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Sentenza — n. 17737/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls acquittal due to incorrect prescription period calculation under tax evasion law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17737/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed the first-instance acquittal based on prescription, arguing the tax evasion statute of limitations had not expired. The court found the lower court erred by failing to apply the extended prescription period mandated by the 2011 reform for the specific offense. Consequently, the conviction was annulled to allow a new trial where the prosecution can proceed.

Regesto Legislator

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Art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000; Art. 606, cod. proc. pen.: The court annuls a judgment of non-prosecution based on prescription when the lower court incorrectly calculates the limitation period, failing to apply the statutory extension for the specific tax evasion offense.

Parole chiave

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prescription period tax evasion offense statutory extension acquittal annulment prosecution rights limitation calculation criminal procedure durata eccessiva del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 10 marzo 2000
74 del 2000 sono elevati di un terzo (art. 17 d.lgs n.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catania indicata in epigrafe, il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Catania, articolando un unico motivo di ricorso, con il quale denuncia violazione di legge, nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett.
Art. 157 e 160 cod. pen.
Art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Il Giudice del rinvio si individua nella Corte d’appello di Catania, a norma dell’art. 569, comma 4, cod.
d.l. n. 138 del 2011, convertito nella legge n. 148 del 2011
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catania nel procedimento nei confronti di: Bonaccorsi Domenico, nato a Catania il 08/02/1948 avverso la sentenza del 04/07/2024 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 4 luglio 2024, il Tribunale di Catania ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di Domenico Bonaccorsi, imputato per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, poiché, nella qualità di rappresentante legale della società “Acque di Casalotto”, in F i r m a t o D a : G A S T O N E A N D R E A Z Z A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 1 c 6 6 a 8 1 e 7 9 7 5 e 7 a - F i r m a t o D a : A N T O N I O C O R B O E m e s s o D a :

T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 8 2 2 8 0 0 1 3 5 f 6 f d 9 F i r m a t o D a : L U A N A M A R I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 a 6 d 4 3 e a 6 d b 7 9 7 Aci Castello, il 31 dicembre 2016, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture precisamente indicate in imputazione, emesse dalla società “Società Generale Servizi Acque s.r.l.”, per operazioni oggettivamente inesistenti, avrebbe indicato nelle dichiarazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2015 elementi passivi fittizi per un imponibile complessivo di 145.668,95 euro.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catania indicata in epigrafe, il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Catania, articolando un unico motivo di ricorso, con il quale denuncia violazione di legge, nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 157 e 160 cod. pen. e 17 d.lgs. n. 74 del 2000, come modificato dal d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 148 del 2011. Si deduce che erroneamente il giudice di primo grado ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato, in considerazione sia del termine previsto dalla legge per la prescrizione della fattispecie in esame, sia dell’intervenuta interruzione del corso della prescrizione determinata dal decreto di citazione a giudizio. In particolare, si rappresenta che, per effetto della riforma introdotta con la legge n. 148 del 2011, i termini prescrizionali per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 sono elevati di un terzo (art. 17 d.lgs n. 74 del 2000, comma 1-bis). Si conclude che, alla luce di ciò, e considerando anche il periodo di interruzione della prescrizione, il tempo necessario a prescrivere il reato in esame è di dieci anni.

3. Il ricorso è fondato, attesa l’erroneità della dichiarazione di estinzione del reato per cui si procede per prescrizione, attesa la violazione dell’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n.

74. Invero, il reato per cui si procede è quello di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, ed è stato contestato come commesso il 31 dicembre 2016. Di conseguenza, per la fattispecie delittuosa indicata, si applica l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione prevista dall'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nel testo inserito dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ed entrato in vigore il 17 settembre 2011. Ne discende che per il reato per cui si procede, anche senza tener conto di eventuali periodi di sospensione, non è ancora decorso il termine di prescrizione. 2 F i r m a t o D a :

G A S T O N E A N D R E A Z Z A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 1 c 6 6 a 8 1 e 7 9 7 5 e 7 a - F i r m a t o D a : A N T O N I O C O R B O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 8 2 2 8 0 0 1 3 5 f 6 f d 9 F i r m a t o D a : L U A N A M A R I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 a 6 d 4 3 e a 6 d b 7 9 7 4. La rilevata erroneità della dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, per violazione di legge, impone di annullare la sentenza impugnata per la celebrazione di nuovo giudizio, al fine di accertare l’eventuale sussistenza del fatto e l’eventuale responsabilità dell’imputato.

Il Giudice del rinvio si individua nella Corte d’appello di Catania, a norma dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., posto che il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catania è un ricorso immediato per cassazione, in quanto l’Ufficio requirente avrebbe anche potuto proporre appello avverso la sentenza impugnata, avendo questa la natura di sentenza di proscioglimento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catania per l’ul