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Sentenza — n. 13580/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13580/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13580/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale per il riesame di Catanzaro confermò il presidio cautelare di massima afflittività imposto nei confronti dell'odiernà ricorrente con ordinanza emessa il 16/9/2024 dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in relazione ai delitti di cui all'art. 416 bis comma 1 cod. pen., in quanto "organizzatrice della 'ndrina Martino" (capo 1 della preliminare rubrica), di concorso in estorsione aggravata (capi 2,4,5 e 8) e di danneggiamento a mezzo di incendio (capo 9). 1.1. In particolare, si contesta in cautela alla ricorrente di aver preso parte al gruppo mafioso, attivo nel territorio del Comune di Cutro, nel cui ambito svolgeva attività di raccordo tra il marito, Vito Martino, ristretto in carcere, e gli associati nonché di aver gestito le estorsioni ai danni degli imprenditori locali riscuotendo anche i proventi dell'attività di spaccio.

Regesto Legislator

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art. 416 bis comma 1 cod. pen, art. 273 cod. proc. pen, art. 416 bis cod. pen; Sentenza — n. 13580/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi per quanto sopra detto ipotesi di colpa nella proposizione dei motivi di ricorso, la condanna della ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila a titolo sanzionatorio. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., la condizione detentiva del ricorrente impone al direttore dell'istituto penitenziario di provvedere agli adempimenti indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa.

Parole chiave

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crimine organizzato correità indagine sotto copertura traffico di stupefacenti in banda truffa in banda organizzata furti connessi

Disposizioni normative citate

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art. 416 bis comma 1 cod. pen
pen.), in riferimento all'art. 416 bis cod.
art. 273 cod. proc. pen
L'affectio sarebbe dimostrata (nella misura e qualità segnate dalla regola di giudizio di cui all'art. 273 cod.
art. 416 bis cod. pen
pen.), in riferimento all'art. 416 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VERNI VENERANDA nato a CUTRO il 10/02/1970 avverso l'ordinanza del 15/10/2024 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere Lorenzo Antonio Bucca; sentite le conclusioni del PG Aldo Esposito che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e degli avv.ti Nimpo Stefano e Fabrizio Salviati, difensori di Verni, che ne hanno chiesto l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale per il riesame di Catanzaro confermò il presidio cautelare di massima afflittività imposto nei confronti dell'odiernà ricorrente con ordinanza emessa il 16/9/2024 dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in relazione ai delitti di cui all'art. 416 bis comma 1 cod. pen., in quanto "organizzatrice della 'ndrina Martino" (capo 1 della preliminare rubrica), di concorso in estorsione aggravata (capi 2,4,5 e 8) e di danneggiamento a mezzo di incendio (capo 9). 1.1. In particolare, si contesta in cautela alla ricorrente di aver preso parte al gruppo mafioso, attivo nel territorio del Comune di Cutro, nel cui ambito svolgeva attività di raccordo tra il marito, Vito Martino, ristretto in carcere, e gli associati nonché di aver gestito le estorsioni ai danni degli imprenditori locali riscuotendo anche i proventi dell'attività di spaccio.

L'affectio sarebbe dimostrata (nella misura e qualità segnate dalla regola di giudizio di cui all'art. 273 cod. proc. pen.) dal ruolo concretamente svolto per il sodalizio mafioso e descritto in imputazione, per come rivelato dalla convergenza dei contributi forniti dai collaboratori di giustizia, dal contenuto di più conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni rese dalle vittime delle estorsioni.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagata, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti argomenti, appresso sinteticamente riportati, nel segno di quanto previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, sostanziale e processuale, vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in riferimento all'art. 416 bis cod. pen. Si rileva che le pregresse operazioni antimafia richiamate nell'ordinanza del giudice delle indagini preliminari avevano rivelato che nella zona di Cutro operava solamente la cosca Grande Aracri, al quale il solo Martino Vito risultava affiliato, e si lamenta che il Tribunale, nel ritenere che la famiglia Martino si era affrancata da una tale organizzazione, non spiega quando ciò sarebbe avvenuto e "con quali modalità i suoi familiari sarebbero stati affiliati alla nuova cosca".

L'ipotesi secondo cui il clan Grande Aracri era ancora egemone nel territorio trovava conferma, ad avviso del difensore, nella telefonata con cui Verni Carlo, per intimorire un debitore, rivendicava l'appartenenza a tale compagine delinquenziale. 2.2 Si assume, altresì, che il provvedimento non darebbe conto della sussistenza dei requisiti previsti per la configurazione di un'associazione di stampo mafioso. A tal fine si fa riferimento al materiale indiziario relativo alla tentata estorsione aggravata ai danni di Grossetti Salvatore.

