Sentenza — n. 13570/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 23/02/2024, la Corte d'Appello di Bari ha parzialmente riformato (escludendo la recidiva e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Foggia, in data 25/10/2021, nei confronti di MUNDI Fabrizio Pio, in relazione - come meglio specificato in rubrica - al delitto di violazione dei sigilli aggravato dalla qualifica di custode giudiziario.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 13570/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il MUNDI, a mezzo del proprio difensore, deducendo la nullità della sentenza per omessa notifica al codifensore, mancata rideterminazione della pena dopo l'esclusione della recidiva, mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. I 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato - dopo l'esclusione della recidiva - estinto per prescrizione prima dell'emissione della sentenza di secondo grado.
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: MUNDI Fabrizio Pio, nato a Popoli il 17/01/1981 avverso la sentenza emessa il 23/02/2024 dalla Corte d'Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23/02/2024, la Corte d'Appello di Bari ha parzialmente riformato (escludendo la recidiva e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Foggia, in data 25/10/2021, nei confronti di MUNDI Fabrizio Pio, in relazione - come meglio specificato in rubrica - al delitto di violazione dei sigilli aggravato dalla qualifica di custode giudiziario.
2. Ricorre per cassazione il MUNDI, a mezzo del proprio difensore, deducendo la nullità della sentenza per omessa notifica al codifensore, mancata rideterminazione della pena dopo l'esclusione della recidiva, mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. I 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato - dopo l'esclusione della recidiva - estinto per prescrizione prima dell'emissione della sentenza di secondo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Risulta preliminare ed assorbente, come evidenziato nella requisitoria del P.G., l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello. Invero, l'esclusione della recidiva qualificata da parte della Corte territoriale ha determinato l'applicazione del termine massimo prescrizionale di sette anni e sei mesi, ampiamente decorso alla data della decisione impugnata ove si consideri il momento consumativo del reato (01/10/2014) e l'irrilevanza, ai fini che qui interessano, dei complessivi 168 di prescrizione (tenendo conto dei quali si perviene alla data del 16/09/2022, ampiamente anteriore a quella della sentenza impugnata).
2. Quanto precede impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato continuato ascritto al MUNDI ormai estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 25 f braio 2025 Il Consiglierè esyen