Sentenza — n. 11471/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'impugnata sentenza, in parziale riforma della pronuncia resa dal G.u.p. del Tribunale di Bari all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputata, la Corte di appello di Bari ha rideterminato in cinque anni di reclusione e 22.000 di multa la pena inflitta nei confronti di Ferri Guglielmi, nel resto confermando la decisione impugnata, la quale aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 11471/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Guglielmi Ferri, nato a Bari il 02/05/1988 avverso la sentenza del 09/05/2024 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della pronuncia resa dal G.u.p. del Tribunale di Bari all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputata, la Corte di appello di Bari ha rideterminato in cinque anni di reclusione e 22.000 di multa la pena inflitta nei confronti di Ferri Guglielmi, nel resto confermando la decisione impugnata, la quale aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Avverso la sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., avendo la Corte di merito negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in maniera illegittima ed immotivata, senza tener conto delle gravi condizioni di salute in cui versa il ricorrente.
3. Il ricorso è inammissibile perché generico. Rammentato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), nel caso in esame la Corte di merito ha individuato, quale elemento ostativo per una mitigazione della pena ex art. 62-bis cod. pen., la gravità del fatto desumibile dalla diversità tipologica delle sostanze stupefacente detenute e dal rilevate dato ponderale, elementi certamente valutabili ex art. 133, comma 1, n. 1 cod. pen.
Si è al cospetto dì una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi insindacabile in sede di legittimità - a fronte della quale, peraltro, il motivo si rileva del tutto generico, anche considerando che le asserite gravi condizioni di salute del ricorrente non emergono dalla sentenza impugnata e nemmeno erano state allegate con l'atto di appello.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali' e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Am