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Sentenza — n. 20653/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20653/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20653/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 06/12/2024, il Tribunale di Roma, in accoglimento della richiesta di riesame proposta nell'interesse di Pacioni Antonio avverso il decreto di perquisizione ed il decreto di sequestro emessi in data 31/10/2024 dal PM presso il Tribunale di Roma in relazione al reato di cui all'art. 518-quaterdecies cod.pen., annullava i predetti decreti ed ordinava la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

Regesto Legislator

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artt. 324 cod.proc.pen, art. 611 cod.proc.pen; Sentenza — n. 20653/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il Pg ha depositato requisitoria scritta; il difensore dell'indagato ha depoistato memoria difensiva ex art. 611 cod.proc.pen.

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti falsificazione di valori di bollo ufficiali riproduzione e imitazione di biglietti di banca azione di rivocazione del sequestro documenti d'identità documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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artt. 324 cod.proc.pen
La motivazione posta dal Tribunale a fondamento dell'annullamento dei decreti era assertiva, avulsa dal dato reale e del tutto carente.Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 324 cod.proc.pen.
art. 611 cod.proc.pen
Il Pg ha depositato requisitoria scritta; il difensore dell'indagato ha depoistato memoria difensiva ex art. 611 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti di Pacioni Antonio, nato a Macerata il 02/07/1944 avverso l'ordinanza del 06/12/2024 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette per le conclusioni scritte dell'avv. Paolo Giustozzi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto dal PM.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 06/12/2024, il Tribunale di Roma, in accoglimento della richiesta di riesame proposta nell'interesse di Pacioni Antonio avverso il decreto di perquisizione ed il decreto di sequestro emessi in data 31/10/2024 dal PM presso il Tribunale di Roma in relazione al reato di cui all'art. 518-quaterdecies cod.pen., annullava i predetti decreti ed ordinava la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 324 e 309 cod.proc.pen. per omessa motivazione e motivazione apparente. Espone che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto nulli i decreti impugnati perché privi della descrizione della condotta contestata, affermando che non era sufficiente a tal fine il richiamo all'art. 518-quaterdecies cod.pen. che contempla plurime condotte criminose.

Argomenta che, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, nel decreto di perquisizione veniva richiamato il contenuto dell'informativa di PG del 28/10/2024 e gli elementi conoscitivi raccolti presso la "Fondazione Giorgio e Isa de Chirico" e si indicava che l'atto investigativo era finalizzato ad acquisire elementi di prova in ordine alla condotta criminosa di cui all'art. 518-quaterdecies n. 2 e cioè, il possesso da parte dell'indagato di dipinti apparentemente riferibili all'opera del Maestro Giorgio de Chirico, in particolare quello intitolato "Piazza d'Italia con ciminiera" e l'acquisizione di documentazione accreditante la autenticità delle opere e di documentazione comprovante la commercializzazione o la messa in circolazione di opere false; veniva anche espressamente indicata l'esigenza probatoria e, cioè, la necessità di sottoporre i dipinti, in caso di rinvenimento, a verifiche tecniche e di accertamento della provenienza; nel decreto di sequestro del dipinto olio su tela dal titolo "Il Trovatore" attribuito all'opera di Giorgio de Chirico si esplicitava che era stato presentato il 5.9.2024 presso la "Fondazione Giorgio e Isa de Chirico" e che in quella sede era stato ritenuto non autentico e si indicavano anche le finalità probatorie e, cioè acquisire la pittura, le dichiarazioni di autentica ed i documenti attestante l'acquisto, quali corpo del reato e cose ad esso pertinenti , in linea con la fattispecie di cui all'art. 518 quaterdecies n. 2 cod.pen..

La motivazione posta dal Tribunale a fondamento dell'annullamento dei decreti era assertiva, avulsa dal dato reale e del tutto carente.Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 324 cod.proc.pen. e 240, comma 2 n.

2) e 518- quaterdecies comma 2, cod.pen. Argomenta che in nessun caso il Tribunale avrebbe potuto disporre la restituzione all'indagato dei dipinti falsi, messi in circolazione al fine di vendita e, in quanto tali, sottoposti a confisca obbligatoria anche fuori dei casi di condanna. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il Pg ha depositato requisitoria scritta; il difensore dell'indagato ha depoistato memoria difensiva ex art. 611 cod.proc.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso è fondato, restando assorbito l'ulteriore doglianza proposta.

2. Va osservato che questa Corte ha affermato, in tema di sequestro probatorio, che la motivazione del decreto deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l'indicazione della sola norma violata (Sez.3, n.3604 del 16/01/2019, Rv.275688 - 01; Sez.6, n.37639 del 13/03/2019, Rv.277061-01; Sez.5, n.13594 del 27/02/2015, Rv.262898 - 01); inoltre, il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv.273548 - 01; Sez.U, n. 5876 del 28/01/2004,Rv.226711 - 01). In particolare, l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti ed alla concreta finalità probatoria perseguita, con l'apposizione del vincolo reale, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita (cfr., Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898;

Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781).

3. Nella specie, il decreto di sequestro probatorio del 31/10/2024 non si limitava ad indicare la norma violata- art 518- quaterdecies- ma descriveva compiutamente anche le condotte ipotizzate a carico dell'indagato (messa in circolazione o vendita di opere d'arte contraffatte) e le ragione per le quali il bene sequestrato dovesse considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinente (dipinto apparentemente riferibile all'opera del Maestro Giorgio de Chirico, presentato il 5/9/2024 alla Fondazione Giorgio e Isa de Chrico e valutato non autentico dal Comitato); e, quanto, alla finalità probatoria, il provvedimento indicava specificamente la necessità di approfondimenti investigativi mediante accertamenti di natura tecnica da effettuarsi sui beni in sequestro ( per confermare la falsità del dipinto e per acquisire elementi di prova nei confronti della persona che lo ha messo in circolazione).

La motivazione del decreto genetico, pertanto, diversamente da quanto affermato dal Collegio cautelare, non poteva ritenersi apparente o meramente assertiva, in quanto contenente una descrizione fattuale, seppur sommaria, delle fattispecie delittuose per cui si procedeva, l'indicazione delle concrete risultanze processuali, nonchè la finalità perseguita per l'accertamento dei fatti.

4. La motivazione espressa dal Tribunale del riesame si appalesa, pertanto, avulsa dal contenuto del decreto di sequestro impugnato e non conforme ai principi di diritto suesposti, così integrando il vizio dedotto.

5. S'impone, quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di