Civil party appeal against acquittal for minor crimes with alternative fines is admissible under Art. 593(3) CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered the return of case files to the Court of Appeal to allow the civil party to appeal the acquittal. The lower appellate court incorrectly deemed the acquittal sentence unappealable based on the alternative penalty provision. The Court clarified that Article 593(3) of the Code of Criminal Procedure does not bar civil appeals against acquittals for minor offenses, ensuring full civil protection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 593, comma 3, cod. proc. pen.; The provision prohibiting appeals against acquittals for crimes punishable by alternative or pecuniary penalties does not apply to civil parties seeking redress, as it would unduly restrict their right to appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte: A 14 yet ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCO Nicola, nato a Locri (Re) il 14 marzo 1969; nei confronti di: SCARFONE Elio Vincenzo, nato a Locri il 18 maggio 1972; avverso la sentenza n. 604/2023 del Tribunale di Locri del 13 ottobre 2023; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott., Fulvio BALDI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 13 ottobre 2023 il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, ha assolto Scarfone Elio Vincenzo dal reato a lui contestato, a vetile ad oggetto la vionazione oiell'art. 674 cod. peti. - pi avei e li medesimo, secondo la originaria contestazione, provocato, a causa delle infiltrazioni provenienti da perdite riconducibili ad un bagno ubicato all'interno di un appartamento di sua proprietà, odori molesti agli inquilini degli appartamenti adiacenti ai suo - con la formula della insussistenza dei fatto.
Avverso detta sentenza ha interposto ricorso in grado di appello la costituita parte civile, Franco Nicola, chiedendone la riforma ai fini del ristoro dei danni civili da lui patiti. Con ordinanza del 2 febbraio 2024 la Corte di appello di Reggio Calabria, sulla base del rilevo che la sentenza emessa dal Tribunale locrese aveva disposto il proscioglimento da un'imputazione relativa ad un reato punito con pena alternativa, ha sostenuto trattarsi di sentenza inappellabile e, pertanto, ha disposto la trasmissione del ricorso a questa Corte di cassazione affinché esso fosse trattato come un ricorso in sede di legittimità.
Dopo che l'incartamento - originariamente trattato di fronte alla Settima Sezione penale di questa Corte sulla base dei rilievo che Vali° impugnalorio era stato redatto da difensore non abilitato al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori - era stato restituito, in data 27 settembre 2024, alla Terza Sezione penale della Corte di cassazione, alla udienza del 10 gennaio Z025 io stesso è stato esaminato e aennito nei termini cne seguono.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che la ordinanza di rimessione del procedimento alla Corte di cassazione emessa in data 2 febbraio 2024 dalla Corte di appello di Reggio Calabria sia errata e che, pertanto, gli atti debbano essere restituiti al giudice del merito affinché di fronte ad esso sia celebrato il procedimento di gravame avverso la impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Locri. Invero la citata ordinanza con la quale è stata disposta la trasmissione a questa Corte del ricorso presentato da tale Franco Nicola, costituita parte civile nel giudizio a carico di Scarfone Elio Vincenzo, è argomentata sulla scorta della ritenuta inappellabilità della sentenza emessa dal Tribunale locrese in quanto con la stessa è stato disposto il proscioglimento, con la formula della insussistenza del fatto, dello Scarfone in relazione ad un reato contravvenzionale punito con pena alternativa.
Il riferimento normativo su cui è "agganciata" la decisione assunta dalla CUI le di dIJIJCii0 è Udii) lidirdt t. 593, Lutiiiiici 3, LUd . IJI UL. peti., d itietiìe dei quale, nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore del dlgs n. 150 del 2022: "sono in ogni caso inappellabili (...) le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa". Ritiene questa Corte, con il conforto anche di altra decisione da essa stessa di recente assunta, che la tesi fatta propria dalla Corte territoriale reggina non abbia fatto buon governo del complessivo quadro normativo applicabile alla materia ed in particolare non abbia tenuto conto della equiordinata vigenza dell'art. 576 cod. proc. pen. in forza del quale "la parte civile può proporre impugnazione (...), ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio". ruLiel • J le II L.011ey IO LI C IC1 di I tptct eu Il.U1 lUILtUt ICIII-C1 Il ILCI eLactui ie UclLØ dalla Corte territoriale circa l'applicabilità nella fattispecie dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. non sia giustificata, posto che essa determina, a scapito della specialità del sistema di impugnazione delle sentenze penali ad opera della parte civile, un iimite ai potere di appeiio a questa spettante (cfr. nei medesimo senso:
Corte di cassazione, Sezione quinta penale, 4 ottobre 2024, n. 36932, rv 287021, ord.). Come è stato infatti rilevato, inibire alla parte civile di proporre appello, ai soli effetti civili, contro le sentenze assolutorie relative ai reati, come nel presente caso, puniti con pene alternative o solo pecuniarie, significa incidere in maniera profonda sul sistema di tutela degli interessi civili coinvolti da una ampia parte dei procedimenti giudiziari relativi ai reati "bagatellari". Va, infatti, osservato, per un verso, che l'ambito di ordinaria applicazione della disposizione di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
è stato allargato visto che essa non riguarda più solo i reati di carattere contravvenzionale essendo stata rimossa, per effetto della entrata in vigore del dlgs n. 150 del 2022, la limitazione della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento - ferma restando la condizione che si tratti di illeciti punibili con la pena pecuniaria ovvero con pena alternativa - dei soli reati contravvenzionali precedentemente contenuta nella disposizione dianzi ricordata, e, per altro verso, quanto sia ampia la platea dei reati di scarso impatto penale (tanto da prevedere o la sola sanzione pecuniaria o quella alternativa) ma non per questo inidonei a determinare rilevanti pregiudizi di carattere civilistico.
Un diverso argomentare, d'altra parte, condurrebbe al risultato, per certi versi chiaramente paradossale, di consentire aila parte civile di proporre appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato laddove essa non abbia condotto alla piena soddisfazione dell'interesse sostanziale - volto al risarcimento del danno civile da quella partito ovvero alle restituzioni a fini risarcitori derivanti daiia commissione dei reato - agito da queiia nei processo penale, mentre escluderebbe siffatta facoltà laddove la sentenza oggetto di contestazione sia una sentenza di proscioglimento che, essendo ontologicamente, stante il disposto dell'art. 538 cod. proc. pen., preclusiva della condanna del prevenuto al ristoro del danno patito dalla parte civile, determina, sotto il profilo processualcivilistico, la soccombenza nel giudizio della parte civile.
Spetterà, quindi alla Corte di appello di Reggio Calahria - irrilevante essendo, a questo punto, il fatto, a suo tempo ritenuto decisivo, che il gravame sia stato proposto da difensore non iscritto all'albo delle giurisdizioni superiori - esaminare, ai soli effetti civili e ferma restando la irrevocabilità della decisione quanto ai suoi immediati effetti propriamente penali, la fondatezza o meno della impugnazione presentata dalla parte civile Franco Nicola avverso la sentenza n. 604/2023 del 13 ottobre 2023 con la quale il Tribunale di Locri ebbe a dichiarare il proscioglimento per insussistenza del fatto di Scarfone Elio Vincenzo dal reato a lui a suo tempo contestato.
PQM Dispone la restituzione degli atti alla Corte di appello di Catania. Così