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Sentenza — n. 12484/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12484/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12484/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Premesso che nel caso di specie di specie non è censuratal’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, occorre evidenziare che, rispetto alla richiesta difensiva volta al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, si registra nella sentenza impugnata una risposta non adeguatamente specifica, essendosi la Corte territorialelimitata a qualificare come ostative all’accoglimento della sollecitazione difensiva “le risultanze del certificato del casellario giudiziale”(pagina 5 della pronuncia gravata ), senza che tuttavia siano state illustrate quali sarebbero le pregresse condanne rilevanti in tal senso.Non può peraltro sottacersi al riguardo che dal certificato penale presente nel fascicolo processuale risultano annoveratisolo decreti penali di condanna da cui è scaturita l’applicazione di pene pecuniarie non condizionalmente sospese, per cui la motivazione della sentenza impugnata sul diniego del beneficio ex art. 163 cod. pen. ritenersi soltanto apparentee dunque sostanzialmente inesistente.

Regesto Legislator

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art. 163 cod. pen, art. 164 cod. pen; Sentenza — n. 12484/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 163 cod. pen. ritenersi soltanto apparentee dunque sostanzialmente inesistente.

Parole chiave

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esenzione dalla pena riduzione delle prestazioni pena pecuniaria sospesa cessazione dei pagamenti vantaggio concesso ad un'impresa detrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 163 cod. pen
art. 164 cod. pen
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mariano GuidoMassimo, nato a Scorrano il 30 - 0 1 - 19 7 2 , avverso la sentenzadel 11-12-2023 del la Corte di appello di Lecce ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gianluigi Pratola, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell’8 aprile 202 1 , il Tribunale di Lecce, all’esito di rito abbreviato, condannava Guido Massimo Mariano alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reat o ex art. 5 del d. lgs. n. 74 del 2000, a lui contestato perché, quale titolare dell’omonima ditta individuale, avente ad oggetto attività di servizi alle imprese, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, pur essendovi obbligato, non presentava, rispetto all’anno di imposta 2014, la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione modello Irap , evadendo in tal modo l’irpef per l’importo di 62.541 euro, avendo prodotto un volume di affari pari a 173.139,57euro; in Scorrano il 30 settembre 201 5 .

Con sentenza dell’11 dicembre 2023, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia di primo grado,riduceva la pena irrogata dal primo giudice ad anni 1 di reclusione, confermando nel resto la decisione del Tribunale.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello salentina, Mariano, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motiv o, con il quale la difesa contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, osservando innanzitutto che nel caso di specie , avuto riguardo all’ammontare dell’imposta evasa, non sussiste alcuna delle ragioni ostative di cui all’art. 12, comma 2 bis, del d. lgs. n. 74 del 2000; a ciò si aggiunge che i giudici di merito, al fine di giustificare il diniego del beneficio richiesto, si sono limitati a un semplice richiamo del casellario giudiziale, senza spiegare perché dei reati contravvenzionalirisalenti nel tempo, di lieve entità ed evidentemente ricollegabili alla crisi di impresa attraversata dalla ditta dell’imputato, possano giustificare una prognosi negativa nei confronti di Mariano, il quale comunque continua a portare avanti la sua azienda di luminarie, dando lavoro a molti operai.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Premesso che nel caso di specie di specie non è censuratal’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, occorre evidenziare che, rispetto alla richiesta difensiva volta al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, si registra nella sentenza impugnata una risposta non adeguatamente specifica, essendosi la Corte territorialelimitata a qualificare come ostative all’accoglimento della sollecitazione difensiva “le risultanze del certificato del casellario giudiziale”(pagina 5 della pronuncia gravata ), senza che tuttavia siano state illustrate quali sarebbero le pregresse condanne rilevanti in tal senso.Non può peraltro sottacersi al riguardo che dal certificato penale presente nel fascicolo processuale risultano annoveratisolo decreti penali di condanna da cui è scaturita l’applicazione di pene pecuniarie non condizionalmente sospese, per cui la motivazione della sentenza impugnata sul diniego del beneficio ex art. 163 cod. pen. ritenersi soltanto apparentee dunque sostanzialmente inesistente.

2. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla valutazione sulla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che coinvolgequestioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen., dovendo peraltro il giudice del rinvio verificare anche l’eventuale configurabilità delle condizioni ostative di cui all’art. 12, comma 2 bis, del d. lgs. n. 74 del 2000. Resta solo da precisare, infine, che, in assenza di censure sul punto, la sentenza impugnata deve essere invece dichiarata irrevocabil e rispetto a ll’affermazione della penale responsabilità dell’imputatoin ordine al reato a lui ascritto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata conrinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce. Così deciso il 17.12.2024 Il consigliere estensore Il Presidente