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Sentenza — n. 13133/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13133/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13133/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma ha respinto la richiesta, avanzata da Navarra Salvatore, di restituzione nel termine, ex art. 175 cod.proc.pen., per richiedere l’accesso ai riti alternativi essendo decorso il termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, per assenza dei presupposti. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 13133/2025 Roma, lì, 04/04/2025 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Navara e ne ha chiesto l’annullamento deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione dell’art. 175 comma 4 cod.proc.pen. per avere deciso sull’istanza il Giudice delle indagini preliminari in luogo del giudice del dibattimento essendo fissata l’udienza al 04/12/2024.

Regesto Legislator

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art. 175 cod.proc.pen, art. 175 comma 4 cod.proc.pen; Sentenza — n. 13133/2025 — snpen · Corte di Cassazione: PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Vito Di Nicola - Presidente - Sent. n. 438/2025 Giovanni Liberati CC –07/03/2025 Emanuela Gai - Relatore - R.G.N. 40037/2024 Giovanni Giorgianni Motivazione semplificata Maria Cristina Amoroso ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Navarra Salvatore, nato a Agrigento il 22/09/1951 avverso l’ordinanza del 06/11/2024 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona del dott. Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio.

Parole chiave

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istanza tardiva di restituzione dei termini rinvio del dibattimento tempestività dell'istanza di ricusazione opposizione tardiva perenzione dell'istanza di revisione termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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art. 175 cod.proc.pen
art. 175 comma 4 cod.proc.pen
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Navara e ne ha chiesto l’annullamento deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione dell’art. 175 comma 4 cod.proc.pen.
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Testo completo

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Vito Di Nicola - Presidente - Sent. n. 438/2025 Giovanni Liberati CC –07/03/2025 Emanuela Gai - Relatore - R.G.N. 40037/2024 Giovanni Giorgianni Motivazione semplificata Maria Cristina Amoroso ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Navarra Salvatore, nato a Agrigento il 22/09/1951 avverso l’ordinanza del 06/11/2024 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona del dott. Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma ha respinto la richiesta, avanzata da Navarra Salvatore, di restituzione nel termine, ex art. 175 cod.proc.pen., per richiedere l’accesso ai riti alternativi essendo decorso il termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, per assenza dei presupposti. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 13133/2025 Roma, lì, 04/04/2025 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Navara e ne ha chiesto l’annullamento deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione dell’art. 175 comma 4 cod.proc.pen. per avere deciso sull’istanza il Giudice delle indagini preliminari in luogo del giudice del dibattimento essendo fissata l’udienza al 04/12/2024.

3. Il ricorso è fondato. La competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre istanza di ammissione al giudizio abbreviato spetta, ex art. 175, comma 4, cod.proc.pen., al giudice che procede e, quindi, ove sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio immediato, al tribunale, quale "giudice competente per il giudizio" ai sensi dell'art. 457, comma 1, cod.proc.pen., e non al giudice per le indagini preliminari (Sez. 3, n. 37202 del 27/11/2020, Rv. 280187 – 01; Sez. 1, n. 15771 del 08/02/2017, Rv. 269699 – 01). L’ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio con trasmissione atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso. Così deciso il 07/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Emanuela Gai Vito Di Nicola