170,85, con conseguente evasione di imposta sul valore aggiunto pari ad euro 683.357,59 ed imposta sul reddito delle società pari ad euro 745.481,04; - capo D) artt. 110 cod. pen. e 10-quater, n.2, D.

Lgs. 74/2000, in quanto, in veste di amministratore di fatto della San Calogero Costruzioni s.r.l. - in concorso con Ramirez Salvatierra in veste di legale rappresentante, non appellante - al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non ha versato le somme dovute all'erario, per un ammontare pari ad almeno euro 624.951,46, utilizzando in compensazione crediti IVA totalmente inesistenti. La Corte di appello di Milano ha applicato le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., rideterminando la pena-base in anni due di reclusione, giungendo, con gli aumenti per i reati-satellite, complessivamente ad anni tre e mesi sei di reclusione, ridotti per il rito ad anni due e mesi quattro di reclusione.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denunciano la violazione degli artt. 81, 62-bis, 132 e 133 cod. pen. nonché vizi nella motivazione del provvedimento, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con riferimento ai reati satelliti, pur essendo le stesse di natura soggettiva. L'astratta applicabilità delle attenuanti generiche a tutti i reati si ricaverebbe, secondo la difesa, dalle stesse motivazioni della sentenza della Corte. 2.2. Con una seconda censura, si lamentano la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., in relazione ai criteri di determinazione della pena in esito al riconoscimento delle attenuanti generiche a seguito dell'accertamento da parte della Corte dell'inizio di un percorso di pentimento dell'imputato, nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto. Secondo la prospettazione difensiva, la Corte avrebbe preso in considerazione solo gli aspetti di cui al primo comma, nn.

1) e 2), dell'art. 133 cod. pen. con riferimento alla condotta dell'imputato, omettendo di considerare anche gli aspetti di cui al secondo comma e, in particolar modo, la collaborazione processuale mantenuta dall'imputato nel periodo successivo ai fatti. Tale aspetto sarebbe stato erroneamente valutato solo ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e non anche al fine della determinazione della pena. La difesa si duole, inoltre, del fatto che la Corte avrebbe dovuto fornire una motivazione più ampia e parametrata ai criteri di cui al secondo comma, n. 3), dell'art. 133 cod. pen. 2.3. Con un terzo motivo di censura, si lamenta la violazione degli artt. 163, 164, 167 e 175 cod. pen., con riferimento alla sussistenza delle condizioni per la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso - con il quale non si contesta la responsabilità penale, che deve dunque ritenersi definitivamente accertata - è parzialmente fondato. 1.1. Il primo motivo di censura, con il quale la difesa si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sugli aumenti di pena operati per effetto della continuazione, è fondato. Ritenuta la continuazione tra più reati, il giudice può riconoscere le attenuanti generiche secondo i parametri "oggettivi" o "soggettivi" previsti dall'art. 133 cod. pen.; sicché se la concessione richiama elementi di fatto di natura oggettiva, l'applicazione sarà limitata allo specifico fatto di reato a cui si riferiscono, senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, mentre se gli elementi circostanziali siano riferibili all'imputato, sulla base di elementi di natura soggettiva, l'applicazione deve essere riferita indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione (Sez. 2, n. 10995 del 12/03/2018, Rv. 272375).

Tale orientamento non postula, tuttavia, che, laddove le circostanze attenuanti generiche siano state rilevate in grado di appello, con conseguente riduzione della pena per la violazione più grave, debba necessariamente derivarne un'automatica riduzione degli aumenti di pena anche per tutti i reati uniti nel vincolo della continuazione, potendosi invece, per ciascun reato, nell'ambito della globale applicazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., valutare diversamente l'eventuale incidenza del favorevole giudizio soggettivo che ha giustificato il riconoscimento delle menzionate attenuanti (Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Rv. 279107-02).

Pertanto, il giudice può, anche in presenza di circostanze attenuanti generiche di tipo soggettivo, non applicare le relative diminuzioni ai reati satellite, ma, nel negarle, deve fornire un'adeguata motivazione sul punto, indicando gli elementi posti a fondamento della propria decisione. Tali principi trovano applicazione nel caso di specie, in cui il giudice di appello, nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche e nell'applicarle al reato più grave, non ha fornito alcuna motivazione circa la loro mancata applicazione ai reati satellite.

La sentenza deve pertanto essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Milano. 1.2. Il secondo motivo di doglianza - con cui la difesa si duole della determinazione del trattamento sanzionatorio con riferimento alla pena per il reato base, sulla quale le circostanze attenuanti generiche hanno già avuto incidenza - è infondato. La Corte di appello si è adeguatamente confrontata con il tema della determinazione della pena base - questione diversa da quella oggetto del primo motivo di ricorso - sottolineando come il giudice di primo grado abbia valutato la personalità dell'imputato, il ruolo dallo stesso assunto all'interno dell'intera vicenda, nonché le modalità della condotta e l'entità del danno arrecato (pag. 8 del provvedimento impugnato).

Correttamente, dunque, ha ritenuto che la pena base determinata dal primo giudice - sulla quale ha applicato la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche - risulti congrua, in ragione della pervicacia dell'azione e dell'entità delle imposte evase, «a nulla rilevando la circostanza che il G.U.P. sia partito dal medio edittale, come ampiamente giustificato». 1.3. Il terzo motivo di doglianza, con cui la difesa si duole della mancata concessione dei benefici di legge, risulta assorbito dal primo motivo, perché presuppone la determinazione della pena complessiva per reato-base e reati- satellite.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'incidenza delle circostanze attenuanti generiche sugli aumenti di pena operati per effetto della continuazione, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad