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Sentenza — n. 13829/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13829/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13829/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza n. 40164 del 23/10/2024, la Corte suprema di cassazione, Quarta sezione penale, rigettava i ricorsi proposti da Francesco Castigliola e Gianluca Roccaro avverso la sentenza emessa 1'11/3/2024 dalla Corte di appello di Palermo. Propone ricorso straordinario per errore di fatto il difensore del Roccaro, denunciando l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza innanzi alla Corte di cassazione; questo, infatti, sarebbe stato notificato ad un omonimo legale, iscritto nel medesimo foro, ma, evidentemente, persona fisica diversa dal primo. Quest'ultimo, peraltro, avrebbe inserito i propri corretti riferimenti nel mandato allegato al ricorso. Ne conseguirebbe la violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, in quanto il giudizio - concluso con pronuncia di rigetto, quindi effettivamente incardinato - si sarebbe svolto senza consentire al difensore di presentare nuovi motivi, chiedere la trasformazione del rito in presenza, redigere e presentare note anche in replica alle conclusioni della Procura generale.

Regesto Legislator

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artt. 111 Cost, art. 625-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 13829/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Deve essere riscontrato, pertanto, un errore di fatto relativo alla citata notifica, emendabile ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. (tra le molte, Sez. 2, n.24809 del 24/7/2020, De Martino, Rv. 279493; Sez. 3, n. 5039 del 20/1/2010, Sibide, Rv. 245916; Sez. 1, n. 40611 del 13/10/2009, Boccioni, Rv. 245569).

Parole chiave

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corrispondenza con il difensore procedimento in contumacia udienza dibattimentale diritto a un difensore carenza di credibilità oggettiva obbligo di comparizione all'udienza

Disposizioni normative citate

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artt. 111 Cost
Ne conseguirebbe la violazione degli artt. 111 Cost.
art. 625-bis cod. proc. pen
Deve essere riscontrato, pertanto, un errore di fatto relativo alla citata notifica, emendabile ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente Oggi, PPR. 2025 SENTENZA sul ricorso proposto da Roccaro Gianluca, nato a Palermo il 22/9/1998 hiNit avverso la sentenza del 23/10/2024 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha chiesto la revoca della sentenza; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Giuseppe Piazza, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con note d'udienza

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 40164 del 23/10/2024, la Corte suprema di cassazione, Quarta sezione penale, rigettava i ricorsi proposti da Francesco Castigliola e Gianluca Roccaro avverso la sentenza emessa 1'11/3/2024 dalla Corte di appello di Palermo.

2. Propone ricorso straordinario per errore di fatto il difensore del Roccaro, denunciando l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza innanzi alla Corte di cassazione; questo, infatti, sarebbe stato notificato ad un omonimo legale, iscritto nel medesimo foro, ma, evidentemente, persona fisica diversa dal primo. Quest'ultimo, peraltro, avrebbe inserito i propri corretti riferimenti nel mandato allegato al ricorso. Ne conseguirebbe la violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, in quanto il giudizio - concluso con pronuncia di rigetto, quindi effettivamente incardinato - si sarebbe svolto senza consentire al difensore di presentare nuovi motivi, chiedere la trasformazione del rito in presenza, redigere e presentare note anche in replica alle conclusioni della Procura generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta fondato.

4. Come documentato nell'impugnazione, e verificato da questo Collegio, l'avviso di fissazione dell'udienza del 23/10/2024 innanzi alla Quarta sezione penale della Corte di cassazione è stato notificato - quanto al ricorrente Roccaro - all'Avv. Giuseppe Piazza (nato il 6/11/1968), con studio in Palermo, via Dante n. 69, ed indirizzo pec avv.giuseppepiazza@pec ; il ricorso per cassazione, tuttavia, era stato proposto dall'omonimo Avv. Giuseppe Piazza (nato il 4/12/1975), con studio in Palermo, via G. Marconi n. 67, ed indirizzo pec avv.giuseppepiazza@arubapec.it.

5. Deve essere riscontrato, pertanto, un errore di fatto relativo alla citata notifica, emendabile ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. (tra le molte, Sez. 2, n.24809 del 24/7/2020, De Martino, Rv. 279493; Sez. 3, n. 5039 del 20/1/2010, Sibide, Rv. 245916; Sez. 1, n. 40611 del 13/10/2009, Boccioni, Rv. 245569).

6. Nel rispetto dei termini perentori di cui all'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve esser dunque revocata, limitatamente alla posizione di Gianluca Roccaro, con rinvio del giudizio a nuovo ruolo per la fissazione dell'udienza.

P.Q.M.

Revoca la sentenza della Quarta sezione penale n. 40164-24 emessa all'udienza del 23/10/2024 limitatamente al ricorrente Roccaro Gianluca e dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso dello stesso. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2025 Il ig