Sentenza — n. 17896/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 30/09/2024, il Tribunale di Roma, adito con richiesta di riesame ex art. 322 da METALFIN s.r.I., ha confermato il decreto di sequestro preventivo della somma contante rinvenuta dagli operanti in uno zaino, appartenente a FINZI Sabatino, nel corso dell'esecuzione del predetto provvedimento cautelare reale, che era stato emesso nei confronti di FINZI Giorgio (padre di Sabatino) nell'ambito del procedimento a suo carico per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.2. Ricorre per cassazione la METALFIN s.r.l. a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge in relazione al carattere apparente della motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 17896/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo un insegnamento da tempo ampiamente consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez.
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: METALFIN s.r.l. Avverso l'ordinanza emessa in data 30/09/2024 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. Antonio Maio, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30/09/2024, il Tribunale di Roma, adito con richiesta di riesame ex art. 322 da METALFIN s.r.I., ha confermato il decreto di sequestro preventivo della somma contante rinvenuta dagli operanti in uno zaino, appartenente a FINZI Sabatino, nel corso dell'esecuzione del predetto provvedimento cautelare reale, che era stato emesso nei confronti di FINZI Giorgio (padre di Sabatino) nell'ambito del procedimento a suo carico per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.2. Ricorre per cassazione la METALFIN s.r.l. a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge in relazione al carattere apparente della motivazione.
Al di là dell'incongruo riferimento al "padre del ricorrente" (essendo la richiesta di riesame stata presentata dalla terza interessata METALFIN), la difesa lamenta il travisamento della documentazione prodotta in ordine al ruolo del socio FINZI Sabatino all'interno della METALFIN, e sottolinea che, se il danaro non fosse stato nella disponibilità di quest'ultimo per le ragioni dedotte (necessità di effettuare versamenti e pagamenti per conto della società), le modalità di custodia sarebbero stata del tutto diverse (essendo l'abitazione di FINZI Giorgio, presso la quale il figlio Sabatino aveva occasionalmente pernottato, dotata di ben due cassaforti, il cui contenuto era stato sequestrato dagli operanti).
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo trattarsi di censure non consentite perchè attinenti al percorso argomentativo tracciato dal Tribunale, in termini comunque ritenuti condivisibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Secondo un insegnamento da tempo ampiamente consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez.
U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; in senso conforme, tra le molte altre, cfr. ad es. Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, il ricorso non supera lo scrutinio di ammissibilità. Pur essendo stati richiamati i principi giurisprudenziali che precedono, appare infatti evidente l'estraneità dei vizi motivazionali denunciati al ristretto novero individuato dalla giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di questa Suprema Corte. L'ordinanza impugnata ha invero confermato la richiesta di riesame proposta dalla METALFIN, quale terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso nell'ambito del procedimento a carico di FINZI Giorgio, per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, avente ad oggetto - tra l'altro - la somma contante di Euro 50.000 rinvenuta nell'abitazione dell'indagato, all'interno di uno zaino posto nella camera temporaneamente in uso al figlio FINZI Sabatino.
A tali conclusioni, il Tribunale era pervenuto disattendendo la tesi sostenuta dalla METALFIN (secondo cui si trattava di somme di pertinenza della società, affidate al socio FINZI Sabatino) con una motivazione tutt'altro che apparente. Si è in particolare evidenziato: che risultava inverosimile l'affidamento al FINZI di una somma contante pari a circa l'intera cassa sociale desumibile dal partitario prodotto dalla difesa; che lo stesso incarico a FINZI Sabatino di "responsabile degli incassi e del trasporto di valori" non risultava adeguatamente documentato; che le fatture prodotte dimostraano una contenuta operatività extra bancaria (risultando per lo più pagate per contanti le fatture emesse, e - quanto alle fatture ricevute - essendo quelle che prevedevano la modalità di pagamento per contanti di importo complessivo di circa Euro 19.000) che tali indicazioni risultavano incompatibili con la tesi prospettata dalla società ricorrente (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impugnata).
È dunque evidente che tale diversa ricostruzione (imperniata sulla effettiva abitazione di FINZI Sabatino, sulla necessità di effettuare "versamenti in banca e pagare fornitori" con le somme sequestrate, sulla possibilità di custodirle in una delle due casseforti di FINZI Giorgio, se si fosse trattato di danaro riferibile a quest'ultimo) sollecita una diversa lettura delle risultanze acquisite, rispetto a quella esposta nell'ordinanza. Altrettanto evidente, peraltro, è il fatto che la motivazione del provvedimento impugnato non può in alcun modo considerarsi apparente, nel senso precedentemente indicato.
3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21