Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 17733/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17733/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17733/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il primo motivo è manifestamente infondato. Prescindendo dal fatto che, dopo il sequestro del mezzo, anche il TOMELLINI è stato iscritto nel registro degli indagati, non può in alcun modo condividersi l'assunto difensivo secondo cui il provvedimento di sequestro del mezzo, di proprietà del ricorrente, avrebbe dovuto essere preceduto da una domanda cautelare (anche) nei confronti di quest'ultimo. È invero evidente che, soprattutto nell'ipotesi in cui sorga la necessità di ITonteggiare esigenze impeditive (come avvenuto nella fattispecie in esame), la richiesta e il provvedimento di sequestro ben possono essere indirizzati al soggetto che ha la disponibilità del bene: ferma restando, ovviamente, la possibilità per il terzo proprietario di far valere i propri diritti, anche in sede incidentale cautelare.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 322 cod. proc. pen, art. 321 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17733/2025 — snpen · Corte di Cassazione: E' invece fondato il secondo ordine di censure. Nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, è del tutto costante l'affermazione del principio secondo cui «è illegittima l'ordinanza con cui il Tribunale, in sede di riesame del sequestro preventivo disposto su conforme richiesta del pubblico ministero ai sensi del primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., confermi la misura cautelare reale per finalità di confisca ai sensi dell'art. 321, comma secondo, cod. proc. pen., atteso che in tal modo lo stesso non si limita- com'è nel suo potere- ad integrare la motivazione del decreto impugnato, ma sostanzialmente adotta un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al contraddittorio dell'interessato» (Sez. 5, n. 54186 del 22/09/2016, Borettini, Rv. 268748- 01.

Parole chiave

Generato dall'IA
persecuzione dei Tamil procedura di rivendicazione nel pignoramento azione di convalida del sequestro ritiro della querela penale diritto di essere arrestato sospensione dell'istruzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 322 cod. proc. pen
Con ordinanza del 12/11/2024, il Tribunale di Foggia ha rigettato la m o::J t/i o 0:: richiesta di riesame proposta, ai sensi dell'art. 322 cod.
art. 321 cod. proc. pen
Per altro verso, si lamenta che il Tribunale, anziché integrare in tal senso la motivazione del provvedimento genetico, aveva individuato ex nova esigenze riconducibili al secondo comma dell'art. 321 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente f-o ro o "' "' Q) E llJ SENTENZA ;:s z llJ o ~ o 0::: Sul ricorso proposto da: ~ o m TOMELLINI Fabio, nato a Roma il 17/08/1964 .9 "' E avverso l'ordinanza emessa il 12/11/2024 dal Tribunale di Foggia Li: 1'- visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; "' Q) "' t--Q) udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; 1'-t- Q) Q) oo.c ~ 1' lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore <D "' CD "O CD Cll ~"' " Q) Generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del CD"" "'"(!) .. "O ·;::..;;t Cii "' ricorso Ql N cn "' T""":it letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Massimo Cavatorta, che ha t3 :gi Q) ocn w~ concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso g;<( -'O :3@ O O~

RITENUTO IN FATTO

o::-' o_<( cnO f-::J ::JO o:: o:: f--0.. l. Con ordinanza del 12/11/2024, il Tribunale di Foggia ha rigettato la m o::J t/i o 0:: richiesta di riesame proposta, ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., avverso il ~ f- w ~ o Cci decreto di sequestro preventivo emesso in data 12/07/2024, avente ad oggetto <( Sl r:::J ~ <( E per quanto specificamente interessa in questa sede - l'autoarticolato di proprietà l!Jl!J oZ 0:: di TOMELLINI Fabio, titolare dell'omonima ditta individuale, nell'ambito del z:;!; <(O:: z:::;; w <t: procedimento aperto a carico di BASILE Francesco e PRINCIPIO Antonio in o <( f-z ~ Cl :3 --' Cci Cci ~ ~ u:::u::: E E relazione al reato di cui agli artt. 49, comma 1, e 40, commi 1 e 4, d.lgs. n. 504 del1995.

