Cassation court annuls GIP order dismissing opposition due to defective notification formalities under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the GIP's order dismissing the defendant's opposition on procedural grounds. The defendant argued that the notification was defective because the judicial officer failed to attach a copy of the criminal judgment to the registered letter sent to his residence. The court held that this omission prevented the notification from taking effect until the wife physically retrieved the document from the town hall, thereby resetting the deadline for filing the opposition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 8, cod. proc. pen.; Art. 10, comma 1, lett. i) n. 3, d.l.vo 10/10/2022 n. 150; Art. 171, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.: When a judicial officer fails to attach a copy of the act to the registered letter accompanying the deposit notification, the notification does not take effect until the recipient retrieves the document, and any subsequent procedural deadlines begin from that date.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUCCIA DOMENICO nato a MODUGNO il 09/04/1959 avverso l'ordinanza del 10/09/2024 del GIP del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA; lette le conclusioni del PG, dott.sa M. FRANCESCA LOY, che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata, trasmettendo gli atti per il proseguo al GIP del Tribunale di Bari.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con decreto penale di condanna, il GIP del Tribunale di Bari condannò Ruccia Domenico alla pena di C 3475,00 di multa per il reato di cui all'art. 2 comml 1 e 1 bis d.l. 463/83 in quanto, in qualità di datore di lavoro e titolare della ditta Pharma Express, aveva omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti per l'anno 2017 per un importo di C 21.264,00.
2. L'atto venne notificato con deposito presso la Casa comunale di Modugno, non essendo stato rinvenuto alcuno dall'ufficiale giudiziario nel luogo di residenza f dell'imputato, e dell'avvenuto deposito venne data comunicazione al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Germano Dorotea, moglie di Ruccia, ritirò il decreto il 19/4/2023 e il 20/4/2023 venne depositata l'opposizione.
4. Con ordinanza in data 10/9/2024 il GIP del Tribunale di Bari respinse l'opposizione ritenendola tardiva.
5. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Ruccia, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge processuale e il deficit di motivazione rilevando che:
a) la notifica non era avvenuta nelle mani del destinatario per cui operava una presunzione relativa di non conoscenza vincibile se dagli atti risultava la tempestiva ed effettiva conoscenza del provvedimento;
b) sull'originale del decreto penale di condanna erano state apposte, quali date di notifica e di esecutività, rispettivamente il 19/4/2023 e il 5/5/2023;
c) il provvedimento impugnato non forniva alcuna motivazione in ordine alla tardività dell'opposizione. 5.1 Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge processuale rilevando che la raccomandata con l'avviso dell'avvenuto deposito della casa comunale doveva contenere anche la copia del decreto e l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto attestare tale adempimento sull'originale dell'atto e sulla copia, formalità che pacificamente non erano state osservate, così che risultava integrata la causa di nullità prevista dall'art. 171, comma 1, lett.
f) cod. proc. pen.
6. L'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. prevede che, quando i tentativi di notificazione esperiti con le forme contemplate dai commi precedenti siano risultati inefficaci, la notificazione venga eseguita mediante deposito nella casa del comune dove il destinatario ha l'abitazione o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. L'art. 10, comma 1, lett.
i) n. 3 del d.l.vo 10/10/2022 n. 150 prescrive, poi, che l'ufficiale giudiziario, oltre all'affissione dell'avviso di deposito alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa, invii copia dell'atto, provvedendo alla relativa annotazione sull'originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell'imputato, precisando che gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata. Il mancato invio di copia dell'atto con le predette modalità è causa di nullità della notificazione ex art. 171, comma 1, lett.
f) cod. proc. pen.r>, 7. Il mancato invio della copia del decreto penale di condanna ha, quindi, impedito il perfezionamento della procedura di notifica e, conseguentemente, l'operatività della norma che fa decorrere gli effetti della notifica dal ricevimento della raccomandata. Solo con il ritiro della copia del decreto presso la casa comunale, avvenuto il 19/4/2023, la nullità è stata sanata e la procedura si è perfezionata. Da tale data, quindi, decorreva il termine per l'opposizione. L'opposizione depositata il 20/4/2024 è, quindi, tempestiva.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti