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Sentenza — n. 15136/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15136/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15136/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 12 novembre 2024, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l’appello proposto dalla ricorrente avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria del 15/10/2024, con la quale è stata rigettata l’istanza di dissequestro e restituzione della somma in contanti di euro 85.000,00, sequestrata il 06/10/2022, in quanto detta somma era riconducibile ai regali di nozze ricevuti dalla istante e dal marito, Vincenzo Brandimarte, in occasione del loro matrimonio contratto il 15/09/2022.

Regesto Legislator

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art. 325 cod. proc. pen, artt. 74 d.P.R. n. 309/1990, artt. 85-bis d.P.R. n. 309/90, art. 85-bis d.P.R. n. 309/90, articolo 444 cod. proc. pen, articolo 73 d.P.R. n. 309/90; Sentenza — n. 15136/2025 — snpen · Corte di Cassazione: In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez.

Parole chiave

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beni sequestrati contributo straordinario in denaro azione di risarcimento danni da sequestro acquisti restituzione della proprietà sottrazione di cose sequestrate

Disposizioni normative citate

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art. 325 cod. proc. pen
In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod.
artt. 74 d.P.R. n. 309/1990
2.1 Nel caso in esame, il sequestro è stato disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990, aggravato ex artt.
artt. 85-bis d.P.R. n. 309/90
309/90 (capi 2, 3, 8, 10, 14, 16, 18 e 19), ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309/90 e 240-bis cod.
art. 85-bis d.P.R. n. 309/90
In particolare, l'art. 85-bis d.P.R. n. 309/90 dispone che, nei casi di condanna o di applicazione della pena su accordo delle parti a norma dell'articolo 444 cod.
articolo 444 cod. proc. pen
309/90 dispone che, nei casi di condanna o di applicazione della pena su accordo delle parti a norma dell'articolo 444 cod. proc. pen., per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73 d.P.R.
articolo 73 d.P.R. n. 309/90
pen., per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73 d.P.R. n. 309/90, si applica l'articolo 240-bis cod.
articolo 240-bis cod. pen
309/90, si applica l'articolo 240-bis cod. pen.L'art.
art. 240-bis cod. pen
pen.L'art. 240-bis cod. pen., a sua volta, consente il sequestro di beni di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati di cui l'indagato risulti titolare, anche per interposta persona, dei quali abbia la disponibilità e non fornisca una credibile dimostrazione della lecita provenienza.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Zito Giuseppina, nata a Cinquefrondi il 10/01/1996, avverso l’ordinanza del 12/11/2024 del Tribunale di Reggio Calabria; udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 12 novembre 2024, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l’appello proposto dalla ricorrente avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria del 15/10/2024, con la quale è stata rigettata l’istanza di dissequestro e restituzione della somma in contanti di euro 85.000,00, sequestrata il 06/10/2022, in quanto detta somma era riconducibile ai regali di nozze ricevuti dalla istante e dal marito, Vincenzo Brandimarte, in occasione del loro matrimonio contratto il 15/09/2022.

2. Avverso l’indicata ordinanza, Giuseppina Zito, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Giuseppe Fonte, propone ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 73, comma 7-bis, e 74, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990 e 240-bis cod. pen. per erronea applicazione della legge penale, per avere il giudice a quo ritenuto che il denaro contante sottoposto a sequestro appartenesse esclusivamente all’imputato Vincenzo Brandimarte e non alla terza interessata Giuseppina Zito, nonché violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dei principi in tema di sequestro per equivalente di un bene di proprietà del terzo estraneo al reato.

Deduce la ricorrente che la misura ablativa era stata eseguita sul presupposto che la somma di denaro, rinvenuta nella abitazione della giovane coppia Zito-Brandimarte, fosse nella piena ed esclusiva disponibilità del Brandimarte, senza che i giudici di merito avessero preso in alcuna considerazione che la somma di denaro medesima potesse appartenere a Giuseppina Zito, avendo la difesa allegato documentazione attestante la celebrazione del matrimonio tra Zito e Brandimarte in data 15 settembre 2022 e sostenuto che la somma sequestrata derivasse dalle regalie nuziali (buste donate dagli invitati) in seguito al matrimonio celebratosi 20 giorni prima della data del sequestro.

