Sentenza — n. 16539/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente SENTENZA Sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania nel procedimento a carico di Sambito Calogero, nato a Palma di Montechiaro il 09/09/1960, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 09/10/2024 visti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Luigi Giordano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al sequestro preventivo del deposito di stoccaggio. RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 09/10/2024, il Tribunale del riesame di Catania, accogliendo parzialmente il ricorso presentato da Calogero Sambito, riduceva il sequestro preventivo del profitto del reato ed annullava nel resto il decreto impugnato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 611 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16539/2025 — snpen · Corte di Cassazione: In data 26 febbraio 2025, l'Avv. Antonio Ferraro, per il ricorrente, depositava memoria ex art. 611 cod. proc. pen. in cui chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. Lamentava altresì la nullità del decreto di citazione dinanzi a questa Corte, non essendo stato il decreto di fissazione notificato presso il domicilio dichiarato dall'imputato. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Preliminarmente, il Collegio evidenzia come l'eccezione di nullità dedotta dal Sambito nella memoria difensiva deve essere disattesa, in quanto, a fronte dell'originario mancato avviso al difensore fiduciario della data di udienza (fissata per il giorno 7 febbraio 2025), come correttamente evidenziato nella memoria difensiva depositata dall'Avv.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA Sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania nel procedimento a carico di Sambito Calogero, nato a Palma di Montechiaro il 09/09/1960, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 09/10/2024 visti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Luigi Giordano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al sequestro preventivo del deposito di stoccaggio. RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 09/10/2024, il Tribunale del riesame di Catania, accogliendo parzialmente il ricorso presentato da Calogero Sambito, riduceva il sequestro preventivo del profitto del reato ed annullava nel resto il decreto impugnato.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale distrettuale di Catania, lamentando mancanza di motivazione. Ed infatti, il decreto di sequestro preventivo era stato emesso: - ai sensi dell'articolo 321, comma 2, cod. proc. pen., anche per equivalente, in vista della confisca obbligatoria del profitto del reato, per la totalità del profitto a carico di tutti gli indagati; - ai sensi dell'articolo 321, comma 1, quale sequestro impeditivo, in relazione al deposito di stoccaggio del prodotto energetico riconducibile alla società Sambito s.r.I..
Il Tribunale del riesame, nel procedere alla riduzione del quantum sequestrabile al ricorrente (da C 152.445,58 a C 21.777,94), in applicazione del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione in data 26/09/2024, secondo cui «esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali», ha annullato nel resto il provvedimento impugnato, dimenticando tuttavia di motivare in relazione al sequestro preventivo impeditivo del deposito di stoccaggio.
3. In data 26 febbraio 2025, l'Avv. Antonio Ferraro, per il ricorrente, depositava memoria ex art. 611 cod. proc. pen. in cui chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. Lamentava altresì la nullità del decreto di citazione dinanzi a questa Corte, non essendo stato il decreto di fissazione notificato presso il domicilio dichiarato dall'imputato. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Preliminarmente, il Collegio evidenzia come l'eccezione di nullità dedotta dal Sambito nella memoria difensiva deve essere disattesa, in quanto, a fronte dell'originario mancato avviso al difensore fiduciario della data di udienza (fissata per il giorno 7 febbraio 2025), come correttamente evidenziato nella memoria difensiva depositata dall'Avv.
Amanda Paoletti del 22 gennaio 2025, il processo è stato tolto dal ruolo e fissato nuovamente alla data odierna, con regolare avviso al difensore, unico destinatario ai sensi dell'articolo 610, comma 5, cod. proc. pen., eseguito in data 29 gennaio 2025.2. Passando al merito del ricorso, il Collegio evidenzia come, a pagina 73 del decreto di sequestro preventivo del 9 settembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari avesse disposto nei confronti di Calogero Sambito, in relazione al capo h), il sequestro preventivo a fini di confisca, fino alla concorrenza di euro 152.445,58 (da C 88.103,70 di Accisa+ C 64.341,88 di I.V.A.).
A pagina 76 del suddetto decreto, aveva altresì disposto il sequestro preventivo (in riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente) del deposito di stoccaggio di prodotto energetico riconducibile alla società «Sambito S.r.l.», con sede legale in Palma Di Montechiaro (AG), C.da Celona SS. 115 km 212,50 snc, - Partita I.V.A.: 03019600844 - esercente l'attività di «Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi» - Partita I.V.A. 02335470841 Codice operatore accise AGB00069X, legalmente rappresentata da Sambito Calogero. Riteneva, il GIP, che, «avuto riguardo alla notevole quantità di prodotto petrolifero oggetto di indebita sottrazione alle imposte, alla serialità delle tecniche di frode, afferenti ad attività imprenditoriali, alla professionalità nei metodi di trasporto e stoccaggio, alla pericolosità del contesto di attuazione delle frodi, è concreto e ragionevolmente prevedibile il pericolo che la libera disponibilità dei depositi e dei beni strumentali ivi contenuti, ove lasciata ai rispettivi gestori e titolari o comunque a soggetti loro vicini e fiduciari, possa consentire la rinnovata commercializzazione di prodotto petrolifero con evasione delle accise e delle imposta sul valore aggiunto e comunque senza una piena tracciabilità dell'origine del prodotto petrolifero e persino della sua natura, e, dunque, protrazione dei reati di cui all'art. 40 L. 504/1995 e 8 d.lgs. 74/2000, nonché delle conseguenze dannose degli stessi reati, con compromissione dei beni di interesse pubblico da tutelare».
Il Sambito proponeva riesame avverso l'intero provvedimento di sequestro e il Tribunale del riesame, nel ridurre l'importo confiscabile ai singoli concorrenti, annullava, nel resto, l'intero provvedimento di sequestro. Coglie quindi nel segno il Procuratore della Repubblica di Catania laddove evidenzia la totale assenza di motivazione in relazione al sequestro impeditivo, avendo il Tribunale del riesame confermato il decreto sia sotto il profilo della gravità indiziaria che del periculum in mora, ma avendo disposto - senza motivazione alcuna - l'annullamento di tutte le statuizioni ad eccezione del sequestro preventivo del profitto, così come ridotto.
3. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata, limitatamente al deposito di stoccaggio di prodotti energetici, per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catania.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'annullamento relativo al sequestro del deposito di stoccaggio di prodotti energetici della società "Sambito srl" e rinvia al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'ar