Sentenza — n. 16692/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 14.6.2023, il tribunale di Napoli Nord assolveva Cerqua Maria dal reato ascrittole ex art. 44 del DPR 380/01 ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. e successivamente, in data 7.11.2023, con provvedimento già indicato in epigrafe correggeva ex art. 130 cod. proc. pen. il dispositivo della predetta sentenza aggiungendo l'ordine di restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro ed ordinava ex artt. 31 comma 9 e 98 comma 3 del DPR 380/01 la demolizione delle opere abusive a spese del condannato e a cura del pubblico ministero ove non eseguita altrimenti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen, art. 130 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16692/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato, atteso il principio per cui in caso di omessa pronuncia dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo con la sentenza di condanna per reati edilizi non può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, dovendo essere in tal caso proposta impugnazione da parte del pubblico ministero. (Sez. 3, n. 12950 del 25/01/2021, Mirra, Rv. 281240 - 01). Deve altresì aggiungersi che ai sensi dell'art. 31 comma 9 del DPR 380/01 "per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita".
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Mt15. 2025 SENTENZA sul ricorso proposto da Cerqua Maria nata a Giugliano in Campania il 03/09/1950; D17,11\14_h nel procedimento a carico della medesima; avverso la ordinanza del 7.11.2024 del tribunale di Napoli Nord; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. ssa Cinzia Parasporo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14.6.2023, il tribunale di Napoli Nord assolveva Cerqua Maria dal reato ascrittole ex art. 44 del DPR 380/01 ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. e successivamente, in data 7.11.2023, con provvedimento già indicato in epigrafe correggeva ex art. 130 cod. proc. pen. il dispositivo della predetta sentenza aggiungendo l'ordine di restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro ed ordinava ex artt. 31 comma 9 e 98 comma 3 del DPR 380/01 la demolizione delle opere abusive a spese del condannato e a cura del pubblico ministero ove non eseguita altrimenti.
2. Avverso la predetta sentenza Cerqua Maria ha proposto ricorso per cassazione mediante difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione.
3. Si rappresenta il vizio di violazione di legge anche processuale in relazione alla disposta correzione di errore materiale, in punto di disposto ordine di demolizione. Si obietta che l'unico rimedio avverso l'omissione del predetto ordine sarebbe stato realizzabile solo nel quadro di un giudizio di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, atteso il principio per cui in caso di omessa pronuncia dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo con la sentenza di condanna per reati edilizi non può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, dovendo essere in tal caso proposta impugnazione da parte del pubblico ministero. (Sez. 3, n. 12950 del 25/01/2021, Mirra, Rv. 281240 - 01). Deve altresì aggiungersi che ai sensi dell'art. 31 comma 9 del DPR 380/01 "per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita".
Tale disposto quindi non opera per i casi, quale quello di specie, in cui intervenga assoluzione in applicazione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen., per cui in tali ipotesi eventuali rimedi alla pur esistente abusività dell'opera sono di pertinenza esclusivamente degli uffici amministrativi competenti, cui potrà essere comunicata la sentenza anche in applicazione - analogica, posto che trattasi comunque di accertamento di profili di abusività laddove il giudizio di tenuità attiene solo alla offensività penale della condotta - di quanto eventualmente in tal senso disposto a seconda del tipo di abuso accertato.
Si rammenta al riguardo in via esemplificativa, l'obbligo di trasmissione della sentenza o decreto penale di condanna agli uffici pubblici competenti ex art. 101 del DPR 380/01 e l'analogo obbligo di trasmissione ex art. 76 del medesimo DPR.
2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'ordinanza impugnata debba essere annullata senza rinvio limitatamente al disposto ordine di demolizione, che si elimina.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata limitatamente all'ordine di demolizione che elimina. Così deciso