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Sentenza — n. 20362/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20362/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20362/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 5/11/2024, il Tribunale del riesame di Catania confermava il sequestro preventivo disposto il 30/9/2024 dal locale Giudice per le indagini preliminari nei confronti di Sebastiano Scalia, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. e con riguardo ad una contestazione di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Regesto Legislator

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art. 240-bis cod. pen; Sentenza — n. 20362/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 240-bis cod. pen. e con riguardo ad una contestazione di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Parole chiave

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ritorno del minore appropriazione indebita di fondi sostanza del figlio beni sequestrati reddito dei genitori contestazione della presunzione di paternità

Disposizioni normative citate

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art. 240-bis cod. pen
Con ordinanza del 5/11/2024, il Tribunale del riesame di Catania confermava il sequestro preventivo disposto il 30/9/2024 dal locale Giudice per le indagini preliminari nei confronti di Sebastiano Scalia, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Scalia Giuseppe, nato a Catania il 25/4/1971 avverso l'ordinanza del 5/11/2024 del Tribunale del riesame di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Giuseppe Magnano, che ha dichiarato di rinunciare al ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 5/11/2024, il Tribunale del riesame di Catania confermava il sequestro preventivo disposto il 30/9/2024 dal locale Giudice per le indagini preliminari nei confronti di Sebastiano Scalia, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. e con riguardo ad una contestazione di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione Giuseppe Scalia, padre dell'indagato, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 321, 324, comma 7, cod. proc. pen., 240-bis cod. pen., in forza delle considerazioni lì riportate.

3. Con atto del 13/3/2025, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha rinunciato all'impugnazione, motivando con l'avvenuta restituzione della somma interessata ad opera del giudice della cautela che, con ordinanza del 10/2/2025 (allegata), ne aveva riscontrato l'effettiva ed esclusiva disponibilità in capo ai genitori dell'indagato.

4. La rinuncia al ricorso, dunque sostenuta dalla sopravvenuta carenza di interesse, ne comporta la declaratoria di inammissibilità. Non segue condanna alle spese in quanto, come già indicato, il provvedimento di revoca ha riconosciuto al ricorrente l'originaria, esclusiva spettanza della somma in sequestro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2025 Il ntgjgliere estensore Il Pr