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Sentenza — n. 17293/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17293/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17293/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da Barone Emanuela, nata a Palermo il 14/10/1985, avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 24/10/2024, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del D.ssa Valentina Manuali, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. PREMESSO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24/10/2024, il Tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta avverso il rigetto dell'istanza proposta da Barone Emanuela, volta ad ottenere la revoca o la sospensione dell'ingiunzione a demolire emessa in data 27/02/2024 dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo (proc. n. 802/2020 SIEP) in esecuzione della sentenza del 29/11/2019 del Tribunale di Palermo, irr. 16/06/2020, che aveva condannato l'imputata per reati urbanistici e aveva irrogato la sanzione amministrativa accessoria della demolizione dell'immobile abusivo sito in Palermo, via Monte Bianco 43.2.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17293/2025 — snpen · Corte di Cassazione: L'esclusione della natura penale della demolizione (e la sua attrazione nel genus delle sanzioni amministrative accessorie) fa sì che, a cascata, il positivo espletamento dell'affidamento in prova al servizio sociale non determini la sua estinzione ai sensi del comma 12 dell'articolo 47 I. 354 del 1975, che si riferisce solo a «la pena detentiva ed ogni altro effetto penale».

Parole chiave

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esecuzione delle pene restrizione di libertà differimento dell'esecuzione della pena remissione della pena sanzioni penali divieto di demolizione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento.
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da Barone Emanuela, nata a Palermo il 14/10/1985, avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 24/10/2024, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del D.ssa Valentina Manuali, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. PREMESSO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24/10/2024, il Tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta avverso il rigetto dell'istanza proposta da Barone Emanuela, volta ad ottenere la revoca o la sospensione dell'ingiunzione a demolire emessa in data 27/02/2024 dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo (proc. n. 802/2020 SIEP) in esecuzione della sentenza del 29/11/2019 del Tribunale di Palermo, irr. 16/06/2020, che aveva condannato l'imputata per reati urbanistici e aveva irrogato la sanzione amministrativa accessoria della demolizione dell'immobile abusivo sito in Palermo, via Monte Bianco 43.2.

Avverso tale ordinanza la Barone propone ricorso, rappresentando che l'imputata ha espiato la pena in detenzione domiciliare e poi concluso la stessa in affidamento in prova al servizio sociale. In data 23/04/2024 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha emesso provvedimento con cui dichiarava l'estinzione del trattamento sanzionatorio detentivo nonché di ogni altro effetto penale scaturente dalla sentenza di condanna in parola. A ciò consegue che anche la demolizione, quale pena accessoria, risulta estinta, contrariamente a quanto dedotto dal provvedimento impugnato.

RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Ed infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, la demolizione disposta dal giudice non configura una pena, principale o accessoria, bensì una sanzione amministrativa specifica, che ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene urbanistico offeso (v. per tutte Cass. Sez. U. n. 15 del 24/07/1996, Monterisi, Rv. 205336 - 01; Cass. Sez. U. n. 714 del 03/02/1997, Luongo, Rv. 206659 - 01; Sez. 3, n. 7736 del 27/11/2024, dep. 2025, Vitale, Rv. 287570 - 01; Sez. 3, n. 51044 del 03/10/2018, M., Rv. 274128 - 01; Sez. 3, n. 3918 del 03/12/2009, dep. 2010, D'apice, Rv. 246009 - 01); essa non ha finalità punitive, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso e accede alla condanna principale: si tratta, quindi, di una «sanzione amministrativa accessoria».

L'esclusione della natura penale della demolizione (e la sua attrazione nel genus delle sanzioni amministrative accessorie) fa sì che, a cascata, il positivo espletamento dell'affidamento in prova al servizio sociale non determini la sua estinzione ai sensi del comma 12 dell'articolo 47 I. 354 del 1975, che si riferisce solo a «la pena detentiva ed ogni altro effetto penale».

3. Il ricorso, pertanto, è manifestamente infondato in quanto non si confronta con la pacifica giurisprudenza di legittimità e deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.• 4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme