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Sentenza — n. 20326/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20326/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20326/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenoneha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 luglio 2024, con cui il Tribunale di Pordenone aveva condannato Massimiliano Moscatello alla pena , condizionalmente sospesa,di un mese di arresto, in quanto considera t o colpevole del reato di cui all’art.255, comma 3, del d. lgs. n. 152 del 2006 , reato a lui contestato qualeproprietario di un’area sita nel Comune di Sacile, dove era stata constatata la presenza di materiale di vario tipo accatastato in stato di abbandono; fatto commesso dal 16 marzo 2022 fino a epoca prossima all’8 luglio2022.

Regesto Legislator

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art. 164 cod. pen; Sentenza — n. 20326/2025 — snpen · Corte di Cassazione: lgs. n. 152 del 2006 , reato a lui contestato qualeproprietario di un’area sita nel Comune di Sacile, dove era stata constatata la presenza di materiale di vario tipo accatastato in stato di abbandono; fatto commesso dal 16 marzo 2022 fino a epoca prossima all’8 luglio2022.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale differimento dell'esecuzione della pena pena pecuniaria sospesa messa in libertà provvisoria abbandono del procedimento penale pena con condizionale parziale

Disposizioni normative citate

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art. 164 cod. pen
Dunque, nel caso di specie, è pacifico non solo che l a sospensione condizionale della penanon poteva essere concessa all’imputato, stante il limite fissato dall’art. 164 cod.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone,nel procedimento a carico diMoscatello Massimiliano, nato a Ciriè il 11 . 11 . 1972; avverso la sentenza del 04.07.2024 del Tribunale di Pordenone; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.Giuseppe Riccardi , che ha concluso per l’a nnullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sospensione condizionale della pena, che va eliminata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenoneha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 luglio 2024, con cui il Tribunale di Pordenone aveva condannato Massimiliano Moscatello alla pena , condizionalmente sospesa,di un mese di arresto, in quanto considera t o colpevole del reato di cui all’art.255, comma 3, del d. lgs. n. 152 del 2006 , reato a lui contestato qualeproprietario di un’area sita nel Comune di Sacile, dove era stata constatata la presenza di materiale di vario tipo accatastato in stato di abbandono; fatto commesso dal 16 marzo 2022 fino a epoca prossima all’8 luglio2022.

2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale è stata eccepita l’erronea applicazione dell’art.164 cod. pen. , evidenziandosi che i l beneficio della sospensione condizionale della penanon poteva essere concesso all’imputato, in quanto, come riconosciuto dallo stesso Tribunale nella motivazione della sentenza, Moscatello aveva già fruito in passato tre volte del beneficio di cui si discute, essendo stata la terza sospensione revocata dal giudice dell’esecuzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Occorrepremettere che, nella stessa motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale ha riconosciuto di avereerroneamente concesso con il dispositivo la sospensione condizionale della pena all’imputato, il quale aveva fruito del beneficio già tre volte, per cui il giudice monocratico segnalava la svista al fine di consentire al Pubblico Ministero di proporre impugnazione, come in effetti poi è avvenuto. Risulta invero dal certificato penale di Moscatello che questi ha beneficiato della sospensione condizionale della penaprima con il decreto penale di condanna del G.I.P. di Pordenone del 30 giugno 2018, poi con la sentenza del Tribunale di Pordenonedell’8 ottobre 2018 e poi ancora con la sentenza del la Corte di appello di Triestedel 23 ottobre 2018, sospensione questa revocata l’11 gennaio 2022.

2. Dunque, nel caso di specie, è pacifico non solo che l a sospensione condizionale della penanon poteva essere concessa all’imputato, stante il limite fissato dall’art. 164 cod. pen., ma anche che il giudice della cognizione poteva avvedersi della condizione ostativa in forza della lettura del certificato penale, come è poi avvenuto in occasione della stesura della motivazione, per cui, in accoglimento del ricorso del P.M. e in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale,la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al punto concernente la concessione della sospensione condizionale della pena, beneficio chedeve essere quindi elimina to, perché illegittimamente riconosciuto . P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio che elimina. Così decisoil 25.02.2025 Il consigliere estensore Il Presidente Fabio Zu