Sentenza — n. 14131/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Brindisi, adito quale giudice dell'esecuzione nell'interesse di Distante Antonio per la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere di cui alla sentenza di condanna del medesimo, del tribunale di Brindisi del 21.4.2014, divenuta irrevocabile il 5.10.2017, a carico di Vivenzio Giorgio, in ordine al reato ex art. 44 del DPR 380/01, rigettava la domanda.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 14131/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 44 del DPR 380/01, rigettava la domanda.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Distante Antonio nato a Mesagne il 15.10.1982; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 4.9.2024 del tribunale di Brindisi; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Antonio Balsamo che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Brindisi, adito quale giudice dell'esecuzione nell'interesse di Distante Antonio per la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere di cui alla sentenza di condanna del medesimo, del tribunale di Brindisi del 21.4.2014, divenuta irrevocabile il 5.10.2017, a carico di Vivenzio Giorgio, in ordine al reato ex art. 44 del DPR 380/01, rigettava la domanda.
2. Avverso la predetta ordinanza Distante Antonio ha proposto ricorso per cassazione con il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione.
3. Deduce la mancanza di motivazione per la ordinanza impugnata in ordine al principio di proporzionalità della demolizione rispetto al diritto di abitazione, • nonostante una copiosa produzione documentale operata dalla difesa al riguardo davanti al predetto giudice dell'esecuzione, con omissione della valutazione delle condizioni socio economiche degli interessati.
4. Il ricorso è inammissibile siccome a- specifico. Esso contiene il richiamo a plurime decisioni giurisprudenziali ma pecca di qualsiasi riferimento concreto e critico rispetto a specifici passaggi motivazionali del provvedimento impugnato. Come noto, in proposito questa Corte continuamente sottolinea che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
Al contrario, nel ricorso né ci si confronta con i rilievi motivazionali elaborati dal giudice né comunque si rappresentano le ragioni di fatto e diritto che dovrebbero supportare l'impugnazione in relazione al punto dedotto, tali non essendo la astratta lamentela della carenza di motivazione circa il rispetto del principio di proporzionalità della demolizione rispetto al diritto di abitazione, in assenza di ogni illustrazione, rispetto al caso concreto, di tale rapporto di proporzione e del ritenuto correlato diritto di abitazione da tutelare per il ricorrente rispetto all'ordine di demolizione.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca