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Sentenza — n. 13809/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13809/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13809/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale ha assolto Urgo Domenico per i reati di cui agli artt. 18, comma 1, lett. g, d.lgs. 81/2008, (capo d'imputazione n.1), 37, comma 7, DIgs.81/2008 (capo n.2), 96, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 299 d.lgs. 81/2008; Sentenza — n. 13809/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. A norma dell'art. 299 d.lgs. 81/2008 (Esercizio di fatto di poteri direttivi), le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. Deriva dal disposto di tale norma che l'assunzione degli obblighi relativi alla posizione di garanzia prescinde da qualunque formalizzazione del rapporto di lavoro, radicandosi sul mero espletamento in linea di fatto delle funzioni proprie del datore di lavoro, indipendentemente dalla regolarità o meno, sotto il profilo civilistico, contributivo, fiscale, e via discorrendo, di tale assetto fattuale.

Parole chiave

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responsabilità dell'appaltatore garanzia di un'attività irreprensibile cessazione dell'attività lucrativa ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato lavoro sottoposto ad autorizzazione

Disposizioni normative citate

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art. 299 d.lgs. 81/2008
A norma dell'art. 299 d.lgs.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BARInel procedimento a carico di: URGO DOMENICO nato a GRAVINA DI PUGLIA il 26/03/1950 avverso la sentenza del 19/01/2024 del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale ha assolto Urgo Domenico per i reati di cui agli artt. 18, comma 1, lett. g, d.lgs. 81/2008, (capo d'imputazione n.1), 37, comma 7, DIgs.81/2008 (capo n.2), 96, comma 1, lett.

g) d.lgs. 61/2008 (capo n.3), con i quali si contestava all'imputato, nella qualità di datore di lavoro, di non aver sottoposto il lavoratore Patierno Giuseppe alla sorveglianza sanitaria, per non avergli fornito un'adeguata formazione e di non aver redatto il piano operativo di sicurezza. 2.1.11 ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione dell'art. 299 D.Igs.81/2008, posto che il giudice di merito è giunto all'assoluzione dell'imputato sulla base dell'asserto secondo il quale la cessazione della ditta di cui era titolare l'imputato impedisce di considerarlo datore di lavoro dell' operaio Patierno, che era stato rinvenuto all'interno di un cantiere e che era stato contattato dall'Urgo per eseguire l'intonacatura di una parete. Evidenzia che la norma in questione equipara il datore di lavoro di fatto a quello di diritto e che il giudice a quo non ha valutato l'assunzione di fatto degli obblighi di garanzia del datore di lavoro.

2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. A norma dell'art. 299 d.lgs. 81/2008 (Esercizio di fatto di poteri direttivi), le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. Deriva dal disposto di tale norma che l'assunzione degli obblighi relativi alla posizione di garanzia prescinde da qualunque formalizzazione del rapporto di lavoro, radicandosi sul mero espletamento in linea di fatto delle funzioni proprie del datore di lavoro, indipendentemente dalla regolarità o meno, sotto il profilo civilistico, contributivo, fiscale, e via discorrendo, di tale assetto fattuale.

Si è pertanto affermato che, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto (Sez.4, n.22079 del 20/02/2019, Rv. 276265; Sez.4, n. 31863 del 10/04/2019, Rv. 27658). Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che presso l'abitazione di Raguso Grazia erano in corso piccoli lavori di muratura e di creazione delle tracce per gli impianti, e che in cantiere veniva rinvenuto il lavoratore Patierno Giuseppe, intento ad intonacare una parete, munito di dispositivo di protezione individuale e abbigliato con indumenti da lavoro.

Il lavoratore non era in grado di riferire chi fosse il committente ma asseriva di essere stato incaricato dall'Urgo per l'espletamento del lavoro, di essere al primo giorno di lavoro e di aver ricevuto dall' Urgo il materiale necessario e le direttive per l'esecuzione delle opere. Veniva accertato che la posizione del Patierno non era regolarizzata. Pertanto, è emerso che il lavoratore era stato incaricato dell'espletamento delle opere dall'imputato, che gli aveva dato altresì delle istruzioni in ordine alle modalità di effettuazione del lavoro e che il lavoratore stava effettivamente eseguendo tali opere.

Dall'accertamento di tali elementi si inferisce che era in essere un rapporto di lavoro di fatto, con conseguente assunzione dal parte dell'imputato di tutti gli obblighi datoriali. Nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata non è tuttavia dato rinvenire alcun riferimento alle ragioni per le quali il giudice a quo abbia escluso l'assunzione di fatto degli obblighi di garanzia da parte di Urgo Domenico, essendosi il giudice limitato ad affermare che la ditta di cui l'Urgo era titolareynon operava perché cancellata da oltre 15 anni, che si trattava di lavori svolti in economia, e che il fatto che il lavoratore sia stato incaricato per l'espletamento del lavoro dall'Urgo non comporta alcuna presunzione di sussistenza della posizione di garanzia, pur avendo dato atto che l'imputato aveva fornito indicazioni e direttive al lavoratore e sebbene sia emerso che la committente, signora Raguso si fosse rivolta all'Urgo per l'esecuzione delle opere in economia, senza ricorso ad un'impresa.

Ne deriva che erroneamente il giudice a quo ha ritenuto insussistente la posizione di garanzia, con un apparato argomentativo del tutto collidente con il disposto dell'art. 299 d.lgs.81/2008. Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente.

2. La sentenza impugnata deve, dunque essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, in diversa persona fisica. Così deciso