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Sentenza — n. 13203/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13203/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13203/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod.proc.pen., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale Siena, sull'accordo delle parti, applicava a (ijonaj Nikoll la pena di anni quattro di reclusione ed euro 12.000,00 di multa in relln: zione al reato di cui agli artt. 10 cod.pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (i lecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina), disponendo la (:o ifisca dell'autoveicolo e del denaro in sequestro nonché la confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen, artt. 10 cod.pen, art. 240-bis cod.pen; Sentenza — n. 13203/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Gjonaj a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per carenza di motivazione, in ordine alla confisca del denaro e dell'autovettura; espone che ove non 'ifenga ravvisata l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990, è pal;sibile procedere a confisca in presenza dei presupposti di cui all'art. 240, cornma 1, cod.pen. o dei presupposti di cui all'art. 240-bis cod.pen.; lamenta, inoltre, che il Gip non aveva tenuto conto che l'imputato e la moglie avevano sempre an to un regolare contratto di lavoro e che il denaro avrebbe potuto essere frutto Mila loro lecita attività. Lavorativa.

Parole chiave

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confisca di valori patrimoniali confisca del veicolo a motore bene sequestrato confisca dei beni impiego illecito di valori patrimoniali dissequestro di beni

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod.proc.pen., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale Siena, sull'accordo delle parti, applicava a (ijonaj Nikoll la pena di anni quattro di reclusione ed euro 12.000,00 di multa in relln: zione al reato di cui agli artt.
artt. 10 cod.pen
444 cod.proc.pen., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale Siena, sull'accordo delle parti, applicava a (ijonaj Nikoll la pena di anni quattro di reclusione ed euro 12.000,00 di multa in relln: zione al reato di cui agli artt. 10 cod.pen., 73, comma 1, d.P.R.
art. 240-bis cod.pen
o dei presupposti di cui all'art. 240-bis cod.pen.; lamenta, inoltre, che il Gip non aveva tenuto conto che l'imputato e la moglie avevano sempre an to un regolare contratto di lavoro e che il denaro avrebbe potuto essere frutto Mila loro lecita attività.
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Gjonaj Nikoll, nato in Albania il 25/10/1992 avverso la sentenza del 19/09/2024 del Giudice delle indagini prelimi ri del Tribunale di Siena visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del S.)!:tituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla confisA. a del denaro, con rinvio al Tribunale di Siena per nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod.proc.pen., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale Siena, sull'accordo delle parti, applicava a (ijonaj Nikoll la pena di anni quattro di reclusione ed euro 12.000,00 di multa in relln: zione al reato di cui agli artt. 10 cod.pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (i lecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina), disponendo la (:o ifisca dell'autoveicolo e del denaro in sequestro nonché la confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Gjonaj a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per carenza di motivazione, in ordine alla confisca del denaro e dell'autovettura; espone che ove non 'ifenga ravvisata l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990, è pal;sibile procedere a confisca in presenza dei presupposti di cui all'art. 240, cornma 1, cod.pen. o dei presupposti di cui all'art. 240-bis cod.pen.; lamenta, inoltre, che il Gip non aveva tenuto conto che l'imputato e la moglie avevano sempre an to un regolare contratto di lavoro e che il denaro avrebbe potuto essere frutto Mila loro lecita attività. Lavorativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.

2. Va ricordato che, in tema di patteggiamento, anche dopo l'intraTh. zione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione per v zio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc pen., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non .3l: biano formato oggetto dell'accordo delle parti (Sez.U,n.21368 del 26/09/2019, dep.17/07/2020, Rv.279348 - 01; Sez. U. del 26/09/2019, Savin e altri, :3ez.3, n.4252 del 15/01/2019, Rv. 274946 - 01; Sez. 3, n.15525 del 15/02/2C1), Rv. 275862 - 01).

3. Nella specie, il Tribunale ha omesso di motivare in ordine alle ragi o li, sia fattuali che giuridiche, sulle quali è stata fondata l'adozione della misura 3i: lativa della somma di denaro e dell'autovettura rinvenute nella disponibiltà del ricorrente.4. Risulta, quindi, integrato il vizio motivazionale dedotto.

5. Consegue, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame, in relazione alla confisca della somma di demi-o e dell'autoveicolo.

P.Q.M.

Annul+ sentenza impugnata relativamente al punto concernente la cc ifisca dell'autoveicolo e del denaro e rinvia per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di del Tri