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Sentenza — n. 18462/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18462/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18462/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Burduja Ion, nato in Moldavia il 18/01/1986 avverso la sentenza del 03/04/2024 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; 1.Burduja Ion, per il tramite del difensore di fiducia munito di procura speciale, propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod.proc.pen. avverso la sentenza n. 14897/2024 emessa dalla Quarta Sezione di questa Corte in data 03/04/2024, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal predetto avverso l'ordinanza del 4/01/2024 della Corte di appello di Bari, nel procedimento avente ad oggetto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 cod.proc.pen.

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod.proc.pen, art. 314 cod.proc.pen; Sentenza — n. 18462/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto, avverso la sentenza della Corte di cassazione di rigetto del ricorso contro l'ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, da chi sia stato assolto nel giudizio di appello, essendo la legittimazione ad agire circoscritta, ex art. 625-bis cod. proc. pen., al solo condannato in via definitiva (Sez.3, n.35329 del 04/06/2024, Rv.286888 - 01).

Parole chiave

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divieto di espulsione persecuzione determinante per la fuga ritardo ingiustificato allegazioni di persecuzione contraddittorie assenza ingiustificata diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod.proc.pen
1.Burduja Ion, per il tramite del difensore di fiducia munito di procura speciale, propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod.proc.pen.
art. 314 cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Burduja Ion, nato in Moldavia il 18/01/1986 avverso la sentenza del 03/04/2024 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;

RITENUTO IN FATTO

1.Burduja Ion, per il tramite del difensore di fiducia munito di procura speciale, propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod.proc.pen. avverso la sentenza n. 14897/2024 emessa dalla Quarta Sezione di questa Corte in data 03/04/2024, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal predetto avverso l'ordinanza del 4/01/2024 della Corte di appello di Bari, nel procedimento avente ad oggetto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 cod.proc.pen.

2. Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso, con il quale deduce che la Corte di cassazione è incorsa in errore di fatto per erronea valutazione in termini di genericità dei motivi dell'originario ricorso per cassazione; al contrario, alle pagine 5 e 6 del ricorso si era contestata in maniera specifica l'affermazione che gli ignoti che esplosero i colpi di arma da fuoco verso i militari fossero in pieno accordo con i moldavi, in quanto la sentenza assolutoria aveva accertato che i reati per i quali il Burduja era stato detenuto erano stati commessi esclusivamente dagli italiani fuggiti a bordo della BMV. Chiede, quindi, l'annullamento della ordinanza impugnata e l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.ricorso è inammissibile.

2. Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto, avverso la sentenza della Corte di cassazione di rigetto del ricorso contro l'ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, da chi sia stato assolto nel giudizio di appello, essendo la legittimazione ad agire circoscritta, ex art. 625-bis cod. proc. pen., al solo condannato in via definitiva (Sez.3, n.35329 del 04/06/2024, Rv.286888 - 01).

3. Tale principio trova applicazione nel caso di specie, in quanto oggetto del ricorso ex art. 625 bis cod.proc.pen., è la sentenza di questa Corte, n. 14897/2024, con la quale veniva rigettato il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse di Burduja In., avverso ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione.

4. Consegue, pertanto, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod.proc.pen. la declaratoria di inammissibilità del ricorso; a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, tenuto conto della causa di inammissibilità, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle