Sentenza — n. 17253/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Livorno con la quale l’imputato era stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e unificati i reati dal vincolo della continuazione, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 comma 2, cod.pen. 7 commi 1 e 2 del d.l. 4 del 2019, per aver reso una dichiarazione mendace indicando di pagare un canone di locazione pari a euro 4.800,00 annui, quando in realtà tale canone risultava fissato in euro 2.400,00 annui, così ottenendo un aumento dell'importo erogato da febbraio a novembre 2020, quale beneficio economico denominato reddito di cittadinanza, nonché per avere omesso di comunicare la variazione di reddito derivante dalla instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato (capo A), in Portoferraio il 23/01/2020 e 08/09/2020, nonché del reato di cui all’art. 7 comma 2 del d.l. n. 4 del 2019, per avere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 17253/2025 Roma, lì, 07/05/2025 omesso di comunicare la variazione di reddito della propria convivente derivante dalla instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, così conseguendo il mantenimento del beneficio del reddito di cittadinanza (capo B).
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 168 bis cod.pen, art. 131 bis cod.pen, art. 43 cod.pen, art. 168 bis cod.pen, art. 550 comma 2 cod.proc.pen; Sentenza — n. 17253/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La decisione sarebbe peraltro manifestamente illogica anche sulla motivazione addotta dalla Corte territoriale per negare la concessione della sospensione del processo per la messa alla prova. - Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da LUCA RAMACCI - Presidente - Sent. n. sez. 494/2025 EMANUELA GAI - Relatore - UP - 19/03/2025 LORENZO ANTONIO BUCCA R.G.N. 31046/2024 GIUSEPPE NOVIELLO FABIO ZUNICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Nicolae Alberto Gabriel nato in ROMANIA il 24/09/1970 avverso la sentenza del 07/05/2024 della Corte d'appello di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Livorno con la quale l’imputato era stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e unificati i reati dal vincolo della continuazione, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 comma 2, cod.pen. 7 commi 1 e 2 del d.l. 4 del 2019, per aver reso una dichiarazione mendace indicando di pagare un canone di locazione pari a euro 4.800,00 annui, quando in realtà tale canone risultava fissato in euro 2.400,00 annui, così ottenendo un aumento dell'importo erogato da febbraio a novembre 2020, quale beneficio economico denominato reddito di cittadinanza, nonché per avere omesso di comunicare la variazione di reddito derivante dalla instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato (capo A), in Portoferraio il 23/01/2020 e 08/09/2020, nonché del reato di cui all’art. 7 comma 2 del d.l. n. 4 del 2019, per avere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 17253/2025 Roma, lì, 07/05/2025 omesso di comunicare la variazione di reddito della propria convivente derivante dalla instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, così conseguendo il mantenimento del beneficio del reddito di cittadinanza (capo B).
In Portoferraio il 01/06/2021.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi: - Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett.
b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’erronea applicazione dell’art. 7 comma 1 del d.l. n. 4 del 2019 con riguardo all’accertamento della responsabilità penale e il vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 168 bis cod.pen. In sintesi, la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto configurato il reato di cui all’art. 7 comma 1, decreto- legge n. 4 del 2019, essendo incorsa nell'evidente errore di diritto giacché l'erronea dichiarazione dell'imputato era connessa non alla dichiarazione per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, ma alla DSU successiva rilevante solo per il calcolo dell'Isee familiare.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto di poter applicare al caso concreto l'art. 7 comma 1, cit. che, come è noto, prevede la pena edittale massima pari anni sei di reclusione, solo per chi, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute. L'inosservanza ovvero l'erronea applicazione della legge ha avuto come conseguenza non solo quella di precludere all'imputato di ottenere una sentenza di assoluzione in relazione al reato di cui al capo A) dell'imputazione, ma anche l'impossibilità di effettuare una corretta valutazione di merito in ordine alla domanda di sospensione del procedimento con messa alla prova formulata tempestivamente dall'imputato, nel caso di assoluzione dall'imputazione appunto dalla contestazione di cui all’art. 7 comma 1, decreto legge 4 del 2019.
La decisione sarebbe peraltro manifestamente illogica anche sulla motivazione addotta dalla Corte territoriale per negare la concessione della sospensione del processo per la messa alla prova. - Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett.
b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’erronea applicazione dell’art. 131 bis cod.pen. avendo omesso di esaminare gli elementi forniti dalla difesa e di valutare la condotta susseguente consistita nel pagamento delle rate connesse alle sanzioni irrogate dall'Inps a seguito della revoca del beneficio. Comportamento successivo non tenuto conto dai giudici del merito. - Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett.
b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’erronea applicazione dell'art. 43 cod.pen. e in relazione al canone di valutazione probatoria della regola dell'oltre ragionevole dubbio nella valutazione degli elementi posti a base dell'affermazione della responsabilità, in punto buona fede, essendosi limitata la corte territoriale ad escludere aprioristicamente la buona fede.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. Il difensore ha depositato memoria in data 15/11/2024, in data 20/02/2025 e memoria di replica alle conclusioni del P.G. in data 11/03/2025 con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso di Nicolae Alberto Gabriel, che contesta l’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 7 comma 1 del d.l. n. 4 del 2019 e il conseguente diniego di sospensione del processo ai sensi dell’art. 168 bis cod.pen., è infondato. La sentenza impugnata, in continuità con quella del Tribunale, ha ritenuto accertato che l’imputato aveva reso una dichiarazione mendace, circa il costo del canone di locazione, e omesso di comunicare le variazioni di reddito proprio in ragione dell’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato (capo A) e di quello della convivente in ragione dell’istaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato (capo B) e così ha percepito somme indebitamente in ragione della falsa dichiarazione e della omissione di informazione dovute.
