Italian Court of Cassation allows appeal against sports venue ban conviction for lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Bologna Court of Appeal's order dismissing an appeal against a conviction for violating a sports venue access ban. The appellant argued the appeal was admissible because the first-instance judgment relied on specific factual elements regarding the ticket validity and the expiration of the prior ban, while also requesting generic mitigating circumstances based on his age and clean record. The court held that the lower court erred by rejecting the appeal due to a lack of specificity, noting that appeals allow for a full re-examination of facts and law without requiring the manifest infirmity of grounds to be explicitly proven at the admissibility stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591, 606 cod. proc. pen.; The appeal is admissible if it contains specific grounds linked to factual elements of the contested decision, as the appellate court may re-examine the case integrally without assessing the manifest infirmity of the grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Testa Michele, natoa Frascati il 1 9 . 07 . 19 9 2 , avverso l’ordinanzadel 02.10.2024 del Corte di appello di Bologna ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Giuseppe Riccardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanzadel 2 ottobre 2024,la Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse di Michele Testa avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parma in data 1°luglio 2021, con cui l’imputato, all’esito di rito abbreviato, era stato condannato, con i doppi benefici di legge,alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro7.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art.6 della legge n. 401 del 1989, a lui contestato per aver violato il divieto,precedentemente emesso a suo carico, di accedere ai luoghi sportivi in cui si svolgono manifestazioni sportive;fatto accertato in Parma il9 febbraio 2020.
2. Avverso l’ordinanza della Corte di appello felsinea, Testa, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesadeduce la violazione degli art. 591 e 581 cod. proc. pen., evidenziando che l’appello doveva essere ritenuto senz’altro ammissibile, contenendo critiche specifiche sia rispetto al giudizio di responsabilità, essendosi invocata l’assoluzione per carenza dell’elemento soggettivo, sia in ordine al trattamento sanzionatorio, sollecitandosi al riguardo la concessione delle attenuanti generiche, in ragione della giovane età, della condizione di incensurato dell’imputato, oltre che del suo corretto comportamento processuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Occorre premettere che, con l’atto di appello proposto avverso la sentenza di condanna del Tribunaleemiliano, la difesa di Michele Testa aveva av anzato due doglianze: la prima era riferita alla formulazione del giudizio di colpevolezza dell’imputato, mentre la seconda concerneva il trattamento sanzionatorio. In particolare, con il primo motivo, la difesa aveva contestato la sussistenza dell’elemento psicologico, invocando sia la convinzione che il precedente “daspo” emesso a caricodi Testa fosse scaduto, come in effetti sarebbe avvenuto il giorno successivo alla partita, sia la regolarità del biglietto da lui acquistato in tabaccheria previa presentazione del suo documento di identità.
Con il secondo motivo, erano stati invece invocate dalla difesa la concessione delle attenuanti generiche e la conseguente mitigazione della pena, in ragione dello status di incensurato dell’imputato, della giovane età, oltre che del suo leale contegno processuale. Ciò posto, i giudici di appello, nel dichiarare inammissibile l’appello, hanno rimarcato la genericità delle censure difensive, che non avrebbero tenuto conto delle pertinenti argomentazioni della sentenza gravata sia in punto di ascrivibilità all’imputato del fatto contestato, sia in ordine alla determinazione della pena.
2. Orbene, l’impostazione seguita dalla Corte territoriale non appare corretta. Occorre richiamare inproposito l’affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822), secondo cui l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.
Le Sezioni Unite, nell’affermare la necessità della specificità, anche estrinseca, dei motivi di appello, hanno tuttavia precisato che nel giudizio di appello sono deducibili questioni già prospettate e disattese dal primo giudice, in quanto il giudizio di appello ha per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice e anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo; in tal senso, hanno aggiunto le Sezioni Unite, il sindacato sull’ammissibilità dell’appello, ai sensi degli art. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere, a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art.606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l’appello civile, la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello.
Si è infatti rilevato che la manifesta infondatezza non è espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell’impugnazione, a differenza di quanto avviene per il giudizio di cassazione, per cui il giudice di appello non può fare ricorso alla procedura prevista dall’art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di motivi che siano manifestamente infondati,ma comunque caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca. 2.1. Ciò posto, la decisione impugnata non risulta coerente con tali premesse ermeneutiche, non potendosi sottacere, da un lato, che lecensure difensive , a prescindere da ogni valutazione circa la loro fondatezza, non era no generic he , essendo state comunque ancorate a circostanzefattuali concrete, e, dall’altro,che l’apparato argomentativo della sentenza di primo grado, per quanto esauriente, era comunque ancorato a elementi fattuali, rispetto ai quali, in vista del secondo e ultimo giudizio di merito, l’appellante ha sinteticamente ma legittimamente fornito una propria lettura alternativa, contrassegnata da sufficiente specificità.
3. Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bolognaper l’ulteriore corso. Così deciso il 25/02/2025 Il