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Sentenza — n. 19442/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19442/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19442/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in relazione al reato ex art. 19 comma 3 lett. e) e 30 L. 394/91 assolveva Foti Emanuele per la particolare tenuità del fatto.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19442/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 19 comma 3 lett. e) e 30 L. 394/91 assolveva Foti Emanuele per la particolare tenuità del fatto.

Parole chiave

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disposizioni transitorie in materia marittima sorveglianza marittima protezione del litorale libertà di navigazione divieto di accedere a un dato territorio contrassegno stradale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Luca Ramacci -Presidente - Sent. n.691_ sez. Emanuela Gai Lorenzo Antonio Bucca Giuseppe Noviello Fabio Zunica - Relatore - UP– 19/03/2025 R.G.N. 42027/2025 MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Foti Samuele nato a Milazzo il 05/08/1989; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 14/12/2023 del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Marco dall'Olio che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in relazione al reato ex art. 19 comma 3 lett.

e) e 30 L. 394/91 assolveva Foti Emanuele per la particolare tenuità del fatto.

2. Avverso la predetta sentenza Foti Samuele ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, mediante il suo difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione.

3. Il ricorso è inammissibile. La censura è meramente rivalutativa dei fatti, laddove rappresenta che il ricorrente sarebbe involontariamente transitato nell'area in contestazione. Generico nella parte in cui censura la motivazione lamentando la mancata indicazione degli elementi a supporto, e la assenza agli atti della "conformità" dei mezzi di segnalazione alla normativa di riferimento astenendosi da ogni specifica deduzione volta a dare contezza di tali asserzioni. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 19442/2025 Roma, lì, 26/05/2025 La motivazione, piuttosto, appare completa e coerente, posto che richiama i contenuti, inevitabilmente noti, del fascicolo processuale, illustra gli accertamenti della Guardia Costiera che conducevano a rinvenire il ricorrente nell'area marittima di riserva integrale contestata e vietata, evidenzia come dal fascicolo fotografico di cui alla c.n.r. risulta che la zona protetta era ampiamente segnalata in conformità ai criteri disciplinari di riferimento e cita altresì l'allegato di interesse con relative pagine.

Si sottolinea inoltre la presenza del ricorrente a distanza dai punti di segnalazione tale da escludersi la loro incolpevole ignoranza.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro seimila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 19.3.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Noviello Luca Ramacci