L'art. 7, comma 1, d.l. cit. prevede: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni». Questa disposizione deve ritenersi riferita non solo ai casi di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o di omissione di informazioni dovute finalizzati a conseguire il beneficio economico del reddito di cittadinanza, quando questo non spetterebbe in alcuna misura, ma anche ai casi di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o di omissione di informazioni dovute finalizzati a conseguire il beneficio economico del reddito di cittadinanza per un importo maggiore di quello altrimenti spettante, come avvenuto nel caso in esame a seguito del mendacio con riguardo all’ammontare del canone di locazione (Sez. 3, n. 5440 del 13/01/2023, Rv. 284137 – 01).
L’art. 7 comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2019, n. 26, è integrato per il solo fatto che il richiedente la misura di sostegno fornisca false indicazioni (primo comma) od ometta di rendere informazioni dovute (secondo comma), anche parziali, dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del c.d. "reddito di cittadinanza" o al conseguimento in misura maggiore, e si realizza per il solo fatto di avere portato all'attenzione dell'amministrazione erogatrice del reddito di cittadinanza dati non veritieri.
Nel caso concreto, l’attestazione per il calcolo ISEE di dati non veri, quanto al canone di locazione, determinava il mantenimento del Rdc per un importo superiore. Dunque, correttamente i giudici del merito hanno ritenuto integrato il reato di cui all’art. 7 comma 1, d.l. n. 4 del 2019, nell’avere reso dichiarazioni non vere quanto all’ammontare del canone di locazione che ha determinato la percezione di un beneficio in misura maggiore di quella dovuta. I giudici territoriali hanno poi ritenuto integrata la fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 7 che punisce l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, e non le dichiarazioni false funzionali al mantenimento dell’RDC per un importo superiore, variazione conseguenti all’istaurazione di un rapporto di lavoro dell’imputato e della di lui convivente (capo A seconda parte e capo B).
Consegue che la sospensione del procedimento per la messa alla prova, ai sensi dell’art. 168 bis cod.pen., anche a seguito della modifica della legge Cartabia n. 150 del 2022, non era ammissibile per mancanza dei presupposti di legge, in ragione del limite edittale superiore ad anni quattro e non rientrando il reato in questione in quelli previsti dal modificato art. 550 comma 2 cod.proc.pen. Peraltro, mette conto rilevare, il Collegio, che in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'imputato, ove ritenga che il fatto possa essere giuridicamente riqualificato in un reato che consente l'ammissione a tale istituto, ha l'onere di allegare il programma di trattamento o, quanto meno, la richiesta rivolta, a tal fine, all'Ufficio di esecuzione penale esterna, trattandosi di requisiti di ammissibilità dell'istanza di sospensione ex art. 464-bis, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 36467 del 03/07/2024, Afruni, Rv. 287058 – 01).
2. Il secondo motivo di ricorso con cui si censura il diniego di riconoscimento della speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondato. Per effetto della modifica dell’art. 131 bis cod.pen., ad opera della legge n. 150 del 2022, la condotta post factum è uno - ma non certamente l'unico, né il principale - degli elementi che il giudice è chiamato ad apprezzare ai fini del giudizio avente ad oggetto l'offesa. Il giudice potrà perciò valutare una vasta gamma di condotte definite solo dal punto di vista cronologico-temporale, dovendo essere "susseguenti" al reato, ed evidentemente in grado di incidere sulla misura dell'offesa.
Ciò vale non solo nel caso in cui le condotte susseguenti riducano il grado dell'offesa - quali le restituzioni, il risarcimento del danno, le condotte riparatorie, le condotte di ripristino stato dei luoghi, l'accesso a programmi di giustizia riparativa, ma anche valutare se il comportamento successivo in uno con gli elementi altri dell’art. 131 bis cod.pen. sia significativo di una valutazione in termini di tenuità dell’offesa cosa che non può essere ritenuta, quando al caso in esame, in ragione del fatto che l’imputato alleghi di avere ratealmente pagato le sanzioni amministrative (non di avere restituito il beneficio economico indebitamente percepito) in ragione della doverosità dell’obbligo del pagamento delle sanzioni che non rende tenue l’offesa, come argomentato nel provvedimento impugnato alla luce degli altri parametri di valutazione.
3. Il terzo motivo di ricorso con cui contesta la motivazione in punto esclusione della buona fede è manifestamente infondato. La corte territoriale ha reso una motivazione congrua e per nulla illogica là dove ha escluso la buona fede dell’imputato argomentando che non erano necessarie competenze specifiche per apprezzare gli effetti derivanti dal mendacio relativo all'importo delle spese sostenute per il pagamento del canone di locazione, trattandosi di informazione, quella dell'importo del canone di locazione, nella disponibilità del beneficiario e come tale idonea ad escludere la buona fede in un contesto di molteplicità di condotte di mendacio e di omessa comunicazione delle variazioni di reddito (cfr. pag. 6-7).
4. Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il 19/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA GAI LUCA RAMACCI