Aggiunge la difesa che non compete al terzo dimostrare la provenienza lecita della somma, bensì della pubblica accusa provare la titolarità della stessa in capo all’imputato e, dunque, dimostrare la sua origine illecita: il terzo che attesti la legittima provenienza della res e che risulti non avere relazioni di collegamento concorsuale nel reato ha il diritto alla restituzione del bene sequestrato in quanto legittimo proprietario, sicuramente del 50% della somma sottoposta ad ablazione. Deduce inoltre la difesa che, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, il terzo non può contestare l’esistenza dei presupposti necessari all’emissione del decreto di sequestro preventivo, ma può unicamente dedurre la titolarità del ben ablato, e che ancora, sempre diversamente da quanto affermato dal Tribunale, nulla poteva eccepire il difensore al momento del sequestro perché non presente come attestata lo stesso verbale di sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez.

U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893).

Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto.

2. Tanto premesso, il ricorso è infondato, dovendo ritenersi che, nel caso di specie, rispetto alla valutazione del fumus commisi delicti, non sia configurabile né una violazione di legge, né un’apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione di parziale accoglimento dell’appello cautelare. 2.1 Nel caso in esame, il sequestro è stato disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990, aggravato ex artt. 61-bis e e 416-bis.1 cod. pen. (capo 1), nonché di cui all’art. e 73 d.P.R. n. 309/90 (capi 2, 3, 8, 10, 14, 16, 18 e 19), ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309/90 e 240-bis cod. pen., nei confronti di Vincenzo Brandimarte, destinatario di misura custodiale con ordinanza del 24/09/2022 (i gravami avverso quest’ultima sono stati respinti con formazione del giudicato cautelare).

In particolare, l'art. 85-bis d.P.R. n. 309/90 dispone che, nei casi di condanna o di applicazione della pena su accordo delle parti a norma dell'articolo 444 cod. proc. pen., per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73 d.P.R. n. 309/90, si applica l'articolo 240-bis cod. pen.L'art. 240-bis cod. pen., a sua volta, consente il sequestro di beni di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati di cui l'indagato risulti titolare, anche per interposta persona, dei quali abbia la disponibilità e non fornisca una credibile dimostrazione della lecita provenienza. 2.2 Va, in proposito, precisato che, nella fattispecie in esame, non può essere posta in discussione la sussistenza del fumus commissi delicti, posto che l’odierna ricorrente, in quanto terzo interessato, estraneo al reato, che afferma di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata, non ha titolo per contestare il presupposto applicativo della cautela reale, ma è tenuta a provare la titolarità o la disponibilità del bene del quale chiede la restituzione e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale nei reati ascritti all'indagato (Sez. 6, n. 24432 del 18/04/2019 Rv. 276278;

Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Rv. 268070; Sez. 6, n. 34704 del 05/08/2016). E, nell’ambito del perimetro del giudizio di legittimità in tema di misure cautelari reali, limitato come sopra ricordato ai soli profili di violazione di legge, le censure svolte nel ricorso sono infondate, avendo il Tribunale di Reggio Calabria adeguatamente e dettagliatamente esposto in motivazione le ragioni per le quali l’onere gravante sulla ricorrente non era stato assolto, posto che il verbale di sequestro non dava atto della presenza, all’interno della busta dove erano contenuti i soldi, dell’elenco dei nominativi dei donanti, né dava atto di alcuna eccezione in merito alle operazioni di sequestro, sottolineando, peraltro, il G.I.P. che il cospicuo valore della somma e le modalità di custodia erano indici della provenienza illecita e non tracciata delle somme, sicchè non risulta essere stata data adeguata dimostrazione della titolarità in capo alla ricorrente della somma pretesa in restituzione, né – per vero – della provenienza legittima della somma stessa, secondo i principi affermati dal costante orientamento di questa Corte.

Il Tribunale, infine, ha disatteso l’istanza di verifica diretta dell’interno del plico contenente il denaro contante coerentemente con la disciplina delineata dall’art. 322-bis cod. proc. pen., dal momento che il giudizio del Tribunale – che è privo di poteri istruttori, incompatibili con la speditezza del procedimento – deve limitarsi, ai fini della decisione, alla valutazione delle risultanze già acquisite nel procedimento principale di merito, senza alcuna facoltà o potere processuale autonomo di svolgere distinta attività istruttoria inerente alla fondatezza dell’accusa e/o all’accertamento dei fatti relativi all’imputazione oggetto del processo (Sez. 1, n. 23869 del 22/04/2016, Perricciolo, Rv. 267993;

Sez. 3, n. 21633 del 27/04/2011, Valentini, Rv. 250016). Una motivazione, quindi, ampiamente esistente, esauriente e comunque sicuramente tale da escluderne quella assenza o apparenza di esistenza che sola concreta il vizio di violazione di legge eccepibile in questa sede.

3. In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, il ricorsoproposto nell’interesse della ricorrente deve essere rigettato, con conseguente onere per la ricorrente stessa, ai sensi de