Sentenza — n. 10927/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa in data 28 giugno 2024, il Tribunale del riesame di Parma confermava il decreto del 6 giugno 2024, con cui il P.M aveva convalidato il sequestro di innumerevoli borse eseguito il 4 giugno 2024 dalla Polizia locale di Parma presso un negozio e un magazzino ubicati in Parma, risultando il negozio gestito dalla società N&J s.r.l.s., la cui legale rappresentante risultava essere Jacqueline Ingegnoso, indagata del reato ex art. 517 ter cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 517 ter cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10927/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 517 ter cod. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ingegnoso Jacqueline, nata a Gela il 24-03-1995, avverso l'ordinanza del 28-06-2024 del Tribunale di Parma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Aldo Esposito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 28 giugno 2024, il Tribunale del riesame di Parma confermava il decreto del 6 giugno 2024, con cui il P.M aveva convalidato il sequestro di innumerevoli borse eseguito il 4 giugno 2024 dalla Polizia locale di Parma presso un negozio e un magazzino ubicati in Parma, risultando il negozio gestito dalla società N&J s.r.l.s., la cui legale rappresentante risultava essere Jacqueline Ingegnoso, indagata del reato ex art. 517 ter cod. pen.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale emiliano, l'indagata, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi esposti congiuntamente, con cui la difesa ha censurato la valutazione indiziaria, osservando che nel caso di specie non vi è stata imitazione o riproduzione infedele del marchio, né tantomeno una pedissequa riproduzione di prodotti.
3. Con dichiarazione del 20 novembre 2024, la Ingegnoso, tramite il suo difensore e procuratore generale, avvocato Daniele Carra, ha ritualmente rinunciato al ricorso.
4. Orbene, alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso di Jacqueline Ingegnoso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, da ciò conseguendo l'onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di provvedere al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Cos