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Sentenza — n. 16003/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16003/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16003/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 5/3/2024, la Quarta Sezione di questa Corte di cassazione rigettava il ricorso proposto da Roberta Varenna avverso la sentenza emessa il 22/6/2023 dalla Corte di appello di Torino. Propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. la Varenna, deducendo che la Corte suprema non avrebbe rilevato che la prescrizione del reato era maturata il 12/2/2024. Al riguardo, nel computo non potrebbero essere considerati i 64 giorni di sospensione ex lege - per emergenza pandemica - di cui al comma 3-bis dell'art. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla I. 24 aprile 2020, n. 27, in quanto il termine ordinario per il deposito della sentenza di primo grado sarebbe scaduto il 27/2/2020, quindi prima dei 64 giorni citati, mentre la sentenza sarebbe stata depositata il 12/5/2020, ossia dopo la scadenza della stessa sospensione; di questa, dunque, non dovrebbe tenersi conto, e la Quarta sezione della Corte di cassazione, rigettando il ricorso, avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato per prescrizione.

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen, art. 159 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16003/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Al riguardo, ed a prescindere da ogni considerazione in ordine alla citata sospensione ex lege, si osserva che, a fronte di un reato contestato al 12/8/2016, il termine di prescrizione di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. - pari a 7 anni e 6 mesi - è maturato il 12/2/2024, come affermato dallo stesso ricorrente. Lo stesso termine, tuttavia, deve essere aumentato di 60 giorni, ai sensi dell'art. 159 cod. pen., in ragione del rinvio disposto dal Tribunale di Verbania dal 6/2/2019 al 5/7/2019, su istanza del difensore e per legittimo impedimento dello stesso. 4.1. Ne consegue che il termine di prescrizione del reato è maturato il 12/4/2024, dunque successivamente alla sentenza di rigetto di questa Corte, emessa il 5/3/2024.

Parole chiave

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termine di sospensione restituzione del termine scaduto revoca della sospensione condizionale moratoria straordinaria proroga della carcerazione preventiva termine suppletorio di grazia

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
Propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 159 cod. pen
Lo stesso termine, tuttavia, deve essere aumentato di 60 giorni, ai sensi dell'art. 159 cod. pen., in ragione del rinvio disposto dal Tribunale di Verbania dal 6/2/2019 al 5/7/2019, su istanza del difensore e per legittimo impedimento dello stesso.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

ncelleria SENTENZA Oggi, J. 8 PPR, sul ricorso proposto da Varenna Roberta, nata a Verbania il 13/8/1977 IL FUNZ101',. Lua avverso la sentenza del 5/3/2024 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5/3/2024, la Quarta Sezione di questa Corte di cassazione rigettava il ricorso proposto da Roberta Varenna avverso la sentenza emessa il 22/6/2023 dalla Corte di appello di Torino.

2. Propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. la Varenna, deducendo che la Corte suprema non avrebbe rilevato che la prescrizione del reato era maturata il 12/2/2024. Al riguardo, nel computo non potrebbero essere considerati i 64 giorni di sospensione ex lege - per emergenza pandemica - di cui al comma 3-bis dell'art. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla I. 24 aprile 2020, n. 27, in quanto il termine ordinario per il deposito della sentenza di primo grado sarebbe scaduto il 27/2/2020, quindi prima dei 64 giorni citati, mentre la sentenza sarebbe stata depositata il 12/5/2020, ossia dopo la scadenza della stessa sospensione; di questa, dunque, non dovrebbe tenersi conto, e la Quarta sezione della Corte di cassazione, rigettando il ricorso, avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Al riguardo, ed a prescindere da ogni considerazione in ordine alla citata sospensione ex lege, si osserva che, a fronte di un reato contestato al 12/8/2016, il termine di prescrizione di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. - pari a 7 anni e 6 mesi - è maturato il 12/2/2024, come affermato dallo stesso ricorrente. Lo stesso termine, tuttavia, deve essere aumentato di 60 giorni, ai sensi dell'art. 159 cod. pen., in ragione del rinvio disposto dal Tribunale di Verbania dal 6/2/2019 al 5/7/2019, su istanza del difensore e per legittimo impedimento dello stesso. 4.1. Ne consegue che il termine di prescrizione del reato è maturato il 12/4/2024, dunque successivamente alla sentenza di rigetto di questa Corte, emessa il 5/3/2024.

5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de