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Sentenza — n. 16963/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for procedural defect; substitution of short detention with fine requires consent under Art. 545-bis CPP.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16963/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the substitution of short detention with a fine due to a procedural violation. The appellant argued that consent was required under current law, but the court found the original judgment valid because the consent requirement was introduced only after the appeal was filed. Consequently, the ruling was overturned on this specific point and remanded for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 545-bis c.p.p.; Art. 56-quater l. 689/1981: The substitution of short detention with a fine does not require the defendant's consent if the appeal was lodged after the legislative change introducing such a requirement.

Parole chiave

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substitution of penalty short detention procedural defect consent requirement remand for retrial criminal appeal legislative change delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 56-quater l. 689/1981
L'imputato lamenta la violazione di legge in relazione agli art. 56-q.
Art. 545-bis c.p.p.
La Corte territoriale ha infatti rigettato l'istanza ritualmente proposta con l'atto di appello perché non era stata proposta nel rispetto dell'art. 545-bis cod.
art. 545-bis cod. proc. pen
La Corte territoriale ha infatti rigettato l'istanza ritualmente proposta con l'atto di appello perché non era stata proposta nel rispetto dell'art. 545-bis cod. proc. pen.
art. 598-bis cod. proc. pen
31, e, introducendo, con i commi 1 -bis e 1 -quater inseriti nell'art. 598-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 1187 del 21/11/2024, De Luca, Rv. 287425 - 01
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso di Rocca Domenico, nato ad Asti il 20/11/1972, avverso la sentenza in data 14/05/2024 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 14 maggio 2024 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 8 giugno 2022 del Tribunale di Vercelli che aveva condannato Domenico Rocca alle pene di legge per la raccolta e il trasporto senza autorizzazione di rifiuti pericolosi e non.

2. L'imputato lamenta la violazione di legge in relazione agli art. 56-q. uater legge n. 689 del 1981 e 545 bis cod. proc. pen. per la mancata sostituzione della pena dell'arresto con la pena sostitutiva pecuniaria. •

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso, concernente la sola omessa sostituzione della pena dell'arresto con la sanzione sostitutiva pecuniaria, è fondato. La Corte territoriale ha infatti rigettato l'istanza ritualmente proposta con l'atto di appello perché non era stata proposta nel rispetto dell'art. 545-bis cod. proc. pen. In realtà, alla luce della "versione" dell'art. 545-bis cod. proc. pen., vigente al momento della adozione della sentenza di primo grado e della proposizione dell'appello, la sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria non richiedeva il consenso dell'imputato o del difensore munito di procura speciale, richiesto invece per le pene sostitutive latu sensu incidenti sulla persona dell'imputato.

Solo successivamente all'inoltro dell'atto di appello, il legislatore è nuovamente intervenuto con il d. Igs. 19/03/2024, n. 31, e, introducendo, con i commi 1 -bis e 1 -quater inseriti nell'art. 598-bis cod. proc. pen., la disciplina specifica per l'applicazione delle pene sostitutive in grado d'appello, ha previsto la necessità di acquisire il consenso dell'imputato, anche tramite il difensore munito a tal fine di procura speciale, senza (più) distinguere tra le diverse pene sostitutive (così anche, nelle more del deposito della presente sentenza, Sez. 2, n. 1187 del 21/11/2024, De Luca, Rv. 287425 - 01).

La sentenza va, dunque, annullata limitatamente a tale statuizione con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. P . Q . M . Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di sanzione sostitutiva con rinvio sul punto alla Corte di appello di Torino Così deciso, il 4 dicembre 2024 Il Consigliere estensor