3. I medesimi vizi sono denunziati con riferimento alla "condotta di organizzatore" configurata a carico della ricorrente. Si assume che l'ordinanza non indicava elementi che giustificassero "la posizione nei termini indicati".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono inammissibili, giacché generici o non consentiti in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati.

2. Il Tribunale ha ricostruito le vicende del clan Grande Aracri e le cause del progressivo indebolimento del sodalizio, da ricondurre principalmente al pentimento di Nicolino Grande Aracri e agli arresti che avevano falcidiato le file della consorteria, e ha spato come la crisi del clan aveva consentito a Martino Vito, alla moglie, ai figli Salvatore, Luigi e Francesco e ai soggetti loro legati di affrancarsi dall'associazione Grande Aracri, cui erano rimasti per anni legati, per assumere un ruolo di rilievo nel panorama criminale operante nell'area di Cutro.

Alle pagg. 4 e 5 vengono riportate le dichiarazioni di Liperoti Giuseppe che davano anche conto del potere acquisito da Vito Martino e dai familiari e del ruolo di rilievo svolto da Verni Veneranda. A pag. 5 e 6 vengono sintetizzate le dichiarazioni rese da Aloe Gaetano che aveva inserito i Martino fra le associazioni che si contendevano il controllo del territorio cutrese. Vengono, quindi, indicate, riproponendone ampi stralci, le intercettazioni che rivelano gli sforzi profusi dai componenti del clan Martino per consolidare il loro potere su Cutro, per contrastare le altre consorterie mafiose, in particolare quella dei Campa', e per ottenere il riconoscimento come gruppo egemone da Domenico Megna, rappresentante della "struttura 'ndranghetistica di vertice del territorio".

Tale sforzo argomentativo è del tutto ignorato, limitandosi il ricorso a richiamare una sola fonte di prova, la telefonata fatta da Verni Carlo a un debitore nel corso della quale l'uomo, per intimidire l'interlocutore, rappresentò di fare parte del clan di Nicolino Grande Aracri. Il valore significativo dato all'intercettazione, tuttavia, non tiene conto dell'esigenza di spendere il nome di un boss la cui fama criminale aveva varcato i confini della regione e, soprattutto, ignora l'intercettazione n. 3150 del 5/8/2022, richiamata a pag. 6 dell'ordinanza, nel corso della quale sempre Verni Carlo, nel ricostruire i rapporti fra i clan mafiosi operanti nel territorio, aveva sostenuto che a Cutro ormai comandavano "il cognato, il nipote e la sorella", ovverosia Martino Vito, Martino Salvatore e Verni Veneranda.

3. Ampio spazio è poi dedicato nell'ordinanza al prestigio criminale dell'associazione, alla capacità d'intimidazione e al clima di soggezione e omertà che sfruttava, rilevando come la mafiosità del sodalizio emergeva anche dalle modalità di consumazione dei reati scopo, la cui ricostruzione aveva trovato ostacolo nell'omertà delle vittime, che si erano determinati ad acconsentire alle pretese illecite avanzate dai membri del sodalizio per non incorrere nelle ritorsioni che sapevano sarebbero conseguite ai rifiuti senza denunciare i soprusi subiti.

4. A tale apparato argomentativo il ricorso oppone "la vicenda del capo 2)", senza però confrontarsi con l'ordinanza impugnata che aveva segnalato come la vicenda Grossetti "costituisse un unicum", per la capacità dell'imprenditore di resistere alle intimidazioni subite, e, comunque, era pur sempre indicativa del clima di timore diffuso esistente nei confronti del clan, non avendo Grossetti formalizzato querela per i fatti occorsi.

5. Non ammesso, ancora, risulta il secondo motivo del ricorso, sia in quanto privo di qualunque aggancio con la trama argomentativa del provvedimento, di cui si ignorano gli elementi indizianti espressivi del ruolo di organizzatrice svolto da Verni Veneranda richiamati, sia per mancanza di interesse. Sotto quest'ultimo profilo va ricordato che questa Corte ha affermato che, in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame per ottenere l'esclusione della qualifica di organizzatore di un'associazione di stampo mafioso ritenuta sussistente, in quanto già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare e, di conseguenza, l'esclusione della suddetta qualifica non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole (cfr., Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022 (dep. 2023 ), Renna, Rv. 284489 - 01; conf. Sez. 3 , n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237 - 01).

6. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi per quanto sopra detto ipotesi di colpa nella proposizione dei motivi di ricorso, la condanna della ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila a titolo sanzionatorio. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., la condizione detentiva del ricorrente impone al direttore dell'istituto penitenziario di provvedere agli adempimenti indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa.

P.Q.M.

Dichiara 'inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adem