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Sentenza — n. 15487/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15487/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15487/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso di Ruglioni Alessandro, nato a Livorno il 13/09/1967, avverso l'ordinanza in data 27/05/2024 del Tribunale di Genova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per il ricorrente la memoria dell'avv. Anna Mallozzi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

Regesto Legislator

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art. 110 cod. pen, art. 626 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15487/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta, all'evidenza, di una motivazione inesistente, perché non reca alcuna valutazione della posizione dell'odierno ricorrente di cui non riporta alcuna condotta distrattiva. La giurisprudenza di legittimità richiede sempre la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria, in termini d'imprescindibilità, l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi il pericolo di dispersione, utilizzazione o alienazione del bene al generico riferimento alla natura fungibile del denaro (Sez. 3, n. 23936 del 11/04/2024, Rossi, Rv. 286671- 01) o all'incapienza della società (Sez. 3, n. 31025 del 06/04/2023, Benzoni, Rv. 285042 - Oln. 23).

Parole chiave

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indennizzo per carcerazione preventiva differimento dell'imposizione restituzione di prestazioni complementari indennità compensativa misura sostitutiva della detenzione riesame dell'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 110 cod. pen
del Tribunale di Genova in relazione all'accusa nei confronti di Alessandro Ruglioni di concorso nell'illecito utilizzo in compensazione di crediti d'imposta inesistenti ai sensi dell'art. 110 cod. pen.
art. 626 cod. proc. pen
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso di Ruglioni Alessandro, nato a Livorno il 13/09/1967, avverso l'ordinanza in data 27/05/2024 del Tribunale di Genova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per il ricorrente la memoria dell'avv. Anna Mallozzi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 27 maggio 2024 il Tribunale del riesame di Genova ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso in data 25 marzo 2024 dal G.i.p. del Tribunale di Genova in relazione all'accusa nei confronti di Alessandro Ruglioni di concorso nell'illecito utilizzo in compensazione di crediti d'imposta inesistenti ai sensi dell'art. 110 cod. pen. e 10- quater d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Ricorre per cassazione l'indagato eccependo l'omessa motivazione sul periculum in mora da parte del G.i.p. e contestando la possibilità per il Tribunale del riesame di integrare la motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. Il ricorrente è stato accusato di aver concorso, in qualità di intermediario che aveva presentato gli F24, alla complessa frode consistente nell'illecito utilizzo, al fine di estinguere per compensazione i debiti tributari della Gaia Service S.r.l.s., di crediti tributari asseritamente vantati da altre due società, la Transit Film Group S.r.l. e la Job Group S.r.l., ma risultati inesistenti all'esito delle indagini svolte dalla Guardia di finanza. Il G.i.p. ha ravvisato il concreto pericolo di dispersione del profitto del reato sulla base dei seguenti elementi: quasi tutti gli indagati risultavano coinvolti in altre indagini per gravi reati tributari da parte di altre autorità giudiziarie; le condotte illecite erano abituali; le dichiarazioni fiscali e le scritture contabili delle società erano inattendibili per i rimaneggiamenti che avevano subito, gli importi sottratti al Fisco non erano modesti e le società si trovavano in situazioni patrimoniali e finanziarie tali da non garantire il pagamento delle imposte evase oggetto delle incolpazioni.

Si tratta, all'evidenza, di una motivazione inesistente, perché non reca alcuna valutazione della posizione dell'odierno ricorrente di cui non riporta alcuna condotta distrattiva. La giurisprudenza di legittimità richiede sempre la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria, in termini d'imprescindibilità, l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi il pericolo di dispersione, utilizzazione o alienazione del bene al generico riferimento alla natura fungibile del denaro (Sez. 3, n. 23936 del 11/04/2024, Rossi, Rv. 286671- 01) o all'incapienza della società (Sez. 3, n. 31025 del 06/04/2023, Benzoni, Rv. 285042 - Oln. 23).

Tale motivazione non è dunque integrabile dal Tribunale del riesame che, tuttavia, ha ritenuto che non fosse necessario assolvere l'obbligo di motivazione sul periculum nei confronti dei singoli indagati attinti in via subordinata dal provvedimento funzionale alla confisca per equivalente, restando loro la possibilità di recuperare quanto escusso dagli altri concorrenti, per il principio di sussidiarietà, ovvero di dimostrare l'estraneità al fatto di reato sotto il profilo del fumus. L'asserto è errato perché la necessità della motivazione opera sempre, essendo irrilevante la distinzione tra confisca facoltativa ed obbligatoria e tra confisca diretta o per equivalente, con la sola eccezione della confisca avente ad oggetto cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato (Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 2023, Beni, Rv. 284313 - 01 e n. 47054 del 22/09/2022, Filippetti, Rv. 283910 - 01).

S'impone pertanto l'annullamento senza rinvio sia del decreto del G.i.p. che dell'ordinanza del Tribunale del riesame con restituzione di quanto in sequestro all'indagato ricorrente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti di Ruglioni Alessandro nonché il decreto di sequestro preventivo del 25/03/2024 del G.i.p. del Tribunale di Genova nei confronti di Ruglioni Alessandro. Dispone la restituzione a Ruglioni Alessandro di quanto a lui sequestrato. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso, il 20 novembre 2024