Sentenza — n. 19436/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da ALDO ACETO - Presidente - Sent. n. sez. 245/2025 EMANUELA GAI CC - 07/02/2025 LORENZO ANTONIO BUCCA R.G.N. 33758/2024 ALBERTO GALANTI Motivazione Semplificata MARIA BEATRICE MAGRO - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Ndoj Zambak nato a null (ALBANIA) il 17/09/1986 avverso la sentenza del 20/07/2015 del TRIBUNALE di Brescia udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI che ha chiesto l'inammissibilità Trattazione cartolare.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 d.P.R.309/1990, art. 420 bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 19436/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Ndoj Zambak ricorre per cassazione per rescissione del giudicato avverso la sentenza del 20/07/2015 con la quale il Tribunale di Brescia lo ha ritenuto responsabile per plurime violazioni dell’art. 73 d.P.R.309/1990, deducendo violazione dell’art. 420 bis cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da ALDO ACETO - Presidente - Sent. n. sez. 245/2025 EMANUELA GAI CC - 07/02/2025 LORENZO ANTONIO BUCCA R.G.N. 33758/2024 ALBERTO GALANTI Motivazione Semplificata MARIA BEATRICE MAGRO - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Ndoj Zambak nato a null (ALBANIA) il 17/09/1986 avverso la sentenza del 20/07/2015 del TRIBUNALE di Brescia udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI che ha chiesto l'inammissibilità Trattazione cartolare.
RITENUTO IN FATTO
1.Ndoj Zambak ricorre per cassazione per rescissione del giudicato avverso la sentenza del 20/07/2015 con la quale il Tribunale di Brescia lo ha ritenuto responsabile per plurime violazioni dell’art. 73 d.P.R.309/1990, deducendo violazione dell’art. 420 bis cod. proc. pen.
2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data 30/12/2024 l’Avv. Gianbattista Scalvi del foro di Brescia quale difensore di fiducia, all’uopo abilitato con procura speciale, vi ha rinunciato. 2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 07/02/2025 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 19436/2025 Roma, lì, 26/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARIA BEATRICE MAGRO ALDO ACETO