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Sentenza — n. 12122/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's voluntary withdrawal of the appeal after release.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12122/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant voluntarily withdrew the appeal following his release from custody. The appellant had challenged a lower court's order denying bail, arguing violations regarding the sufficiency of evidence and the proportionality of the detention measure. The Court ruled that the withdrawal, caused by the appellant's own release, extinguished the interest in the decision, rendering the appeal inadmissible without imposing costs.

Regesto Legislator

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Art. 589 comma 2 cod. proc. pen.; The voluntary withdrawal of a cassation appeal by the appellant after their release from custody extinguishes the interest in the decision, rendering the appeal inadmissible and exempting the appellant from court costs.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinguishment of interest cassation inadmissibility release from custody court costs exemption sanzioni penali arresto traffico grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 589 comma 2 cod. proc. pen.
A seguito del ricorso così proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., nell'interesse del ricorrente, per intervenuta scarcerazione del medesimo.
art. 589 comma 2 cod. proc. pen
A seguito del ricorso così proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., nell'interesse del ricorrente, per intervenuta scarcerazione del medesimo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Garrea italo nato a Cosenza il 30/08/1995; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 13/08/2024 del tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr.ssa Cinzia Parasporo che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Catanzaro adito nell'interesse di Garrdfa Italo avverso la ordinanza del gip del tribunale di Cosenza del 10.7.2204, con cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alle ipotesi di reato di cui all'art. 73 commi 1 e 4 del DPR 309/90 rigettava l'istanza.

2. Avverso la predetta ordinanza Gartafa Italo mediante il proprio difensore ha proposto, con cinque motivi, ricorso per cassazione.

3. Deduce con il primo vizi di violazione di legge anche processuale e di motivazione circa la sussistenza di un grave quadro indiziario a carico del ricorrente;

4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione della legge processuale in relazione alla eccessiva genericità dei capi di incolpazione;

5. Con il terzo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione per la mancata riqualificazione dei fatti ex art., 73 comma 5 del DPR 309/90.

6. Con il quarto prospetta vizi di violazione di legge e motivazione in ordine alle esigenze cautelari;

7. Con il quinto deduce vizi di violazione di legge e di mancata motivazione in ordine alla adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare applicata e al giudizio di inadeguatezza di altra misura meno afflittiva.

8. A seguito del ricorso così proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., nell'interesse del ricorrente, per intervenuta scarcerazione del medesimo. Ricorre quindi in tal caso l'applicabilità del principio per cui in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato nè al pagamento delle spese processuali, nè al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro) (Sez. 4 -, n. 45618 del 11/11/2021 Rv. 282549 - 01).

9. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma, il 1