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Sentenza — n. 15135/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic arguments lacking critical comparison with lower court's factual findings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15135/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed the appeal filed by the appellant, deeming the grounds generic and inadmissible. The appellant argued for leniency and challenged the confiscation of a vehicle, but the court found the arguments failed to critically compare with the lower court's established facts regarding the appellant's dominance in the transaction. Consequently, the court ruled that the first-instance judgment's implicit rejection of these defenses was sufficient and not subject to re-examination on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 585, comma 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not critically compare with the contested judgment, as the appellate court is not required to explicitly refute every defense if the overall reasoning implicitly rejects it.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds implicit rejection of defense inadmissible appeal critical comparison requirement confiscation of vehicle contraband case appellate review standard

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 585, comma 4 c.p.p.
In ogni caso, l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso si estende ai motivi aggiunti (art. 585, comma 4, cod.
Art. 301, comma 3 d.P.R. 43/1973
Quanto al denaro, infine, la sentenza a pagina 9 chiarisce che, in assenza di specifica devoluzione di tale capo della sentenza, non ha potuto procedere all’applicazione ex officio della confisca (ex art. 301 d.P.R.
Art. 240 cod. pen.
Art. 291-ter d.P.R. 43/1973
art. 301 d.P.R. 43/1973
Quanto al denaro, infine, la sentenza a pagina 9 chiarisce che, in assenza di specifica devoluzione di tale capo della sentenza, non ha potuto procedere all’applicazione ex officio della confisca (ex art. 301 d.P.R. 43/1973 o 240-bis cod.
articolo 291-ter d.P.R. 43/1973
In primo luogo, è contestato al ricorrente ai sensi dell’articolo 291-ter d.P.R. 43/1973, ora articolo 85 d.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, Tocci
Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò
Non è infatti censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv.
Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello
275500 – 01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv.
Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis
Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick
256340 – 01; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv.
Sez. 3, n. 41876 del 11/07/2007, Doyran
(Sez. 3, n. 41876 del 11/07/2007, Doyran, Rv.

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Testo completo

rnita dall’imputato, secondo cui si tratterebbe di risparmi). Lo scambio, osservato visivamente dagli operanti, insospettiti dalle sospensioni particolarmente basse della Peugeot 308 (che evidentemente nascondeva un carico pesante), non è stato del resto contestato dal ricorrente e comunque costituisce questione di fatto non censurabile in questa sede di legittimità. Il motivo di ricorso, che non si confronta criticamente con la sentenza impugnata, è quindi generico. 3.2. Del pari inammissibili sono le doglianze relative all’articolo 114 e 378 cod. pen., avendo la Corte territoriale chiarito a pagina 7 che la dinamica dei fatti, così come ricostruita, è incompatibile sia con l’attenuante della minima partecipazione che quella del favoreggiamento, essendo circostanza di tutta evidenza che il ricorrente fosse il dominus dello scambio TLE/denaro. 3.3.

Quanto al denaro, infine, la sentenza a pagina 9 chiarisce che, in assenza di specifica devoluzione di tale capo della sentenza, non ha potuto procedere all’applicazione ex officio della confisca (ex art. 301 d.P.R. 43/1973 o 240-bis cod. pen.), posta la evidente natura di profitto o prezzo del reato, cui avrebbe tuttavia dovuto procedere il giudice di primo grado. Il motivo di ricorso, che non si confronta criticamente con la sentenza impugnata, è quindi generico e inammissibile. 3 F i r m a t o D a : A L B E R T O G A L A N T I E m e s s o D a :

T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 3 8 3 1 d 7 7 b 3 1 7 7 7 c 5 - F i r m a t o D a : L U A N A M A R I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 a 6 d 4 3 e a 6 d b 7 9 7 F i r m a t o D a : V I T O D I N I C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 c 6 0 7 f c c a 8 a f 2 9 3 5 4. Il secondo motivo è del pari inammissibile. In primo luogo, è contestato al ricorrente ai sensi dell’articolo 291-ter d.P.R. 43/1973, ora articolo 85 d. lgs. 26 settembre 2024, n. 141, (anche) di avere condotto un veicolo intestato ad altri (nella fattispecie, al cognato Stecca Carlo) e tale dato è stato valorizzato dalla Corte territoriale (pag.

8) al fine del riconoscimento della sussistenza della circostanza aggravante. Il ricorso, che sul punto della proprietà di terzi del veicolo non si confronta con la sentenza impugnata, è generico e quindi inammissibile. Quanto all’aggravante di cui all’articolo 291-ter, comma 2, lettera b) (che sussiste quando «nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia»), su cui la Corte territoriale non ha espressamente motivato, va tuttavia sottolineato che, a pagina 7, essa evidenzi come l’imputato fosse giunto sul luogo dello scambio a bordo della sua Lancia Musa che fungeva da «scorta» alla Peugeot 308, ove era custodito il TLE da cedere al Sagliano nel luogo ove i tre convergevano, per poi darsi tutti alla fuga in direzioni diverse, valutazione fattuale che non può essere messa in discussione in sede di legittimità e che, in ogni caso, implicitamente, disattende la censura de quo.

In proposito, il Collegio ribadisce il principio secondo cui, in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, così da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, posto che non è necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, Tocci, Rv. 284061 – 01).

Non è infatti censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500 – 01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340 - 01). Ed infatti, il giudice d’appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell’impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 – 01;

Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340 – 01; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105 – 01; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Rv. 233187 – 01; Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002, dep. 2003, Delvai, Rv. 223061 - 01), come avvenuto nel caso di specie.

5. In ogni caso, l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso si estende ai motivi aggiunti (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

6. I ricorsi di Sagliano Salvatore e Scalzi Angela sono inammissibili. Ed infatti, ai sensi dell’articolo 301, comma 3, d.P.R. 43/1973, «si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza». Questa Corte ha precisato che in tema di contrabbando doganale, nel caso in cui venga utilizzato per il trasporto della merce un mezzo di proprietà di un terzo estraneo al reato, quest'ultimo ha l'onere di provare, al fine di evitarne la confisca obbligatoria ed ottenerne la restituzione, di non averne potuto prevedere, nemmeno a titolo di colpa, l'illecito impiego anche occasionale da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza. (Sez. 3, n. 41876 del 11/07/2007, Doyran, Rv. 4 F i r m a t o D a :

A L B E R T O G A L A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 3 8 3 1 d 7 7 b 3 1 7 7 7 c 5 - F i r m a t o D a : L U A N A M A R I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 a 6 d 4 3 e a 6 d b 7 9 7 F i r m a t o D a : V I T O D I N I C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 c 6 0 7 f c c a 8 a f 2 9 3 5