Cassation annuls appeal judgment due to defective service of process and subsequent prescription of the crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's judgment without remittal because the criminal offense had expired by prescription. The appellant argued that service of process was defective, preventing him from knowing the trial date, which would have nullified the proceedings. Although the service attempt was irregular, the Court prioritized the expiration of the statute of limitations, ruling that the crime was extinguished before the trial could proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 161, 601 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The Court annuls a judgment without remittal when the crime is extinguished by prescription, even if the grounds for annulment involve procedural defects in service of process.
Parole chiave
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Putignano Francesco, nato a Bitonto (Ba) il 10/8/1981 avverso la sentenza del 18/4/2024 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricordo; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Giuseppe Giulitto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18/4/2024, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 6/11/2023 dal locale Tribunale, con la quale Francesco Putignano era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 10-ter, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 161, 601 cod. proc. pen. Nonostante la Corte di appello avesse ordinato la notifica del decreto di citazione a giudizio a mani dell'imputato, questa non sarebbe mai stata eseguita: compiuti due accessi presso il domicilio dichiarato, infatti, copia dell'atto sarebbe stata depositata presso la casa comunale e sarebbe stata inviata la prevista raccomandata, senza che, tuttavia, l'atto stesso fosse ritirato, quantomeno fino al 13/4/2024, ovvero fino a 5 giorni prima della data di udienza.
Ne deriverebbe la mancata conoscenza dell'atto da parte del Putignano, con conseguente nullità assoluta (anche volendo considerare, peraltro, la data di spedizione della raccomandata - 29/3/2024 - come dies a quo); - violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il riconoscimento o meno di questa norma avrebbe richiesto la valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo: ebbene, questa verifica non sarebbe stata compiuta, e la motivazione della sentenza sul punto risulterebbe viziata; - infine, è eccepita l'intervenuta prescrizione del reato, maturata il 27/6/2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato quanto al primo motivo, con carattere assorbente sulle ulteriori censure.
4. Come affermato nell'impugnazione, e verificato da questa Corte alla luce della natura processuale della questione, la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio in appello - disposta a mani proprie - era stata tentata, con un primo accesso dell'ufficiale giudiziario, il 28/2/2024, e, quindi, con un secondo accesso, il 19/3/2024; a questa data, come da relata, l'atto era stato depositato presso la casa comunale, il relativo avviso era stato affisso presso il domicilio dell'imputato e la prescritta raccomandata A/R era stata inviata. 4.1.
L'esame dell'ultima parte della procedura, tuttavia, non consente di ritenere perfezionata la notifica dell'atto: sulla relativa cartolina, invero, manca qualunque annotazione circa il tentativo di consegna della raccomandata presso l'indirizzo dell'appellante (in Bitonto, via Amerigo Vespucci, n. 30), dandosi atto soltanto di "invio non ritirato alla data del 13/4/2024", con timbro di compiuta giacenza. Ebbene, a fronte di un'udienza fissata per il 18/4/2024, questa cartolina - con la relativa documentazione in atti - non consente di accertare se la notifica del decreto di citazione si sia perfezionata, se risulti soltanto irregolare o se sia stata omessa del tutto. 4.2.
La questione, dunque, richiederebbe un più approfondito accertamento di merito, e l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di appello di Milano;il reato in rubrica - contestato al 27/12/2016 - si è, tuttavia, nelle more estinto per prescrizione al 27/6/2024, per ciò dovendosi annullare la sentenza impugnata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estint