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Sentenza — n. 20662/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20662/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20662/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 11/04/2024, la Corte di appello di Napoli, pronunciando in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 10137/2023 della Corte di cassazione, rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di Graziani Domenico. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Graziani Domenico, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico complesso motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Argomenta che la Corte di appello aveva solo formalmente fatto riferimento al perimetro rivalutativo disegnato dalla Suprema Corte, in quanto aveva operato nella duplice valutazione indicata con motivazione apparente, contraddittoria ed illogica. Con riferimento alla ingiustizia formale, lamenta che i Giudici del rinvio si erano limitati ad enunciare un principio di diritto, senza analizzare concretamente il materiale probatorio a disposizione nella fase cautelare ed in quella decisionale. Evidenzia, poi, con riferimento alla individuazione del comportamento colposo ostativo alla riparazione, che i Giudici del rinvio si erano limitati a richiamare le valutazioni del giudice della cognizione, senza valutare in maniera autonoma i fatti accertati in sede di merito. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 611 cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 20662/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Parole chiave

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cognizione del ricorso per cassazione indennizzo per detenzione ingiustificata censura formulata in modo carente azione di risarcimento danni da sequestro censura dell'apprezzamento delle prove riesame della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod.proc.pen
La difesa del ricorrente ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen.
art. 616 cod.proc.pen
Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Graziani Domenico, nato a Fondi il 17/02/1951 avverso l'ordinanza del 11/04/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette per il ricorrente le conclusioni scritte dell'avv. Pasquale Improta, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso essendo il provvedimento impugnato viziato da motivazione apparente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 11/04/2024, la Corte di appello di Napoli, pronunciando in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 10137/2023 della Corte di cassazione, rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di Graziani Domenico.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Graziani Domenico, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico complesso motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Argomenta che la Corte di appello aveva solo formalmente fatto riferimento al perimetro rivalutativo disegnato dalla Suprema Corte, in quanto aveva operato nella duplice valutazione indicata con motivazione apparente, contraddittoria ed illogica. Con riferimento alla ingiustizia formale, lamenta che i Giudici del rinvio si erano limitati ad enunciare un principio di diritto, senza analizzare concretamente il materiale probatorio a disposizione nella fase cautelare ed in quella decisionale. Evidenzia, poi, con riferimento alla individuazione del comportamento colposo ostativo alla riparazione, che i Giudici del rinvio si erano limitati a richiamare le valutazioni del giudice della cognizione, senza valutare in maniera autonoma i fatti accertati in sede di merito. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata.

3. Il PG ha depositato requisitoria scritta. La difesa del ricorrente ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. La Corte di appello, pronunciando in sede di rinvio, in linea con i principi di diritto enuncianti da questa Corte nella sentenza n. 10137/2023, ha colmato le carenze motivazionali rilevate in sede di legiitimità.

3. La Corte territoriale ha, innanzitutto, richiamato i seguenti principi consolidati: è configurabile il diritto alla riparazione nel caso in cui l'ingiustizia della detenzione venga correlata all'intervenuta riqualificazione del fatto in sede di merito, con conseguente derubricazione del reato contestato nell'incidente cautelare in altro meno grave, i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale (Cfr. Sez.4, n. 21342 del 19/04/2011, Rv.250474 - 01, in fattispecie in tema di derubricazione del reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, cui era seguito il proscioglimento dell'imputato per mancanza di querela); anche in tal caso, rileva quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, ma la sua operatività non può concretamente esplicarsi nel caso in cui l'accertamento dell'insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare, in quanto in tal caso è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato, essendo il giudice oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura, sicché nessuna efficienza causale in ordine alla sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo (Sez.4, n. 13559 del 02/12/2011, dep.11/04/2012, Rv. 253319 - 01).

I Giudici di appello hanno, quindi, evidenziato che il ricorrente era stato prosciolto dall'imputazione di estorsione aggravata perché i fatti erano stati riqualificati dai Giudici di merito come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per difetto di querela; hanno, poi, escluso che si vedesse in ipotesi di ingiustizia formale , in quanto l'ordinanza cautelare era stata emessa essenzialmente sulla base del solo materiale intercettivo , mentre la sentenza assolutoria era stata resa a seguito del dibattimento e della ampia istruttoria espletata a mezzo dell'escussione dei testi dell'accusa e della difesa, dell'esame degli imputati e della perizia trascrittiva sul materiale intercettivo, rilevando, quindi, la non coincidenza tra il materiale probatorio posto a fondamento della emissione del titolo cautelare e quello a disposizione del Giudice dell'assoluzione (Cfr Sez.U, n. 32383 del 27/05/2010,Rv. 247663 - 01).

La Corte territoriale, ha, quindi, ritenuto sussistente una condotta de ricorrente gravemente imprudente, negligente e violativa di norme di legge, ostativa alla richiesta di riparazione. I Giudici di appello, muovendo dall'assoluzione dell'imputato, hanno stabilito, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - che la condotta del ricorrente era stata tale da concorrere ad ingenerare la falsa apparenza della configurabilità dell'illecito penale inizialmente contestato, avendo il Graziani partecipato (come accertato dai Giudici di merito) alla condotta minatoria del coimputato Zona, realizzata ai danni della persona offesa.

Tale condotta è stata, quindi, valutata idonea a causare o concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare, avendo creato l'apparenza della configurabilità del delitto di estorsione, risultando accertato un comportamento del Graziani "costituente una porzione della materialità del delitto di estorsione", avente valenza sinergica rispetto all'errato intervento dell'autorità ed al suo mantenimento. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e colma le carenze motivazionali rilevate nella sentenza di annullamento di questa Corte.

4. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il