2. Ricorre per cassazione il TOMELLINI, a mezzo del proprio difensore, premettendo di essere stato iscritto nel registro degli indagati in data 01/08/2024, in epoca quindi successiva all'emissione del decreto di sequestro, e deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancanza di una domanda cautelare nei confronti del ricorrente. Si censura la motivazione del Tribunale, che aveva tra l'altro equivocato sul contenuto della richiesta di riesame (con cui il ricorrente si era doluto non della mancata notifica del provvedimento, ma dell'assenza di una domanda cautelare nei propri confronti, e della conseguente mancanza di motivazione in ordine alla propria posizione). 2.2.

Violazione di legge con riferimento al pericufum in mora. Si osserva, per un verso, che il G. i. p. aveva ravvisato esigenze impeditive nei coniTonti dei soli PRINCIOTTA e BASILE, ma non anche nei confronti del ricorrente. Per altro verso, si lamenta che il Tribunale, anziché integrare in tal senso la motivazione del provvedimento genetico, aveva individuato ex nova esigenze riconducibili al secondo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., del tutto estranee non solo al decreto di sequestro, ma anche alla domanda cautelare del P.M., tanto più necessaria ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 504, il quale prevede la confisca del mezzo nei con!Tonti del terzo proprietario nelle ipotesi in cui quest'ultimo non dimostri la propria buona fede, ovvero si rilevi una mancanza di diligenza alla base dell'utilizzo del mezzo.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure difensive. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore replica alle deduzioni del P. G., insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Prescindendo dal fatto che, dopo il sequestro del mezzo, anche il TOMELLINI è stato iscritto nel registro degli indagati, non può in alcun modo condividersi l'assunto difensivo secondo cui il provvedimento di sequestro del mezzo, di proprietà del ricorrente, avrebbe dovuto essere preceduto da una domanda cautelare (anche) nei confronti di quest'ultimo. È invero evidente che, soprattutto nell'ipotesi in cui sorga la necessità di ITonteggiare esigenze impeditive (come avvenuto nella fattispecie in esame), la richiesta e il provvedimento di sequestro ben possono essere indirizzati al soggetto che ha la disponibilità del bene: ferma restando, ovviamente, la possibilità per il terzo proprietario di far valere i propri diritti, anche in sede incidentale cautelare.

2. E' invece fondato il secondo ordine di censure. Nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, è del tutto costante l'affermazione del principio secondo cui «è illegittima l'ordinanza con cui il Tribunale, in sede di riesame del sequestro preventivo disposto su conforme richiesta del pubblico ministero ai sensi del primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., confermi la misura cautelare reale per finalità di confisca ai sensi dell'art. 321, comma secondo, cod. proc. pen., atteso che in tal modo lo stesso non si limita- com'è nel suo potere- ad integrare la motivazione del decreto impugnato, ma sostanzialmente adotta un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al contraddittorio dell'interessato» (Sez. 5, n. 54186 del 22/09/2016, Borettini, Rv. 268748- 01.

In senso conforme, da ultimo, cfr. Sez. 6, n. 15852 del 28/02/2023, Caprio, Rv. 284598- 01). Tale insegnamento deve trovare applicazione nella fattispecie in esame, in cui, come già accennato, la richiesta del P.M. e il decreto del G.i.p. hanno preso in considerazione esclusivamente esigenze impeditive, mentre l'ordinanza del Tribunale, dopo aver accuratamente ricostruito la vicenda fattuale ed aver evidenziato la sussistenza del fumus commissi delicti, ha poi sviluppato la motivazione sul periculum con esclusivo riferimento alle esigenze di confisca.

3. Le considerazioni An qui svolte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia competente ai sensi dell'art. 324, com