Sentenza — n. 20656/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 24/10/2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro convalidava il provvedimento emesso dal locale Questore il 22/10/2024, con il quale era stato aggravato il provvedimento emesso il 28/6/2024 dalla stessa autorità nei confronti di Luca Biafore, così prescrivendo allo stesso di presentarsi presso la locale Questura in occasione delle partite disputate dal Catanzaro calcio, nei termini del provvedimento, per la durata di 8 anni.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 660 cod. pen; Sentenza — n. 20656/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Anche sul punto, dunque, emergerebbero evidenti dubbi circa l'effettiva lettura della memoria prodotta dalla difesa; - infine, la violazione di legge ed il vizio di motivazione sono dedotti in ordine alle modalità dell'obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria. Premesso che il precedente d.a.spo. del 28/6/2024 non sarebbe stato convalidato dal Giudice, l'ordinanza qui impugnata risulterebbe particolarmente ed immotivatamente gravosa, oltre a non tener conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, come documentato nella memoria.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Biafore Luca, nato a Catanzaro il 16/9/1985 avverso la ordinanza del 24/10/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24/10/2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro convalidava il provvedimento emesso dal locale Questore il 22/10/2024, con il quale era stato aggravato il provvedimento emesso il 28/6/2024 dalla stessa autorità nei confronti di Luca Biafore, così prescrivendo allo stesso di presentarsi presso la locale Questura in occasione delle partite disputate dal Catanzaro calcio, nei termini del provvedimento, per la durata di 8 anni.
2. Propone ricorso per cassazione il Biafore, deducendo i seguenti motivi: - violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, I. 13 dicembre 1989, n. 401; carenza di motivazione. Il Giudice, nel convalidare il provvedimento amministrativo, non avrebbe preso in esame la memoria prodotta dalla difesa, così sconoscendo che per i fatti a fondamento della misura il ricorrente avrebbe ricevuto un decreto penale di condanna con riguardo al reato di cui all'art. 660 cod. pen., non a quello di rapina menzionato nell'ordinanza. Dagli stessi atti allegati alla memoria (s.i.t. di Massimiliano Cajazzo; verbale di identificazione fotografica compiuta da Filiberto D'Imperio e Paolo Michele Piteo), peraltro, emergerebbe la piena estraneità del Biafore alla vicenda, risultando che questi avrebbe tenuto una condotta del tutto neutra e che eventuali, differenti comportamenti sarebbero addebitabili soltanto a tale Simone Mumoli.
Nessuno di questi elementi, tuttavia, sarebbe stato valutato dal G.i.p., al quale sarebbe stata sottoposta soltanto la comunicazione di notizie di reato, senza alcuna contezza delle ulteriori risultanze probatorie; - lo stesso vizio è poi dedotto con riguardo alla valutazione della pericolosità del soggetto, sulla quale mancherebbe ogni riferimento, ogni giudizio ed ogni elemento individualizzante, in evidente contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità; a maggior ragione, peraltro, considerando che l'ordinanza in oggetto riguarderebbe l'aggravamento di una precedente misura, e sarebbe stata emessa ben 8 mesi dopo l'adozione del provvedimento.
Anche sul punto, dunque, emergerebbero evidenti dubbi circa l'effettiva lettura della memoria prodotta dalla difesa; - infine, la violazione di legge ed il vizio di motivazione sono dedotti in ordine alle modalità dell'obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria. Premesso che il precedente d.a.spo. del 28/6/2024 non sarebbe stato convalidato dal Giudice, l'ordinanza qui impugnata risulterebbe particolarmente ed immotivatamente gravosa, oltre a non tener conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, come documentato nella memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta infondato.
4. In primo luogo, occorre sottolineare che l'ordinanza del G.i.p. ha espressamente dato conto della memoria difensiva depositata il 24/10/2024, più volte menzionata nell'impugnazione.
5. Di seguito, lo stesso provvedimento ha richiamato la misura di prevenzione dell'avviso orale di pubblica sicurezza, alla quale il Biafore era sottoposto al momento, oltre ai due d.a.spo. che lo avevano in precedenza interessato, emessi l'uno dal Questore di Frosinone il 15/6/2010 (per la durata di 2 anni), l'altro dal Questore di Catanzaro il 26/2/2015 (per la durata di 8 anni).
6. Ancora, sono stati richiamati i fatti del 27/2/2024, a fondamento del nuovo provvedimento amministrativo e dell'ordinanza in esame, ed è stato al riguardo riportato uno stralcio della querela sporta dalla persona offesa; questa, inoltre, è stata "incrociata" con le immagini del sistema di videosorveglianza della pizzeria di Catanzaro e con il verbale di riconoscimento fotografico (richiamati nel ricorso), così emergendo con evidenza che il Biafore era uno dei soggetti responsabili dei significativi fatti verificatisi nel locale. 6.1. A tale riguardo, peraltro, non appare in questa sede decisiva la considerazione difensiva circa l'esito delle indagini a carico del ricorrente e di tale Simone Mumoli per i medesimi accadimenti, originariamente contestati nei termini del concorso in rapina aggravata e successivamente qualificati nel concorso in molestie, poi oggetto di un decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro nei confronti di entrambi.
Al di là della qualificazione giuridica, che anche l'ordinanza riporta nei non corretti termini della rapina, si osserva infatti che lo stesso provvedimento ha comunque evidenziato che i comportamenti tenuti dal ricorrente nei confronti di tifosi della squadra avversaria risultavano pericolosi per l'ordine pubblico, portando dunque a ritenere - con argomento non manifestamente illogico - che lo stesso soggetto sia persona capace di innescare o partecipare a situazioni di disordine o di disturbo al regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e dei fatti alle stesse connessi.
7. Questa considerazione, unita alla valutazione delle precedenti misure di sicurezza del medesimo tenore, sopra richiamate, ha dunque adeguatamente condotto il G.i.p. di Catanzaro alla convalida del provvedimento del Questore, così dando conto - ancora in esplicita risposta alla memoria - di esigenze di necessità e di urgenza sottese alla misura, alla luce della particolare pericolosità sociale evidenziata nel corso degli anni dallo stesso soggetto. 7.1. Con riferimento, poi, alla tesi secondo cui il nuovo provvedimento costituirebbe un escamotage finalizzato al ripristino dell'obbligo di presentazione a fronte di un precedente d.a.spo. (quello del 28/6/2024) non convalidato, ma poi aggravato in questa sede, ne risulta evidente il carattere meramente congetturale, tale da farlo ritenere inammissibile.
8. Infine, quanto all'attività lavorativa svolta dal ricorrente, che il provvedimento impugnato non terrebbe in considerazione, la Corte rileva che la questione è proposta in termini del tutto generici, non risultando neppure quale sarebbe tale attività, ed in che termini e con quali orari si svolgerebbe. Analogamente, è generica - oltre che propria della sola fase di cognizione - 3 a- l'affermazione secondo cui il numero di presentazioni all'autorità di pubblica sicurezza "appare assolutamente vessatorio e privo di pratiche finalità preventive, soprattutto laddove il Catanzaro gioca in trasferta", senza alcun confronto con gli argomenti a fondamento dell'ordinanza, specie in ordine alla pericolosità sociale del Biafore.
9. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Ricetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese