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Sentenza — n. 13816/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13816/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13816/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 23/09/2024, la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato (mitigando il trattamento sanzionatorio, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Napoli, in data 19/03/2021, nei confronti di BOCCIA Antonio, in relazione - come meglio specificato in rubrica - al delitto di illecita cessione di cocaina.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 13816/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, si è chiarito che «l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminate dal giudice cui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio» (Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro, Rv. 272739 - 01).

Parole chiave

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test sul consumo di droga dipendenza da sostanze stupefacenti traffico di cocaina esame dell'alito commisurazione della pena per stupefacenti consumo di canapa
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Testo completo

seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: BOCCIA Antonio, nato a Napoli il 1(108/1978 avverso la sentenza emessa il 23/09/2024 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. Riccardo Ferone, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23/09/2024, la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato (mitigando il trattamento sanzionatorio, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Napoli, in data 19/03/2021, nei confronti di BOCCIA Antonio, in relazione - come meglio specificato in rubrica - al delitto di illecita cessione di cocaina.

2. Ricorre per cassazione il BOCCIA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione della memoria difensiva, ritualmente inviata prima dell'udienza, con la quale era stata prospettata l'insufficienza del solo narcotest per determinare l'efficacia drogante della sostanza ceduta.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, per la genericità e infondatezza delle censure prospettate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, si è chiarito che «l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminate dal giudice cui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio» (Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro, Rv. 272739 - 01).

Nella specie, la rilevanza demolitoria della omessa valutazione della memoria deve essere esclusa proprio per il carattere "non conferente" del suo contenuto rispetto ai motivi di appello. Risulta infatti decisivo il fatto che, con il gravame, la sentenza di primo grado era stata censurata con riferimento ai criteri di identificazione del soggetto agente e alla misura del trattamento sanzionatorio, non anche quanto alla efficacia drogante della sostanza ceduta (cfr. il riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, che non ha formato oggetto di contestazione alcuna).

La fondatezza di tali conclusioni appare avvalorata dall'ulteriore arresto giurisprudenziale che, nel ribadire il consolidato principio secondo cui il narcotest consente di provare la natura stupefacente di una sostanza, ma non anche la quantità di principio attivo in essa contenuto, ha escluso nel caso di specie la sussistenza di un interesse ad impugnare sotto questo profilo la sentenza di condanna, avendo egli censurato non la natura drogante della sostanza, ma solo l'entità del principio attivo a fronte della mancata contestazione di alcuna aggravante collegabile alla entità ponderale e non essendo stata richiesta la riqualificazione del fatto in termini di lieve entità (Sez. 6, n. 2599 del 14/12/2021, dep. 2022, Palrnas, Rv. 282680 - 01).

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 febbraio 2025 Il Cons