Cassation appeal dismissed due to loss of interest after lower court substituted prison with home detention.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Antonio Zuzolo's appeal inadmissible because the lower court had already substituted prison custody with home detention. Zuzolo argued that home detention was inappropriate given his role in smuggling drugs from prison, but the appeal lacked standing since the original custodial measure was no longer in effect. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible for lack of interest and ordered Zuzolo to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When a lower court substitutes a more lenient precautionary measure for a stricter one, the interest in appealing the original decision vanishes, rendering the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Zuzolo Antonio, nato a Roma il 21-03-1965, avverso l'ordinanza del 22-07-2024 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; udito il Pubblico Ministero, in persidna del Sostituto Procuratore generale dott. Aldo Esposito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22 luglio 2024, il Tribunale del Riesame di Napoli confermava l'ordinanza del 5 luglio 2024, con cui il G.I.P. del Tribunale di Napoli aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di Antonio Zuzolo, gravemente indiziato del reato di cui agli art. 73-80 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Napoli in data 2 luglio 2024.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale partenopeo, Zuzolo, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi esposti congiuntamente, con i quali la difesa contesta la valutazione sulla scelta della misura cautelare, premettendo che il ruolo ricoperto nella vicenda dall'indagato risulta strettamente connesso all'attività lavorativa svolta all'interno del carcere che gli ha consentito di introdurvi un quantitativo di hashish destinato evidentemente ai detenuti; dunque, proprio in ragione di tale funzione, ben poteva ritenersi adeguata la misura degli arresti domiciliari presidiata da strumenti di controllo a distanza, e ciò anche in considerazione della condizione di incensurato dell'indagato, della sua età prossima al pensionamento, oltre che della resipiscenza manifestata nel corso dell'interrogatorio da Zuzolo, essendosi manifestato l'atteggiamento collaborativo con la rivelazione dei nomi di due colleghi coinvolti nello stesso traffico illecito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
1. Dalla documentazione proveniente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Servizio Informatico Penitenziario, risulta che, con sentenza resa il 2 dicembre 2024, il Tribunale di Napoli, nel condannare Zuzolo alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 10.000 di multa, ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, per cui è venuto meno l'interesse a ricorrere di Zuzolo, posto che le censure difensive avevano ad oggetto proprio la mancata applicazione, da parte del Tribunale del Riesame, della misura custodiale domestica in luogo di quella di massimo rigore.
2. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Zuzolo va dichiarato inammissibile, con onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a