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Sentenza — n. 20073/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20073/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20073/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 05/11/2024 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame reale proposta nell'interesse di Passalacqua Marilena e confermato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art. 321 commi 1 e 2 cod. proc. pen., in relazione all'ipotesi accusatoria di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R,309/1990, essendo stata rinvenuta, nell'autovettura condotta dalla Passalacqua, una borsa contenente grammi 312 di cocaina, grammi 15 di hashish, dei telefoni cellulari, un bilancino di precisione ed euro 520,00 in contanti.

Regesto Legislator

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art. 321 comma 2 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20073/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto alla finalità innpeditiva della misura reale, il giudice nulla ha argomentato in ordine alla sussistenza di alcun tipo di nesso di pertinenzialità tra la res e il reato contestato per il quale si ravvisa il fumus, anche diverso dal profitto del reato. Dal plesso argomentativo del decisum neppure si evince, se non in modo tautologico ed apparente, quali siano gli elementi addotti a sostegno della sussistenza del periculum in mora, da cui ha tratto il convincimento in ordine alla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato bene sequestrato confisca dei beni sequestro del veicolo detenzione di stupefacenti traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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art. 321 comma 2 cod. proc. pen
Con ordinanza del 05/11/2024 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame reale proposta nell'interesse di Passalacqua Marilena e confermato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art. 321 commi 1 e 2 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Passalacqua Marilena nato a CATANZARO il 23/03/1993 avverso. l'ordinanza del 05/11/2024 del TRIB. LIBERTA' di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI che ha chiesto l'inammissibilità

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 05/11/2024 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame reale proposta nell'interesse di Passalacqua Marilena e confermato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art. 321 commi 1 e 2 cod. proc. pen., in relazione all'ipotesi accusatoria di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R,309/1990, essendo stata rinvenuta, nell'autovettura condotta dalla Passalacqua, una borsa contenente grammi 312 di cocaina, grammi 15 di hashish, dei telefoni cellulari, un bilancino di precisione ed euro 520,00 in contanti.

2. Passalacqua Marilena ricorre per cassazione avverso la suddetta ordinanza lamentando, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi del sequestro preventivo, evidenziando che non sussiste alcun nesso di pertinenzialità tra la somma di denaro oggetto di sequestro e la fattispecie di reato contestata, trattandosi di detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente. La somma rinvenuta nella disponibilità dell'indagata non è dunque provento di spaccio di sostanze stupefacenti né il profitto del reato in contestazione ma, semmai, profitto di altre pregresse condotte illecite di cessione di droga; conseguentemente, neppure può essere disposto il sequestro funzionale alla confisca, ai sensi dell'art. 321 comma 2 cod. proc. pen., non essendo la suddetta somma profitto del reato.

Quanto alla finalità innpeditiva della misura reale, il giudice nulla ha argomentato in ordine alla sussistenza di alcun tipo di nesso di pertinenzialità tra la res e il reato contestato per il quale si ravvisa il fumus, anche diverso dal profitto del reato. Dal plesso argomentativo del decisum neppure si evince, se non in modo tautologico ed apparente, quali siano gli elementi addotti a sostegno della sussistenza del periculum in mora, da cui ha tratto il convincimento in ordine alla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Con pec inviata dall'avv. Aiello è pervenuta rinuncia al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso va dichiarato inammissibile, poiché in data 01/03/2025 a mezzo il difensore avv. Maria Aiello, la ricorrente vi ha rinunciato, rappresentando che gli oggetti in sequestro le sono stati restituiti e chiedendo di essere manlevata dalla condanna al pagamento delle spese processuali e in favore della Cassa delle ammende. 2.Vertendosi dunque in un ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse determinata da causa non imputabile al ricorrente (Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Rv. 252910; Sez.1, n. 11302 del 19/09/2017, Rv. 272308), non consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e né al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte.

P.Q.M.

• Dichiara inammissibile il r